Aiuti alle imprese

Faq - Adeguamento dei trattori per i rischi da ribaltamento

Risposte a domande frequenti in tema di prevenzione dei rischi da ribaltamento delle macchine agricole. I riferimenti normativi sono stati volutamente ridotti al minimo indispensabile per semplificare le risposte
  1. Come si adegua il trattore per affrontare i rischi da ribaltamento?

    Si adegua installando un dispositivo di protezione del posto guida (telai ROPS) e una cintura di sicurezza idonea a trattenere il conducente all’interno della protezione offerta dal dispositivo in caso di ribaltamento del trattore.

  2. Quando è obbligatorio l’adeguamento del trattore per i rischi da ribaltamento?

    Sempre quando si utilizza il trattore.

  3. Chi deve adeguare il trattore per i rischi da ribaltamento?

    L’utilizzatore, chiunque esso sia.

  4. E' consentita la vendita o l’affitto di un trattore non adeguato per affrontare i rischi da ribaltamento?

    E' proibita la vendita o l’affitto di un trattore non adeguato per i rischi da ribaltamento.

  5. L’installazione di un dispositivo di protezione per i rischi da ribaltamento e di una cintura di sicurezza esauriscono gli interventi di adeguamento del trattore alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro?

    No, esauriscono solo per la prevenzione dei rischi connessi al ribaltamento del trattore, se utilizzati correttamente.

  6. Come si utilizzano correttamente il dispositivo di protezione del posto guida (telai ROPS) e la cintura di sicurezza per i rischi da ribaltamento?

    Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione del posto guida prevede, nel caso di telaio a due montanti (arco ROPS) ribaltabile, che detto telaio venga ripristinato eretto ogni volta che l’utilizzo del trattore comporti il rischio di ribaltamento;
    l’uso corretto della cintura di sicurezza prevede che il conducente abbia allacciata la cintura quando il trattore è in movimento;
    l’uso corretto di questi dispositivi prevede la loro sostituzione dopo ogni incidente che abbia causato il ribaltamento del trattore.
    Gli esempi sopracitati non esauriscono la casistica dei comportamenti corretti nell’uso dei dispositivi.

  7. Quando si adegua un trattore agricolo installando il dispositivo di protezione del posto guida (telai ROPS) e la cintura di sicurezza occorre aggiornare la carta di circolazione del trattore?
    No, se per questi interventi si possiedono le dichiarazioni di conformità alle linee guida Ispes-Inail per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del Dlgs. 81/08 da parte del produttore e dell’installatore.
  8. Un trattore nuovo od acquistato negli untimi anni ha necessità di interventi di adeguamento per il rischi connessi al ribaltamento?
    Di solito i trattori immessi sul mercato negli ultimi dieci anni devono essere conformi alla normativa per quanto riguarda i rischi da ribaltamento e quindi devono essere dotati di telai di protezione del posto guida e di cintura di sicurezza del conducente; se non lo sono perché venduti privi o perché modificati o deteriorati nel tempo, occorre eseguire gli adeguamenti prima del loro utilizzo, vendita o affitto.
  9. Un trattore senza struttura di protezione ROPS e cintura di sicurezza può essere utilizzato esclusivamente per fornire forza motrice ad altre attrezzature fisse come pompe, generatori elettrici, compressori, ecc.?

    Si, se viene permanentemente reso impossibile il suo spostamento autonomo dal luogo di utilizzo e sono adottate tutte le misure per affrontare gli altri rischi connessi al suo impiego, come ad esempio la protezione delle sue parti in movimento.

  10. Chi può sottoscrivere la dichiarazione di corretta installazione delle strutture di protezione realizzate conformemente alla linea guida ISPESL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali contro il rischio di capovolgimento ed installate conformemente alle indicazioni tecniche fornite nella stessa linea guida?

    Essendo il trattore un veicolo a motore ed ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, solo le officine autorizzate ai sensi della legge n.122 del 5 febbraio 1992 che disciplina le attività di autoriparazione possono installare i dispositivi di protezione ROPS . Infatti esiste un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e solo chi è iscritto nel suddetto registro può esercitare attività di autoriparazione (in tale attività rientrano le attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose ed in particolare gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi). C'è però una deroga a tale obbligo per le aziende agricole. Infatti il Dlgs. n. 9 del 29 marzo 2004 prevede all'art. 14 (semplificazione degli adempimenti amministrativi) comma 12, che l'attività di auto riparazione di macchine agricole e rimorchi effettuate sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, per cui un'azienda agricola che abbia un'officina con l'idonea attrezzatura può installare la struttura di protezione sui propri trattori ed il titolare di tale azienda agricola può sottoscrivere la dichiarazione di corretta installazione (allegato IV linee guida Ispesl).

