Tariffa fitosanitaria per importazione di piante e prodotti vegetali
Sono tenuti al versamento della tariffa fitosanitaria gli importatori (o i loro operatori doganali), all'atto dell'importazione nel territorio doganale dell'U.E. di vegetali e prodotti vegetali indicati nell’Allegato III del D. Lgs. 02/02/2021, n. 19.
Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l’importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di 10 euro.
L’importo da pagare è commisurato al numero di controlli documentali, di identità e fisici da parte del Servizio fitosanitario, alla tipologia e alla quantità di merce per spedizione o per partita.
Calcola la tariffa fitosanitaria (PDF - 152.0 KB)
Il pagamento, anche se effettuato materialmente dall'operatore doganale, deve essere eseguito a nome della ditta importatrice che è indicata nel certificato fitosanitario del Paese di origine della merce ed intestataria del certificato di iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).
Per ogni partita da importare deve essere effettuato un pagamento anche se, nello stesso giorno, un soggetto importa più partite; ciò al fine di rendere più agevole il processo di controllo e certificazione ed evitare che qualora una partita presenti problemi si rallenti lo sdoganamento delle altre partite importate dallo stesso operatore.
Gli operatori dovranno provvedere al pagamento della tariffa fitosanitaria prima di richiedere il controllo all'importazione previsto dalla normativa (controlli documentali, di identità e fitosanitari). Pertanto, alla richiesta di rilascio del Documento Sanitario Comune d’Entrata (DSCE-PP), dovrà essere allegata l'attestazione di versamento unitamente agli altri documenti richiesti (copia AWB o Bill of Lading, certificato fitosanitario del Paese di origine della merce, copia della fattura, eventuali dichiarazioni di equivalenza o nullaosta regionale per l'importazione delle sementi).
Qualora, durante il controllo documentale, emerga che il pagamento sia stato effettuato per una quantità di merce inferiore a quella che effettivamente si sta importando, prima dell'inizio dei controlli di identità e fitosanitari, l'importatore o il suo agente doganale dovranno effettuare l'integrazione della tariffa dovuta mediante pagamento sul conto corrente postale dell'importo residuo.
Normativa
D. Lgs. 02/02/2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Regolamento UE 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i precedenti regolamenti. Al "Capo V" (artt. 65 - 70) è disciplinata la materia del RUOP
A chi rivolgersi
Servizio fitosanitario - Bologna
Franco Finelli
Monica Guermandi
Servizio fitosanitario - Ravenna
Paolo Solmi
Riccardo Quarta
Stefano Preti