Ottenere la registrazione di una Dop, Igp o Stg
Per ottenere la registrazione di una Dop, di una Igp o di una Stg sono state fissate procedure comunitarie, nazionali e regionali. Le procedure sono determinate dal Regolamento 668 del 2014, dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 e dalla Delibera Regionale n. 1523 del 12 settembre 2022.
La richiesta di registrazione viene presentata al Ministero e alla Regione da un’associazione (comitato promotore) composta da imprese che partecipano alla filiera di produzione della denominazione. La richiesta comprende vari documenti (vedi Decreto ministeriale 14 ottobre 2013): atto costitutivo e statuto del comitato promotore, disciplinare di produzione, relazione tecnica, relazione storica, relazione socio-economica, cartografia.
I documenti fondamentali, che definiranno il metodo produttivo, le caratteristiche del prodotto, le basi storiche della denominazione registrata sono il disciplinare di produzione e il documento unico.
Se la richiesta di registrazione prevede l’uso di un marchio, esso sarà associato all’etichettatura del prodotto, disponibile quindi a tutte le imprese che, inserite nel sistema di controllo, rispettano il disciplinare di produzione.
Esame della Regione
L’esame della richiesta da parte della Regione Emilia-Romagna avviene secondo le procedure fissate dalla Delibera regionale n. 1523 del 12 settembre 2022, e si conclude con l'espressione del parere regionale.
Il parere della Regione, che viene inviato al comitato promotore e al Ministero, si riferisce ai seguenti aspetti:
a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;
b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della Dop o dell’Igp.
L’esame delle richieste di registrazione di Stg avviene in modo analogo.
Esame del Ministero
L’esame da parte del Ministero avviene in genere successivamente all’espressione del parere regionale. Oltre a prendere atto della valutazione della Regione, il Ministero accerta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente;
b) la completezza della documentazione nonché la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012;
c) la rispondenza del disciplinare alle indicazioni unionali e ministeriali;
d) che la denominazione proposta per la registrazione non riguardi termini generici, termini in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto, termini in tutto o in parte omonimi di una denominazione già iscritta nel registro, nomi omonimi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente.
L’attività si conclude con la presentazione del disciplinare ad una riunione di pubblico accertamento (o pubblica audizione) che viene tenuta nella zona di origine. In quella sede possono essere espresse dai presenti osservazioni in merito al disciplinare.
Successivamente il disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e vengono concessi altri trenta giorni per la presentazione formale di eventuali osservazioni; se presentate, esse vengono gestite secondo la procedura indicata all’articolo 9 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013.
Al termine dell’esame nazionale, il Ministero pubblica il disciplinare sul proprio sito e invia il documento unico alla Commissione europea, che procede alla propria parte di istruttoria.
Ottenere la protezione transitoria
Una volta completato l’esame nazionale e inviato il documento unico alla Commissione europea, il comitato promotore può chiedere la cosiddetta protezione transitoria.
Si tratta di una possibilità offerta dall’articolo 9 del Regolamento 1151 del 2012. Lo Stato membro, a particolari condizioni stabilite dall’articolo 12 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e sulla base di specifica domanda, può proteggere la denominazione sul territorio nazionale. In questo caso, è consentito utilizzare la denominazione e l’espressione Dop, o Igp, ma deve essere indicato sull’etichetta del prodotto lo stato di protezione transitoria. Inoltre, non deve comparire in etichetta il logo comunitario.
La protezione transitoria non permette di ottenere finanziamenti comunitari.
La lista delle denominazioni d’origine in protezione transitoria viene aggiornata dal Ministero.
Esame della Commissione europea
Terminato positivamente l’esame da parte dello Stato italiano, il Ministero invia alla Commissione europea il documento unico, nel quale deve essere indicato anche l’organismo di controllo individuato dai promotori.
Gli uffici della Commissione europea esaminano a loro volta la documentazione, e possono chiedere informazioni supplementari allo Stato. Queste informazioni vengono fornite, entro termini stabiliti al momento della richiesta, da parte del Ministero in accordo con il comitato promotore e la Regione. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione procede alla pubblicazione del documento unico sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C.
Passati tre mesi senza che pervengano osservazioni dagli Stati membri, la Commissione emana il Regolamento di registrazione della denominazione.
Nel caso invece di opposizioni, che possono pervenire solo da Paesi diversi da quello che ha presentato la domanda, queste vengono risolte dalla Commissione, con l’intervento degli Stati coinvolti, così come previsto dall’articolo 51 del Regolamento 1151 del 2012.
Le norme e gli atti in vigore
Regolamento UE n. 1151 del 2012
Regolamento CE n. 668 del 2014