Importazioni
L’introduzione di piante e prodotti vegetali e altri oggetti all’interno dell’Unione Europea è disciplinata da norme comunitarie e accordi internazionali che perseguono l’obiettivo di minimizzare il rischio fitosanitario derivato dall’introduzione e la diffusione di organismi nocivi. I vegetali e i prodotti vegetali importati provenienti da un Paese al di fuori della UE devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel primo punto di ingresso comunitario appositamente autorizzato.
Il Reg. (UE) 2016/2031 stabilisce che le importazioni di specifici materiali vegetali vengano accompagnate da un Certificato Fitosanitario emesso dal paese esportatore, redatto sulla base dello standard internazionale ISPM 12, che dichiara l'assenza di organismi nocivi soggetti a regolamentazione. L’intenzione di introdurre tali materiali deve essere notificata preventivamente al Servizio Fitosanitario di competenza tramite la piattaforma online TRACES-NT (IMSOC), in cui deve essere creato il Documento Sanitario Comune d’Entrata (DSCE-PP) (o CHED-PP) entro le ore 13:00 del giorno antecedente all’arrivo della merce.
Alla richiesta in TRACES-NT devono essere allegati tutti i documenti relativi all’importazione tra cui il certificato fitosanitario, la ricevuta di pagamento della tariffa fitosanitaria e la polizza di carico della merce.
Il Reg. (UE) 2019/2072 riporta nell’Allegato XI parte A e B l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, e i rispettivi codici doganali, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’importazione. L’emissione di un certificato fitosanitario da parte del paese esportatore garantisce che la merce sia conforme ai determinati requisiti fitosanitari stabiliti dal paese importatore.
Come stabilito dal Reg. (UE) 2017/625, all’arrivo della merce al primo posto di controllo frontaliero, il Servizio Fitosanitario competente effettuerà controlli ufficiali al fine di verificare la conformità con le prescrizioni stabilite dalle normative e con quanto riportato sul certificato fitosanitario.
Tali controlli ufficiali comprendono controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici, e sono effettuati in base al rischio fitosanitario.
Inoltre, in accordo al Reg (UE) 2024/288, i controlli sopra specificati vengono adottati anche in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti (che non richiedono un certificato fitosanitario), originari della Bielorussia, della Cina e dell’India, in quanto considerate importazioni a rischio da un punto di vista fitosanitario.
Per l’esecuzione dei controlli è richiesto il pagamento di diritti obbligatori (tariffa fitosanitaria).
I diritti obbligatori si calcolano a seconda della tipologia di controllo effettuato secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) 2017/625, come riportato nella pagina dedicata.
Una volta terminati tali controlli e in caso questi risultino soddisfacenti, l’autorità competente rilascerà il Documento Sanitario Comune d’Entrata (DSCE) e la merce potrà entrare nel territorio dell’Unione.
In Emilia-Romagna i punti di ingresso autorizzati sono il porto di Ravenna e l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, dove gli ispettori del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni dell’Emilia-Romagna controllano i vegetali in entrata e la relativa documentazione, rilasciando il DSCE-PP.
Richiesta di certificati di importazione (DSCE-PP o CHED-PP)
Come fare per
Iscriversi al RUOP (Registro Ufficiale Operatori Professionali)
Pagare la tariffa fitosanitaria per l'importazione
Richiedere copia conforme del certificato fitosanitario
Fare richiesta di compensazione
Richiedere il Nulla osta per l’importazione (sementiero)
Per approfondire
Reg. (UE) 2016/2031
International Plant Protection Convention IPPC FAO
A chi rivolgersi
Settore fitosanitario - Bologna
Monica Guermandi
Federico Passarelli
Settore fitosanitario - Ravenna
Paolo Solmi
Riccardo Quarta
Stefano Preti