Fitosanitario e difesa delle produzioni

FAQ su OP soggetti a obbligo di iscrizione al RUOP e OP esonerati

Di seguito verranno elencate le categorie di operatori professionali per cui è richiesta o meno l’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

17. Ditte sementiere 

18. Selezionatori mobili di prodotti sementieri

19. Produttori di patate da consumo, compresi i centri di raccolta collettivi e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione

20. Produttori di frutti Citrus L., Fortunella, Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi

21. Produttori di fiori recisi e altre parti di piante

22. I manutentori del verde

23. Produttori di prati in zolle

24. Imprese di servizi di impianti boschivi o fruttiferi

25. Agricoltori che cedono occasionalmente legname di Juglans L. PlatanusL. e Pterocarya L.

26. Agricoltori che cedono occasionalmente piante a seguito di svellimento di impianti produttivi

27. I fioristi e garden che vendono esclusivamente da utilizzatori finali, non fanno vendita online e non vendono piante ZP

28. Le scuole agrarie, (Istituti tecnici o professionali), che acquistano piante a scopo formativo per farle manipolare dagli studenti

29. Gli operatori professionali che partecipano a fiere e mercati (anche fuori regione) con vendita di piante ad utilizzatori finali

30. Gli operatori professionali che vendono piante e prodotti vegetali a giardinieri professionisti, grande distribuzione, fioristi, ecc.


17. DITTE SEMENTIERE

Le ditte sementiere, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, devono essere registrate nel RUOP; tale registrazione è effettuata dal SFR, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera.

Non necessitano di registrazione:

  • Produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate
  • I commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati
  • Agricoltori che producono varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione e che vendono direttamente i prodotti sementieri di tali varietà, non soggette al passaporto delle piante, all’interno della zona di origine dove le varietà hanno evoluto le loro proprietà e caratteristiche in ambito locale.
  • Soggetti aderenti alla “Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” qualora effettuino lo scambio di modiche quantità di prodotti sementieri o altro materiale di moltiplicazione, volto al recupero, mantenimento e riproduzione di una varietà da conservazione, esclusivamente all’interno della Rete e nell’ambito locale di riferimento della varietà e secondo le disposizioni di cui alla normativa suddetta. 

 

 18. SELEZIONATORI MOBILI DI PRODOTTI SEMENTIERI

Devono iscriversi al Ruop:

  • tutti gli operatori che svolgono attività di lavorazione, selezione o trattamento di prodotti sementieri per conto terzi, compresi quelli che impiegano selezionatori mobili direttamente presso aziende agricole, si configurano come ditta sementiera ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del d.lgs. 20/2021 e necessitano, pertanto, di essere identificati mediante la registrazione al RUOP. Il prodotto selezionato può essere commercializzato esclusivamente da ditte sementiere nel rispetto del decreto legislativo n. 20/2021.


19. PRODUTTORI DI PATATE DA CONSUMO, COMPRESI I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI E DI SPEDIZIONE SITUATI NELLE RISPETTIVE ZONE DI PRODUZIONE

Produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione e i centri di trasformazione situati nelle relative zone di produzione sono registrati al RUOP, dal SFR competente per sede legale, secondo le disposizioni di cui al capo VII del D.Lgs. 19/2021.

Mentre coloro che non hanno obbligo di iscrizione al RUOP sono:

  • Operatori professionali che producono e commercializzano patate da consumo esclusivamente tramite vendita diretta ad utilizzatori finali
  • Operatori professionali agricoltori facenti parte di cooperative/associazioni di produttori iscritte al RUOP
  • Nel caso di conferimento della intera produzione di patate a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti, anche con l’acquisto direttamente in campo, l’agricoltore può non essere registrato (è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti) in quanto la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall’operatore professionale che acquista


20. PRODUTTORI DI FRUTTI Citrus L., Fortunella, Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi:

Il regolamento (UE) 2019/2072, all’allegato XIII, reca disposizioni specifiche per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli, prevedendo per tali prodotti vegetali l’obbligo di passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione. Pertanto, i relativi operatori professionali devono essere registrati al RUOP e autorizzati all’emissione del passaporto delle piante.

Gli OP che producono frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi senza peduncoli e foglie devono essere tutti registrati al RUOP ma non è richiesta l’emissione del passaporto.

Nel caso di conferimento della intera produzione di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.e relativi ibridi a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti, anche con l’acquisto direttamente in campo, l’agricoltore può non essere registrato (è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti) in quanto la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall’operatore professionale che acquista.


