Sementi
DITTA SEMENTIERA
Il Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri”, all’art. 3 definisce quale ditta sementiera un "...operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri."
E’ considerata “produzione” quella effettuata da ditte che lavorano le sementi selezionandole, depurandole e confezionandole per il commercio.
La ditta sementiera per poter svolgere la sua attività deve essere registrata nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).
La ditta che svolge attività sementiera relativa a prodotti sementieri di specie per le quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione (Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072), deve essere in possesso dell’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante.
COMUNICAZIONE COLTURE DA SEME
La ditta sementiera, quale operatore professionale registrato al RUOP, in applicazione dell’articolo 66 del Regolamento 2016/2031 è tenuta a comunicare annualmente l’ubicazione delle colture da seme per la produzione di:
- sementi che devono essere commercializzate con il passaporto delle piante;
- sementi destinate all’esportazione verso Paesi terzi.
Modulistica
Colture da seme - Istruzioni per la compilazione della comunicazione (18.92 KB)
Colture da seme - Modello comunicazione campi (39.42 KB)
Colture da seme - Modello comunicazione controlli di campo per requisiti export (44.54 KB)
Colture da tubero-seme di patata - Modello comunicazione campi (37.89 KB)
Normativa
Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
A chi rivolgersi