Fitosanitario e difesa delle produzioni

FAQ su Piano di gestione dei rischi

Tra le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/2031 c’è il Piano di gestione dei rischi. Non si tratta di un obbligo, ma di una possibilità per gli operatori professionali autorizzati all’uso del passaporto. Uno strumento utile per l’autocontrollo aziendale e per garantire in maniera puntuale la sanità delle produzioni

31. Che cosa si intende per Piano di gestione dei rischi?

32. Quali informazioni devono essere contenute in un Piano di gestione dei rischi?

33. Ci sono format di riferimento per la redazione di un Piano di gestione dei rischi?

34. E' obbligatorio per il vivaista redigere un Piano di gestione dei rischi?

35. Se un operatore autorizzato al rilascio del passaporto redige un Piano di gestione dei rischi, può essere sottoposto a controlli con frequenza ridotta?


31. CHE COSA SI INTENDE PER PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI?
Il Piano di gestione dei rischi è uno strumento volontario di promozione dell’autocontrollo aziendale, previsto dal Regolamento (UE) 2016/2031 (articolo 91), di cui possono dotarsi gli operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto. Il Servizio Fitosanitario approva il piano di gestione dei rischi se sono soddisfatte entrambe le condizioni di seguito riportate:
a) Il piano stabilisce misure appropriate per consentire all’operatore di assicurare un adeguato controllo dei punti critici del proprio processo produttivo;
b) Comprende tutte le informazioni previste del sopra citato articolo 91.
Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato dal Servizio Fitosanitario possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta.


32. QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE CONTENUTE IN UN PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI?
Il Piano di gestione dei rischi comprende, anche sotto forma di manuali di procedure operative standard, almeno gli elementi seguenti:
a) Le informazioni che l’operatore professionale ha presentato al Servizio Fitosanitario all’atto della registrazione al RUOP;
b) La descrizione dei sistemi e delle procedure istituite per assolvere l’obbligo di tracciabilità e di registrazione dei dati;
c) Una descrizione dei processi di produzione dell’operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
d) L’analisi dei punti critici e le misure adottate dall’operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;
e) Le procedure e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tali presenze sospette o confermate e degli interventi realizzati;
f) L’elenco dei compiti e delle competenze del personale coinvolto nei controlli alle produzioni;
g) Indicazioni relative alle modalità di formazione impartita al personale che svolge i compiti descritti nel punto precedente.


33. CI SONO FORMAT DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Non ci sono facsimile ai quali attenersi per la stesura di un piano di gestione dei rischi. Il Servizio Fitosanitario nazionale ha in programma l'elaborazione di linee guida di indirizzo; si prevede la conclusione di tali lavori nel corso del 2020.


34. E’OBBLIGATORIO PER IL VIVAISTA REDIGERE UN PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI?
No. L'elaborazione di un Piano di gestione dei rischi è una scelta facoltativa dell'operatore autorizzato all'emissione del passaporto delle piante


35. SE UN OPERATORE AUTORIZZATO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO REDIGE UN PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI, PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLI CON FREQUENZA RIDOTTA?
Sì, se il piano è stato approvato dal Servizio Fitosanitario l’operatore professionale può essere sottoposto a ispezioni con frequenza ridotta. Al riguardo il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 stabilisce tra l’altro che: “l’autorità competente può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali ad almeno una volta ogni due anni, se l’operatore professionale ha attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi”.

Piano di gestione dei rischi: normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2016/2031: Capo VI (Certificazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti): articolo 91;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 – recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali: Articolo 3.

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ultima modifica 2022-07-12T13:46:45+01:00
Hanno contribuito: Vai Nicoletta
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