  11. Dove è possibile trovare la dichiarazione del costruttore di non disponibilità della struttura di protezione (allegato V linee guida Ispsel per vecchi trattori?

    Premesso che è ammessa l’installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti nella linea guida Ispesl (ora Inail) solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile; la dichiarazione di non disponibilità commerciale della struttura di protezione originaria (allegato V) deve essere richiesta al costruttore del trattore di cui trattasi o ad un suo "rappresentante" quale può essere anche il rivenditore della ditta costruttrice del trattore. Una struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’utente; ovvero espressamente indicata nel catalogo ricambi ufficiale del costruttore del trattore. In tal caso è necessario che l’utente sottoscriva l’indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr. 445 del 28 dicembre 2000 (allegato VI) .

  12. Cosa si intende per "simili"nelle schede appendice delle linee guida Ispes-Inail?

    Nella dicitura "simili" rientrano tutti quei trattori, anche non espressamente riportati fra le parentesi ovvero già trattati in altre schede, per i quali la scheda tecnica possa applicarsi rispettando la conformazione e le caratteristiche strutturali e geometriche ed il limite massimo di massa riportato nella scheda stessa.

  13. E’ possibile la vendita di un trattore non a norma con la promessa che l’acquirente lo metterà a norma prima di usarlo?

    Non è possibile la vendita di trattori agricoli non a norma in qualsiasi forma e tra chiunque a meno che l’attrezzatura non venga venduta non funzionante come rottame o venga venduta come cimelio storico da esposizione, con preclusione al suo utilizzo come mezzo di lavoro.

  14. Le Aziende agricole possono fabbricare ed installare autonomamente la struttura di protezione?

    Se l’Azienda è dotata di attrezzature di officina specifiche è possibile dotare i propri trattori dei dispositivi di sicurezza in questione, seguendo rigorosamente le linee guida INAIL- ISPESL pubblicate; questi interventi richiedono comunque una conoscenza tecnica elevata e specifica anche tenendo conto dell’assunzione di responsabilità che l’attuatore dell’intervento ha sottoscrivendo autocertificazioni sulla conformità di quanto costruito ed installato alle linee guida.

  15. Le autocertificazioni che dichiarano la conformità alle linee guida INAIL-ISPESL devono essere sottoscritte da un tecnico abilitato?

    Non serve che le dichiarazioni siano compilate e sottoscritte da un professionista abilitato, possono essere sottoscritte dal responsabile della ditta o preposto.

  16. Ho un vecchio trattore privo di telaio e cintura di sicurezza, avendo cessato l'attività agricola, il trattore rimane fermo nella rimessa tutto l'anno. Non ho intenzione di venderlo, sono obbligato a metterlo a norma?

    L'adeguamento del trattore, inteso come attrezzatura di lavoro, è dovuto se il mezzo viene utilizzato, pertanto se non viene impiegato o venduto, non vi è obbligo di adeguamento. È opportuno comunque, anche per evitare eventuali contestazioni da parte degli organi di vigilanza, che si possa dimostrare l'effettivo non utilizzo dell'attrezzatura e quindi consiglio di disattivare qualche meccanismo del mezzo indispensabile al suo utilizzo.

  17. Ho un trattore modello Kubota 1402, privo di arco di protezione, il suo peso è 550 kg. Per questo modello non è pubblicato il progetto dell'arco di protezione, come posso fare?

    Il trattore Kubota 1402 non è tra quelli presi in esame dalla ricerca finanziata dall’INAIL che ha consentito la pubblicazione di specifiche schede progettuali per diversi modelli di trattori e quindi, volendo seguire le linee guida Ispes-Inail  per i dispositivi di protezione per il ribaltamento, non rimane che applicare le Linee Guida nella loro parte generale, facendo attenzione a rispettare la tipologia e la massa del trattore. In questo caso, per il telaio sono da seguire le schede n. 71, 72, 73, 74 dell’Allegato I delle Linee Guida secondo che si voglia realizzare un telaio fisso o abbattibile, a componenti saldati o piegati; per l’attacco invece si seguono gli schemi contenuti nell’Allegato II delle Linee Guida.

  18. Come posso adeguare con arco di protezione ROPS il mio trattore di cui non esiste scheda nell'appendice delle Linee guida Ispesl-Inail?

