Compensazione e rimborso
Gli operatori che hanno pagato la tariffa fitosanitaria non dovuta possono chiedere al Servizio Fitosanitario la compensazione del versamento o dell'eccedenza di versamento, oppure il rimborso.
Compensazione
L'operatore che intende avvalersi della facoltà di richiedere la compensazione di somme erroneamente versate e non dovute, dovrà presentare al Servizio Fitosanitario apposita istanza, in carta libera, riportante i seguenti dati:
- le proprie generalità;
- il codice fiscale / partita I.V.A., PEC e sede della propria ditta;
- la data del versamento, l’importo della tariffa dovuto, l’importo pagato e l’indicazione dell’eccedenza di versamento del quale si intende usufruire della compensazione;
- il numero della propria richiesta;
- il motivo della richiesta di compensazione (tipo di errore avvenuto) e il/i numero/i delle richieste aperte in compilazione dove chiede di far valere la compensazione.
L’eccedenza verrà tenuta valida dal Servizio Fitosanitario per le richieste di certificazione successive all’accoglimento della richiesta di compensazione. Alla richiesta di compensazione deve sempre essere allegato l'originale della ricevuta del versamento effettuato.
Rimborso
L'operatore può presentare istanza di rimborso della tariffa soltanto nel caso di cessazione dell’attività svolta (per scioglimento, fallimento ecc.). Chi intende avvalersi della facoltà di richiedere il rimborso dovrà presentare al Servizio Fitosanitario apposita istanza, in carta libera, riportante i seguenti dati:
- le proprie generalità;
- il codice fiscale / partita I.V.A., PEC e sede della propria ditta;
- l’importo della tariffa erroneamente versato e la data;
- il motivo della richiesta di rimborso;
- i dati relativi alla propria banca e il codice IBAN del proprio conto corrente.
Il Servizio Fitosanitario, tuttavia, non procede alla compensazione o al rimborso delle somme versate nei casi in cui, a seguito dei controlli documentali, di identità o fitosanitari si riscontri la non conformità alla normativa e la spedizione venga intercettata, respinta o distrutta (ad esempio, perché costituita da vegetali di vietata introduzione).
Alla richiesta di rimborso deve sempre essere allegato l'originale della ricevuta del versamento effettuato.
Sono compensabili o rimborsabili solo le somme superiori a 10,33 €.
Le richieste di compensazione o rimborso possono essere predisposte secondo i modelli di seguito riportati, e inviate al seguente indirizzo PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Richiesta di compensazione tariffa fitosanitaria 2023 (14.05 KB)