Il Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri”, all’art. 40 prevede che l’importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell’allegato II dello stesso decreto deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono regolate dal Decreto Ministeriale 4 giugno 1997 e dalla Circolare ministeriale 22 luglio 1997.

L’importatore deve presentare la richiesta del nulla-osta all’importazione di sementi utilizzando il modello (PDF - 161.3 KB) di cui all’allegato 2 del DM 4 giugno 1997 al Servizio Fitosanitario Regionale competente dove ha la sede legale, regolarmente compilato in tutte le sue parti e redatto in 4 copie.

L’importatore deve inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (PDF - 111.2 KB) di cui all’allegato 3 dello stesso DM 4 giugno 1997.

Per richiedere il nulla-osta sementiero l’importatore deve essere registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) per attività di importazione sementi.

Le sementi per cui richiede il nulla osta devono appartenere a varietà iscritte nei registri varietali nazionali o nel catalogo comune europeo.

Le sementi di ortive provenienti da Paesi terzi non possono essere commercializzate in Italia negli imballaggi e coi cartellini originali, in mancanza allo stato attuale di un riconoscimento di equivalenza con le norme di commercializzazione dell’Unione europea. Pertanto, tali sementi potranno essere importate solo da operatori professionali registrati al RUOP anche per attività sementiera.

Modulistica

Normativa

Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021

Decreto Ministeriale 4 giugno 1997 (PDF - 584.3 KB)

Circolare ministeriale 22 luglio 1997 n. 8