Aiuti alle imprese

Faq. bando contributi cimice asiatica, per i danni del 2019

In questa pagina vengono riportate le domande poste frequentemente con le relative risposte (Faq)

Quesito n. 1 - Perchè debbono essere inseriti anche i rimborsi assicurativi?

Risposta: Il motivo per cui devono essere considerati i risarcimenti assicurativi è per evitare sovracompensazioni ma anche per concentrare gli aiuti sulle aziende che non hanno avuto altre entrate se non quelle derivanti dalla vendita del prodotto. Ricordiamoci che non è un contributo sulla gestione, ma a fronte di un danno per consentire la ripresa economica e produttiva. Poi il contributo è calcolato sulla base delle minori entrate, i costi non vengono considerati, perché non andiamo a determinare il reddito, ma ci limitiamo alla plv; tuttavia potrebbero essere considerati, in aggiunta alla riduzione di entrate, anche i maggiori costi sostenuti per limitare i danni. Per quanto riguarda i costi, le assicurazioni non sono un costo straordinario, sostenuto a seguito del danno per limitarne gli effetti, peraltro sono già agevolate con un contributo fino al 70% del premio, se le considerassimo nei costi sostenuti andremo sopra l’aliquota massima di aiuto prevista dalla normativa, quindi dobbiamo evitare di farlo.(fonte  DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

Quesito 2  - E' possibile aggiungere nei costi sostenuti dalle imprese i premi assicurativi?

Risposta: Per quanto riguarda i costi, le assicurazioni non sono un costo straordinario, sostenuto a seguito del danno per limitarne gli effetti, peraltro sono già agevolate con un contributo fino al 70% del premio, se le considerassimo nei costi sostenuti andremo sopra l’aliquota massima di aiuto prevista dalla normativa, quindi dobbiamo evitare di farlo. (fonte  DISR VI – Gestione delle crisi in  agricoltura Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

Quesito 3 - Per le colture non danneggiate da cimice che dati vanno inseriti nella plv 2019?

Per le colture non danneggiate dalla cimice bisogna riportare la plv ordinaria anche per il 2019, per non sfalzare la soglia di danno;  altrimenti andremo a compensare indirettamente (anche se l’aiuto è calcolato solo sul danno cimice) anche altri danni a questa non correlati. (fonte  DISR VI – Gestione delle crisi in  agricoltura Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

esempio: 

- nel caso in cui la coltura non danneggiata abbia una plv nel 2019 più bassa dell'ordinaria, va riportato il dato dell'ordinario;

- nel caso in cui la coltura non danneggiata abbia una plv del 2019 più alta dell'ordinaria va riportato la plv reale del 2019.

Quesito 4 - Possono chiedere contributo le aziende con partita iva in esonero (’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972).

L’articolo 5, comma 1 del dlgs n. 102/04 recita: “ Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola , iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome”. La misura è destinata alle imprese agricole professionali. (fonte  DISR VI – Gestione delle crisi in  agricoltura Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

Quesito 5 - Per la seguente ditta XXXX vi  segnalo l’errore dell’applicativo grafico dove viene riportato l’“errore in fase di caricamento del layer”, non permettendo nemmeno il salvataggio. Ciò non permette di valorizzare il campo “Colture”

In taluni casi il Piano Colturale Grafico presenta dei dati “sporchi” e di conseguenza nella applicazio-ne delle Calamità i terreni non vengono scaricati, in tutto o in parte. Quindi nel caso in oggetto, occorre dichiarare manualmente nell'applicazione i terreni non scaricati dal PCG, tramite la funzionalità apposita (“Dichiara nuova coltura”) del quadro Colture Vegetali. Nel campo  note va segnalato  applicazione " Problemi scarico Piano Colturale Grafico. (fonte  Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)

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ultima modifica 2020-07-15T17:38:57+02:00
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