    Per trattori che non hanno una scheda nell'appendice ad essi dedicata, sono possibili due soluzioni. 1) si utilizza una scheda dell'appendice dedicata ad uno specifico trattore, poiché il trattore da adeguare è "simile”, che significa che la massa del trattore, di marca o modello diverso da quello indicato nella scheda specifica dell'appendice, deve essere non superiore a quella del trattore oggetto della scheda stessa e la tipologia di punti di attacco (o sedi per viti o altro) presenti sul corpo macchina deve permettere di installare la struttura di protezione mediante gli stessi dispositivi di attacco progettati per il modello di trattore della scheda dell'appendice. Non sono consentite modifiche di nessun tipo se non quelle di alcune quote già indicate nelle schede e sono quelle quote che nelle schede (nei disegni delle parti componenti) sono riportate in parentesi tonde e che quindi possono essere variate in funzione del modello di trattore che si sta adeguando. Solo tali modifiche sono consentite e permettono di dare ugualmente la conformità alla scheda dell'appendice individuata. 2) adeguare il trattore con una scheda dell'Allegato I a seconda della tipologia di trattore e classe di massa di appartenenza del trattore ed utilizzare l'Allegato II per individuare oltre che la tipologia dei dispositivi di attacco (A, B, C o D) le caratteristiche minime di tali dispositivi (intese come minime dimensioni delle piastre, dei bulloni e del numero di sedi per viti) che occorre rispettare per la tipologia di trattore da adeguare. Per la conformazione dei dispositivi di attacco si possono prendere come utile riferimento le soluzioni adottate nelle schede dell'appendice modificandole a seconda delle necessità tenendo però sempre presente i requisiti minimi indicati nell'allegato II. In tal caso la dichiarazione di conformità dovrà indicare la conformità ad una delle 74 schede dell'Allegato I ed alle indicazioni tecniche dell'Allegato II.

  19. Se viene adeguato un trattore agricolo, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione vanno intestate al nominativo riportato nel libretto di circolazione. Se il trattore cambia proprietà, bisogna reintestarle al nuovo proprietario?

    Le due dichiarazioni devono fare riferimento al soggetto intestatario del trattore come riportato nel libretto di circolazione. Un eventuale passaggio di proprietà con trascrizione del nominativo del nuovo proprietario sul libretto di circolazione non comporta la necessità di modificare le predette dichiarazioni.

  20. I trattori a cingoli, oltre alle protezioni per il ribaltamento e le cinture, devono avere anche fari con stop e frecce, anche se sono nati solo con le luci di posizione?

    Sì,
    se il trattore è targato e circola in strade pubbliche, in quanto deve rispettare il Codice della strada

  21. Con la vendita ad un Commerciante di una macchina non a norma da parte dell'Azienda agricola , il titolare dell’Azienda agricola venditrice è manlevato da ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio occorso in un tempo successivo alla vendita?

    Seguendo alla lettera il dettato dell'art. 23, comma 1 del Dlgs. 81/2018 la risposta non può che essere negativa ed è in capo al venditore l'obbligo di attestare la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza previgenti . Occorre anche tener presente che nel caso di "permuta contro nuovo acquisto" le indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL redatte dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, per l'applicazione del titolo III del d.lgs 81/08 e nuova direttiva macchine, prevedono di porre tale obbligo di competenza al Commerciante di macchine agricole, il quale è tenuto comunque a mettere a norma la macchina prima della sua reimmissione sul mercato (vendita).
  22. Si deve adeguare con ROPS una trattrice dotata dalla fabbrica di posto guida con cabina se sulla carta di circolazione compare la dicitura “LA PRESENTE TRATTRICE E’ MUNITA DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DI TIPO APPROVATO”?

In questo caso potremmo essere di fronte ad una struttura di protezione omologata per lo specifico modello di trattore ed installata su di esso fin dalla prima immatricolazione.  Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:

      • marchio di fabbrica o commerciale;
      • marchio di omologazione;
      • numero di serie della struttura di protezione;
      • marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.

Dove la targhetta è assente è necessario dare prova documentale che il trattore è stato dotato fin dall’origine di struttura di protezione. A questo fine è possibile fare riferimento alle indicazioni riportate nella carta di circolazione. In aggiunta è necessario che il proprietario sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Dpr. n. 445/2000 nella quale attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è quella originale e che non vi sono state apportate modifiche.

Per approfondire

Linee guida Inail prevenzione e sicurezza

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ultima modifica 2024-10-30T15:06:39+01:00
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