21. PRODUTTORI DI FIORI RECISI E ALTRE PARTI DI PIANTE

Per piante da impianto si intendono “le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate” (articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031). Inoltre, il regolamento (UE) 2019/2072, all’allegato XIII, dispone che tutte le piante da impianto, eccetto le sementi, siano accompagnate da un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione. Pertanto, i fiori recisi, foglie e fogliame nonché rami con o senza foglie e alberi tagliati con foglie, non destinati all’impianto non sono oggetto di passaporto delle piante. Per tale motivo, gli operatori che producono o spostano nel territorio comunitario le tipologie citate non necessitano di essere registrati al RUOP. L’obbligo di registrazione permane per gli operatori che importano nell’UE o esportano tale tipologia di merce.


22. I MANUTENTORI DEL VERDE

È prevista l’iscrizione al RUOP per il manutentore che:

  • mette a dimora o vende piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, ad operatori professionali;
  • mette a dimora o vende piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, in zona protetta (ZP) anche se vendute direttamente ad utilizzatori finali;
  • Vende piante ad utilizzatori finali mediante contratti a distanza.

In tutti questi casi le piante devono essere accompagnate da passaporto delle piante o da passaporto delle piante ZP.

NON è prevista l’iscrizione al RUOP per il manutentore che:

  • esercita la propria attività senza movimentazione e cessione di piante;
  • mette a dimora piante, prodotte nella propria azienda florovivaistica, esclusivamente presso utilizzatori finali;
  • mette a dimora e vende piante, acquistate con passaporto delle piante da altri operatori professionali, esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali.

Il manutentore in qualità di operatore professionale conserva la documentazione inerente la tracciabilità del materiale acquistato.


23. PRODUTTORI DI PRATI IN ZOLLE

    L’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031 definisce “piante da impianto” “le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate”. I prati in zolla rientrano in tale definizione.

    Ciò premesso, tali produttori, configurandosi come produttori di piante da impianto, sono operatori professionali che necessitano di registrazione al RUOP e di autorizzazione ai fini dell’apposizione del passaporto delle piante nei casi previsti.


    24. IMPRESE DI SERVIZI DI IMPIANTI BOSCHIVI O FRUTTIFERI

    Sono identificate come imprese di servizi di impianti boschivi o fruttiferi gli operatori professionali che svolgono lavori di imboschimento, allestimento dei sistemi agro-silvopastorali, interventi selvicolturali, di manutenzione, di imboschimento o di impianto per conto di soggetti pubblici (es. aziende forestali, amministrazioni regionali) o privati (es. aziende agricole).

    È prevista l’iscrizione al RUOP per le imprese di impianti boschivi o fruttiferi:

    • impresa di servizi che effettua attività, presso un operatore professionale, acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione impiegato per intero nell’ambito della singola attività svolta. Tale soggetto necessita di registrazione al RUOP. L’impresa di servizi conserva la documentazione inerente la tracciabilità del materiale acquistato e ceduto;
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    • impresa di servizi che esercita la propria attività di servizi utilizzando materiale vegetale acquistato presso un’azienda vivaistica, o prodotto in proprio, e che cede piante o materiale di moltiplicazione, a qualsiasi titolo, a operatori professionali e/o, mediante contratto a distanza, ad utilizzatori finali. Tale soggetto necessita di registrazione al RUOP e di autorizzazione all’apposizione del passaporto delle piante, quando previsto;
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    • impresa di servizi che esercita la propria attività di servizi, utilizzando materiale vegetale acquistato presso un’azienda vivaistica, o prodotto in proprio, e cedendo tale materiale esclusivamente ad utilizzatori finali in zone protette (ZP). Tale soggetto necessita di registrazione al RUOP e di autorizzazione all’apposizione del passaporto delle piante ZP.
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    NON è prevista l’iscrizione al RUOP per le imprese di impianti boschivi o fruttiferi:

    • impresa di servizi che effettua esclusivamente, per conto di terzi, la propria attività di servizio presso un operatore professionale o un utilizzatore finale. Tale soggetto non necessita di registrazione al RUOP;
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    • impresa di servizi che effettua attività, presso un utilizzatore finale, acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione impiegato per intero nell’ambito della singola attività svolta. Tale soggetto non necessita di registrazione al RUOP. L’impresa di servizi conserva la documentazione inerente la tracciabilità del materiale acquistato e impiantato;
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    25. 
    AGRICOLTORI CHE CEDONO OCCASIONALMENTE LEGNAME DI Juglans L. PlatanusL. e Pterocarya L.

