DITTA SEMENTIERA

Il Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri”, all’art. 3 definisce quale ditta sementiera un "...operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri."

E’ considerata “produzione” quella effettuata da ditte che lavorano le sementi selezionandole, depurandole e confezionandole per il commercio.

La ditta sementiera per poter svolgere la sua attività deve essere registrata nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).  

La ditta che svolge attività sementiera relativa a prodotti sementieri di specie per le quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione (Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072), deve essere in possesso dell’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante.  

COMUNICAZIONE COLTURE DA SEME

La ditta sementiera, quale operatore professionale registrato al RUOP, in applicazione dell’articolo 66 del Regolamento 2016/2031 è tenuta a comunicare annualmente l’ubicazione delle colture da seme per la produzione di:

  • sementi che devono essere commercializzate con il passaporto delle piante;
  • sementi destinate all’esportazione verso Paesi terzi.

Modulistica

Colture da seme - Istruzioni per la compilazione della comunicazione   (Word - 18.5 KB)

Colture da seme - Modello comunicazione campi   (Excel - 38.5 KB)

Colture da seme - Modello comunicazione controlli di campo per requisiti export   (Excel - 43.5 KB)

Colture da tubero-seme di patata - Modello comunicazione campi (Excel - 37.0 KB)

Normativa

Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021  

Regolamento (UE) 2016/2031

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

A chi rivolgersi

Paola Govoni

Francesca Staffilani

Tommaso Vai