Fitosanitario e difesa delle produzioni

Abbruciamento residui vegetali infetti da Erwinia amylovora.

Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti.

Il colpo di fuoco è una grave fitopatia che colpisce gli impianti di melo e pero dell’Emilia-Romagna; i cancri presenti su rami, branche e tronco rappresentano importanti fonti di infezione che possono diffondere la batteriosi anche a distanza di chilometri dal focolaio, pertanto la loro asportazione e bruciatura è determinante per il contenimento della malattia.

Con determinazione dirigenziale n. 2575 del 15/02/2021 (pdf163.26 KB) il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare:

  1. raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
  2. dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;
  3. raccomanda che tali abbruciamenti
    • avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
    • siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino “liberiamolaria”, emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
    • siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione (vedi modello (docx25.13 KB)), debitamente compilata e firmata, all’indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it), con allegate anche fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare.
L’abbruciamento, al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto, potrà iniziare solo il terzo giorno dall’invio della comunicazione.

A seguito delle comunicazioni di cui sopra, saranno direttamente informate dell’abbruciamento anche le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.
L’Autorità fitosanitaria, di fronte ad organismi nocivi a rischio diffusivo, può sempre dare prescrizioni che prevedano abbruciamenti da eseguirsi con modalità differenti da quelle descritte.

L'inosservanza dell’abbruciamento di tali residui vegetali infetti, secondo le disposizioni della DD 2575/2021 citata, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Per approfondire

Tornano in vigore i recenti provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" che, per i Comuni interessati, limitano e disciplinano, dal 1 ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023, tra le altre cose, gli abbruciamenti dei residui vegetali provenienti dagli ordinari lavori agricoli e forestali, diversi da quelli qui esaminati.  

Per informazioni vedi:

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ultima modifica 2022-10-06T12:53:38+02:00
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