Significato dell'accreditamento
Il Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ha introdotto nel territorio dell’Unione Europea il cosiddetto Nuovo Regime Fitosanitario, successivamente disciplinato da altri Regolamenti comunitari e Decreti nazionali:
- Regolamento (UE) 2017/625, che ha introdotto un unico sistema dei controlli per la salute umana, animale e delle piante (approccio One Health), definendo i “controlli ufficiali” e le “altre attività ufficiali” anche nell’ambito della sanità delle piante, integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1353;
- D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 ,recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi che istituisce la rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante;
- D.M. n. 169819 del 12 aprile 2022 che definisce e illustra le “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei Laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”.
L’articolo 14 del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, stabilisce tra l’altro che i Servizi Fitosanitari Regionali si dotano di Laboratori ufficiali e li designano per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei territori di propria competenza.
Il Regolamento (UE) 2017/625 all’ art. 37 comma 1 e comma 4 lettera e), stabilisce che le autorità competenti degli stati membri possano designare come Laboratorio ufficiale (per l’effettuazione di analisi a partire da campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali – D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19) solo Laboratori che operano e sono accreditati in conformità alla norma tecnica EN ISO/IEC 17025; quanto riportato nell’art. 37 è inoltre soggetto alle deroghe disciplinate dagli artt. 40, 41, 42 del medesimo Regolamento (UE) e alle integrazioni riportate nel Regolamento delegato (UE) 2021/1353.
L’articolo 167 del Regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che l’obbligo di accreditamento dei Laboratori ufficiali per l’effettuazione di tali analisi decorre dal 29 aprile 2022.
Il Laboratorio del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna, avendo ottenuto l’Accreditamento alla Norma ISO/IEC 17025 il 20 aprile 2022, è stato confermato Laboratorio Ufficiale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Nota MIPAAF – DISR 05 – Prot. Uscita N. 0263080 del 10/6/2022).
Significato dell’accreditamento - informazioni di carattere generale
L’accreditamento è l’attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei Laboratori di prova e taratura. In Italia l’Ente di Accreditamento designato è ACCREDIA.
L’accreditamento dei Laboratori conferisce ai rapporti di prova rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.
Nel caso dei Laboratori, l’accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche attività di prova, di analisi e di taratura.
L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Laboratorio di prova, verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.
I Laboratori accreditati sono sottoposti a verifiche periodiche pianificate da ACCREDIA, anche successivamente al rilascio del certificato, per assicurare che i requisiti di conformità attestati con l’accreditamento continuino ad essere rispettati.
I Laboratori accreditati possono dimostrare la propria competenza, indipendenza e imparzialità, verificate e attestate da ACCREDIA.
Principi dell’accreditamento
Imparzialità e Indipendenza
Assenza di conflitti di interesse
Competenza
Responsabilità.
Riservatezza
Utilizzo del marchio .di accreditamento
L’utilizzo del marchio è disciplinato nel “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” (RG-09).
La concessione d’uso del marchio è rilasciata ai Laboratori accreditati che hanno ottenuto l’accreditamento, contestualmente alla delibera dell’accreditamento, con cui si intende accettato anche il Regolamento RG-09. Il Laboratorio accreditato emetterà rapporti di prova con marchio ACCREDIA solo per i metodi analitici e gli organismi nocivi per i quali ha ottenuto l'accreditamento.
Il marchio o il riferimento all’accreditamento possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell’accreditamento. In linea generale, il Marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. Una volta ottenuto l’Accreditamento è ammesso allegare la copia del rapporto di prova.
I Laboratori accreditati assumono l’onere di sorvegliare il corretto uso del marchio ACCREDIA da parte dei propri Clienti/Utenti dei servizi accreditati e sono tenuti a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui vengono a conoscenza.
Il Laboratorio del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni ha ottenuto approvazione all’apposizione del marchio combinato ILAC-ACCREDIA sui propri rapporti di prova. Per l’utilizzo del marchio combinato ILAC-ACCREDIA si applicano le medesime prescrizioni indicate nel Regolamento RG-09 per il marchio ACCREDIA.