Fitosanitario e difesa delle produzioni

Vivaismo forestale

Il vivaismo forestale consiste nella produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione per scopi selvicolturali ed ambientali.

Il materiale prodotto può essere utilizzato per: “Tutte le attività relative all'imboschimento, al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto con esclusione dell’arboricoltura da frutto” (Art. 2 D.Lgs. 386/2003 e Art. 2 L.R. 10/2007).
Questa definizione è stata recentemente aggiornata dal Decreto Ministeriale 9403879 del 30/12/2020, che ha aggiunto anche “le attività da arboricoltura da biomasse, di ripristino e restauro di aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici”.

Si differenzia quindi dal vivaismo ornamentale e da quello frutticolo per la destinazione del materiale moltiplicato.

Il fine diverso comporta anche una propria normativa: la base è europea ed è la Direttiva 1999/105/CE , recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 , al cui interno vengono assegnate una serie di competenze, alcune delle quali in capo alle Regioni.
L’Emilia-Romagna, con la Legge Regionale 6 luglio 2007 n. 10, ha disciplinato l’attività vivaistica per scopi forestali all’interno della regione.

Non tutte le specie arboree e arbustive possono essere utilizzate per fini forestali, ma solamente quelle riportate nell’allegato I del D.Lgs. 386/2003.

La normativa forestale prevede l’istituzione di un Registro Nazionale dei Materiali di Base. Quest’ultimo raccoglie i Registri Regionali, la cui versione aggiornata in Emilia-Romagna è contenuta nell’Allegato A della Determina 7236 del 12 maggio 2021. I dati contenuti nei registri degli stati membri dell’Unione Europea sono riuniti in un unico database comunitario “Forest Reproductive Material Information System – FOREMATIS”.

La vigilanza e il controllo del materiale di moltiplicazione, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.


INFORMAZIONI PER I VIVAISTI

Chiunque intenda produrre e commercializzare piante forestali ed i relativi materiali di moltiplicazione, deve essere iscritto nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali RUOP ed autorizzato all’emissione del Passaporto delle Piante.

I materiali di moltiplicazione:
- derivano dai materiali di base;
- devono essere in possesso di un Certificato di provenienza e di identità clonale, rilasciato dai Carabinieri Forestali recante il riferimento al Registro dei Materiali di Base.

Per poter essere commercializzati, i materiali di moltiplicazione devono essere accompagnati dal passaporto delle piante e da un’etichetta o cartellino che riporti, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni:
- numero del certificato principale o di altro documento di identificazione;
- il nome o il codice del fornitore;
- il quantitativo fornito;
- il nome botanico e in lingua corrente;
- la regione di provenienza per i materiali: “identificati alla fonte” e “selezionati”;
- i termini: “ammissione provvisoria”, per i materiali di moltiplicazione: “controllati”;
- se il materiale è stato propagato per via vegetativa.

In base alla tipologia di materiale, questa etichetta o cartellino può avere una delle seguenti colorazioni:
- giallo: materiali forestali di moltiplicazione “identificati alla fonte”;
- verde: materiali forestali di moltiplicazione “selezionati”;
- rosa: materiali forestali di moltiplicazione “qualificati”;
- blu: materiali forestali di moltiplicazione “controllati”.

I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione devono tenere, per ogni sito produttivo, un apposito registro di carico e scarico.

Per informazioni

Raluca Duma Marghidan

Normativa

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ultima modifica 2023-09-22T09:57:37+02:00
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