Fitosanitario e difesa delle produzioni

Import/export di prodotti vegetali e macchine agricole usate

Tutte le regole e relative indicazioni operative per poter importare ed esportare vegetali, prodotti di origine vegetale e macchine e veicoli agricoli o forestali usati

Gli scambi di vegetali e prodotti di origine vegetale tra Unione Europea e Paesi Terzi sono disciplinati da norme comunitarie e accordi internazionali che hanno l'obiettivo di ridurre i rischi fitosanitari, rappresentati dalla introduzione e diffusione di organismi nocivi per le piante.

Per limitare questi rischi, i vegetali in entrata e in uscita dal territorio comunitario devono essere accompagnati da un documento ufficiale, rispettivamente “Documento Comune Sanitario d’Entrata (DSCE)” e “Certificato fitosanitario per l’esportazione”, rilasciato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio, che dichiara l'assenza di organismi nocivi soggetti a regolamentazione. Il tutto applicando le norme di profilassi contenute nella Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali ed i Regolamenti fitosanitari emanati dall'Unione europea.

Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/2031 che prevede nuove regole e nuovi adempimenti; l'art. 65 di tale Regolamento introduce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) al quale devono essere registrati anche gli operatori professionali che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione.

La registrazione al RUOP è unica a livello nazionale e deve essere effettuata presso il Servizio Fitosanitario della Regione nella quale l'esportatore ha la sede legale. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, per presentare istanza di registrazione occorre utilizzare la modulistica disponibile nelle pagine dedicate al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.

Import

I vegetali e i prodotti vegetali importati provenienti da un Paese al di fuori dell’Unione Europea devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel primo punto di ingresso comunitario appositamente autorizzato.

In Emilia-Romagna sono due i punti di ingresso autorizzati, il porto di Ravenna e l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, dove gli ispettori del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni dell’Emilia-Romagna controllano i vegetali in entrata e la relativa documentazione, rilasciando il DSCE.

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Controlli ai bagagli dei passeggeri

Il Settore fitosanitario e Difesa delle produzioni assieme alla Agenzia delle Dogane e Monopoli dell’aeroporto di Bologna hanno instaurato una collaborazione per lo svolgimento dei controlli ai bagagli dei passeggeri al fine di evitare che organismi nocivi per le piante entrino in Unione Europea attraverso frutta, ortaggi e altri vegetali.

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Export

I vegetali e i prodotti vegetali destinati a Paesi al di fuori dell’Unione Europea, sulla base delle normative dei singoli Paesi importatori, devono essere accompagnati da un “Certificato fitosanitario” rilasciato dagli ispettori del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni dell’Emilia-Romagna e dei Consorzi Fitosanitari della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un documento ufficiale che attesta che la merce è stata controllata nel rispetto delle norme previste dal Paese importatore ed è esente da organismi soggetti a regolamentazione.  

Il certificato è obbligatorio per tutti coloro che hanno  la necessità di esportare merce di origine vegetale verso quei Paesi terzi le cui norme fitosanitarie lo prevedono, sia operatori professionali che semplici cittadini.

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Export di sementi conciate

Diversi Paesi terzi hanno tra i requisiti per l’importazione di sementi uno specifico trattamento conciante alla semente.

Nei casi in cui il trattamento di concia è previsto esplicitamente nella legislazione del Paese importatore o in un Import Permit, tale trattamento deve essere dichiarato sul certificato fitosanitario per l'export della semente conciata, nella sezione “Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione” (caselle 12-17).

Per approfondire le possibili casistiche e i relativi adempimenti a carico della ditta sementiera esportatrice, vai alla pagina dedicata.

Export di macchine e veicoli agricoli o forestali usati

Diversi Paesi terzi, tra cui quelli balcanici che sono in trattativa per aderire all’Unione (sicuramente Albania, e Macedonia), hanno adottato misure simili a quelle europee per l’importazione di macchine e veicoli per fini agricoli e/o forestali usati: dunque, l’esportatore deve richiedere il certificato fitosanitario per l'export di macchine agricole usate al Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni.

Altri Paesi terzi, come Israele ed Argentina, richiedono oltre al certificato fitosanitario che la macchina usata sia disinfettata con un trattamento chimico, spesso specificato dal Paese terzo stesso. Tali Paesi emettono un Import Permit in cui descrivono le condizioni e requisiti per l’importazione della macchina usata.  

Pre-export

I vegetali e i prodotti vegetali destinati a Paesi al di fuori dell’Unione Europea ma che vengono esportati da uno Stato membro UE  diverso dallo Stato UE nel quale sono stati coltivati, immagazzinati o trasformati, devono essere accompagnati da un “Certificato di pre-esportazione” rilasciato dagli ispettori del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni dell’Emilia-Romagna.
Si tratta di un documento ufficiale che consente lo scambio tra le autorità competenti dei due Paesi comunitari delle necessarie informazioni fitosanitarie al fine del rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione.

Il certificato di pre-esportazione non accompagna la spedizione fino al Paese terzo di destino, bensì solo all’interno della comunità europea e verrà conservato dall’autorità competente del Paese comunitario esportatore.
Il certificato è obbligatorio per tutti coloro che hanno la necessità di esportare merce di origine vegetale verso quei Paesi terzi le cui norme fitosanitarie lo prevedono.
A seguito di delega regionale, il certificato può essere rilasciato anche dagli ispettori fitosanitari dei Consorzi Fitosanitari della Regione Emilia-Romagna.
È in corso di avviamento la sperimentazione per il rilascio del certificato attraverso il software regionale CERTIFITO e quello comunitario TRACESNT.

Commercio e lavorazione di legname e materiali da imballaggio in legno.

Il commercio del legname rappresenta una delle principali vie di introduzione di organismi nocivi all’interno del territorio dell’Unione Europea, quali funghi ed insetti xilofagi, ovvero organismi che si nutrono prevalentemente di legno.
Quest’ultima categoria è tra le più importanti in ambito forestale, in quanto se sono presenti numerose piante in situazioni di stress abiotici e biotici, gli insetti xilofagi possono provocare grandi infestazioni, compromettendo in breve tempo lo stato di salute delle fitocenosi forestali.
Il legname e gli imballaggi in legno sono prodotti regolamentati dal nuovo regime fitosanitario, che ha tra gli obiettivi quello di responsabilizzare gli operatori professionali coinvolti, mirando a incrementare la sinergia tra gli stessi operatori e i Servizi Fitosanitari competenti per territorio.
Pertanto, ai fini di mitigare il rischio fitosanitario connesso allo spostamento del legname da e verso l’Unione Europea gli operatori professionali coinvolti nella filiera del legname assumono un ruolo fondamentale, rappresentando il primo controllo e monitoraggio sul territorio. Per assolvere questa funzione è essenziale una buona conoscenza della normativa fitosanitaria vigente.
Il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ha redatto un fascicolo informativo specifico sul legname con l’obiettivo di fornire agli operatori professionali che operano in questo ambito una guida per orientarsi tra i nuovi obblighi introdotti dalle recenti normative.

Scarica il Quaderno n. 4 "Commercio e lavorazione di legname e materiali da imballaggio in legno. Buone pratiche fitosanitarie e nuovi adempimenti normativi"

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ultima modifica 2024-03-11T20:02:54+02:00
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