    NON NECESSITANO di ISCRIZIONE AL RUOP

    Sono applicabili le seguenti disposizioni:

    • Registrazione al RUOP dei singoli agricoltori produttori e loro autorizzazione all’apposizione del passaporto delle piante.

    OPPURE

    • Gli agricoltori, prima della movimentazione del legname, comunicano al competente Servizio fitosanitario l’intenzione di voler effettuare la cessione occasionale del legname e richiedono il rilascio del passaporto delle piante senza obbligo di registrazione al RUOP. L’operatore professionale, che acquista dall’agricoltore detto legname, è registrato al RUOP e autorizzato all’uso del passaporto delle piante e può effettuare i successivi spostamenti/divisione dei lotti sul territorio dell’Unione.


    26. 
    AGRICOLTORI CHE CEDONO OCCASIONALMENTE PIANTE A SEGUITO DI SVELLIMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI

    NON NECESSITANO di ISCRIZIONE AL RUOP

    Sono applicabili le seguenti disposizioni:

    • Registrazione al RUOP dei singoli agricoltori produttori e loro autorizzazione all’apposizione del passaporto delle piante.

    OPPURE

    • Gli agricoltori, prima della movimentazione delle piante, comunicano al competente Servizio fitosanitario l’intenzione di voler effettuare l’espianto e la cessione occasionale e richiedono il rilascio del passaporto delle piante ai sensi dell’art. 84 comma 2 del regolamento (UE) 2016/2031.
      Pertanto, tali agricoltori non necessitano di registrazione al RUOP.


    27. FIORISTI E GARDEN CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZATORI FINALI, NON FANNO VENDITA ONLINE E NON VENDONO PIANTE ZP

    Tali categorie non devono iscriversi al RUOP.


    28. LE SCUOLE AGRARIE (ISTITUTI TECNICI O PROFESSIONALI), CHE ACQUISTANO PIANTE A SCOPO FORMATIVO PER FARLE MANIPOLARE DAGLI STUDENTI

    Tali categorie non devono iscriversi al RUOP; devono iscriversi solo gli operatori professionali che rientrano in una delle categorie previste all’art. 65 del Regolamento 2016/2031.


    29. GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE PARTECIPANO A FIERE E MERCATI (ANCHE FUORI REGIONE) CON VENDITA DI PIANTE AD UTILIZZATORI FINALI 

    Necessitano di registrazione al RUOP gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio regionale dove ha sede l’operatore professionale.

    In questi casi comunque non è richiesta la presenza del passaporto delle piante e pertanto, continua ad applicarsi l’esenzione di cui all’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031, purché detti operatori non forniscano materiale ad utilizzatori finali tramite vendita a distanza o destinato a zone protette e quando previsto da appositi regolamenti o misure di emergenza.

     Non necessitano di registrazione al RUOP gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali che abbiano luogo nel territorio di competenza del SFR ove ha sede l’OP.


    30. GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE VENDONO PIANTE E PRODOTTI VEGETALI A GIARDINIERI PROFESSIONISTI, GRANDE DISTRIBUZIONE, FIORISTI, ECC. 

    La vendita a queste categorie professionali richiede l’iscrizione al RUOP.

    RUOP: Regolamenti e disposizioni nazionali e regionali

    • Regolamento (UE) 2016/2031: Capo V (Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità): dall’articolo 65 all’articolo 70
    • Note tecniche del Mipaaf che hanno chiarito alcuni aspetti applicativi

    a) N. 34148 del 14/10/2019 e n.36342 del 12/11/19 hanno individuato le categorie di OP che «entravano» in automatico nel RUOP

    b) N. 1889 del 16/01/2020 ha sostituito le due precedenti, chiarendo alcuni dubbi interpretativi e definito importi e scadenze della tariffa fitosanitaria

    c) N. 9475 del 28/2/2020 ha chiarito i concetti di utilizzatore finale, vendita con contratto a distanza e definito quali manutentori del verde debbano essere iscritti al RUOP

    - Determinazione n. 22310 del 3/12/2019 «Istituzione della sezione regionale del RUOP di cui all’art. 65 del Regolamento 2016/2031».

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    ultima modifica 2022-07-28T09:30:38+01:00
    Hanno contribuito: Vai Nicoletta
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