Fitosanitario e difesa delle produzioni

Ancora vietato l'impiego di Crataegus

Fino a tutto il 2020 nel territorio regionale è proibito impiantare arbusti del genere Crataegus. Lo ha disposto il Servizio fitosanitario, con Determina n. 127 del 9 gennaio 2020, al fine di limitare la diffusione del colpo di fuoco batterico. Il provvedimento, adottato in applicazione alla L.R. n. 3/2004 "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale", si è reso necessario per ridurre i focolai della batteriosi su piante di biancospino.
Le piante del genere Crataegus, soprattutto i biancospini, sono particolarmente sensibili al batterio Erwinia amylovora e possono costituire una potenziale fonte di infezione e propagazione del colpo di fuoco.
Le specie di Crataegus oggi conosciute in tutto il mondo sono oltre tremila. Vengono riportate e descritte in Index kewensis, il più autorevole ed aggiornato elenco internazionale delle specie vegetali (www.ipni.org)
Nei nostri ambienti i Crataegus più diffusi sono i biancospini (C. monogyna e C. oxyacantha), l’azzeruolo (C. azarolus) e varie specie impiegate a scopo ornamentale tra cui C. lavalleei, C. lavalleei var. carrierei, C. prunifolia e gli ibridi Paul’s Scarlet e monogyna stricta.
Attenzione a non confondere le specie di Crataegus con piante appartenenti a generi diversi. È infatti ancora erroneamente in uso una vecchia classificazione che identifica come Crataegus piante che appartengono al genere Pyracantha fin dal 1847. Qualche esempio: Pyracantha coccinea (il comune agazzino), che alcuni chiamano volgarmente "Crataegus", e gli ibridi Mohave, Navaho e Orange Glow considerati a torto dei Crataegus ma a tutti gli effetti piante del genere Pyracantha. Ciò che contraddistingue i due generi, dal punto di vista botanico, sono le foglie: in Pyracantha sono sempreverdi, a margine intero o leggermente dentate e con stipole (appendici presenti alla base) caduche, in Crataegus sono invece caduche, profondamente lobate e con stipole persistenti.
Chi si appresta ad effettuare nuovi impianti di giardini e aree verdi in Emilia-Romagna deve attenersi alle disposizioni del Servizio fitosanitario per non rischiare di dover estirpare le piante e incorrere nelle sanzioni previste dalla legge regionale citata, che vanno da 200 a 1.200 euro (l’importo è raddoppiato se a commettere la violazione sono vivaisti o ditte professionalmente impegnate nella realizzazione e nella manutenzione di parchi o giardini).
È il caso di precisare che il divieto in vigore in Emilia-Romagna non riguarda per ora altre Rosacee suscettibili al colpo di fuoco. Solo in alcune aree della regione, dichiarate "zone fitosanitarie tutelate", il divieto di impianto è esteso anche a tutte queste piante suscettibili con l’obiettivo di salvaguardare le produzioni vivaistiche.
Al momento le zone fitosanitarie tutelate sono due: la prima, istituita in provincia di Ravenna all’interno dei comuni di Brisighella, Faenza, Castel Bolognese e Riolo Terme, e la seconda nel territorio ferrarese conosciuto come Mezzano-Pega nei comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio e Portomaggiore.

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ultima modifica 2020-01-13T13:27:04+01:00
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