Fitosanitario e difesa delle produzioni

Prodotti fitosanitari: nuove proroghe per abilitazioni e attestati di funzionalità irroratrici

Cosa cambia per patentini fitosanitari, abilitazioni alla vendita, attività di consulente e per gli attestati di funzionalità delle irroratrici in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 28 dicembre 2020 ha fornito l'interpretazione di alcune disposizioni previste dall’articolo 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020. Conseguentemente, è prorogata la validità di tre certificati di abilitazione - acquisto e uso di prodotti fitosanitari, vendita di prodotti fitosanitari, attività di consulente - e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2021 durante lo stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato dal 1° gennaio al 30 aprile.  La validità è prorogata di dodici mesi dalla data di scadenza naturale e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Tenendo conto di questa interpretazione e dei provvedimenti di proroga usciti nel 2020, si riportano di seguito le nuove estensioni di validità in funzione delle diverse date di scadenza e dei rinnovi.

COME CAMBIANO LE SCADENZE DI VALIDITA'

Scadenza dell’abilitazione o dell’attestato

Proroga di validità

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2021

12 mesi dalla scadenza naturale

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2020, se non ancora rinnovati e che a seguito della proroga nazionale giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021 30 luglio 2021 (90° giorno successivo all’attuale data di fine emergenza sanitaria fissata al 30 aprile 2021)
Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, se non ancora rinnovati e che a seguito della proroga nazionale giungeranno a scadenza dopo il 30 aprile 2021

12 mesi dalla scadenza naturale

Alla luce della nota del Ministero, sono state aggiornate le date di validità dei patentini fitosanitari riportate nella banca dati regionale consultabile on line.

PER I PATENTINI L’ANNO DI PROROGA E’ CONSIDERATO VALIDO ANCHE AI FINI DEL RINNOVO

Una grossa novità, a favore degli utenti, riguarda la data di rinnovo quinquennale dei patentini, che partirà dalla data di scadenza vigente al momento della richiesta di rinnovo. Si terrà quindi conto delle proroghe stabilite dai provvedimenti nazionali conseguenti all’attuale emergenza sanitaria. A titolo esemplificativo: un patentino per acquisto e uso dei prodotti fitosanitari con scadenza originaria al 20 febbraio 2021, quindi prorogato al 19 febbraio 2022, avrà come data di partenza del rinnovo il 20 febbraio 2022 anche se la relativa domanda verrà inoltrata al Servizio Territoriale competente in una data antecedente (es.15 maggio 2021).

Gli interessati pertanto possono frequentare i corsi di aggiornamento fino a 18 mesi prima della data di scadenza, come previsto dalla DGR n. 1632/2016, senza perdere l’anno di proroga. Pertanto è fortemente consigliata una graduale e omogenea partecipazione ai corsi di rinnovo durante tutto l’anno in corso. In questo modo si eviterebbe che allo scadere dell’emergenza sanitaria si determinino difficoltà dovute alla concentrazione delle richieste di rinnovo con inevitabili disagi per i titolari dell’abilitazione, per la gestione e la programmazione dei percorsi formativi e per le procedure amministrative di rinnovo.

 

 

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ultima modifica 2021-02-10T12:41:13+02:00
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