Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Revisione delle aree soggette a vincoli naturali significativi

Con le nuove delimitazioni delle cosiddette zone svantaggiate diverse da quelle montane aumentano i comuni oggetto di indennità compensative.

Con la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale, approvata con delibera di Giunta regionale n.1219 del 21 settembre 2020 (pdf28.91 MB) è stato introdotto l'allegato n. 22 (pdf8.74 MB), che riguarda la revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, sostenute attraverso un contributo dal tipo di operazione 13.2.01 – Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

Le zone caratterizzate da svantaggi naturali sono state individuate mediante l’uso indicatori biofisici che vanno dalla bassa temperatura, all'eccessiva umidità del suolo alla forte pendenza.

A conclusione del processo di revisione, il numero di comuni soggetti a vincoli naturali diversi da quelli montani è passato da 23 a 51 (+121%; +307% in termini di SAU con 218.467 ha).

In considerazione delle modifiche apportate, per i terreni oggetto di presentazione di domanda di sostegno per le indennità previste dal Tipo di operazione 13.2.01 nell’annualità 2020, sono confermate le previsioni contenute nel paragrafo 6. "Entità degli aiuti" del bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 485 del 11 maggio 2020 (pdf591.98 KB).

In particolare:

  • Superfici confermate svantaggiate: alle superficie già eleggibili per il tipo di operazione nella precedente versione del PSR e comprese anche nelle nuove delimitazioni approvate in riferimento ai provvedimenti sopra citati, può essere riconosciuto il pagamento dell’importo unitario delle indennità di € 70/ha di SAU.
  • Superfici non confermate svantaggiate: alle superficie già eleggibili per il tipo di operazione nella precedente versione del PSR, ma non comprese nelle nuove delimitazioni approvate, nel 2020 può essere riconosciuto solo il pagamento dell’importo unitario delle indennità di € 32/ha di SAU.
  • Le superfici che alla data di approvazione del bando non risultavano eleggibili ai pagamenti di indennità per le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, perché non comprese nelle precedenti delimitazioni, nell’annualità 2020 non possono comunque beneficiare di indennità, anche nel caso in cui risultassero comprese all’interno delle nuove delimitazioni.

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ultima modifica 2020-09-29T16:48:33+02:00
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