Fitosanitario e difesa delle produzioni

FAQ su Obblighi e responsabilità dell'operatore professionale

Il Regolamento (UE) 2016/2031 introduce il concetto di Operatore Professionale, quale figura chiave nell’applicazione delle nuove regole fitosanitarie in collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale. Tale regolamento affida all’operatore nuovi compiti e nuove responsabilità, in funzione delle attività svolte e delle tipologie di piante e prodotti vegetali che intende commercializzare

1. Chi è l'operatore professionale?

2. Chi è l'operatore professionale registrato?

3. Chi è l'operatore professionale autorizzato?

4. Quali sono gli obblighi dell'operatore professionale in relazione agli organismi nocivi?

5. Quale tracciabilità deve garantire un operatore professionale registrato al RUOP?

6. Quale tracciabilità deve garantire un operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto?

7. Quali requisiti devono soddisfare gli operatori professionali per essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante?

8. Quali obblighi devono rispettare gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante?


1. CHI E’ L’OPERATORE PROFESSIONALE?
Il termine operatore professionale comprende tutte le categorie di soggetti che svolgono una o più attività in relazione a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, dei quali ne sono giuridicamente responsabili. Tali attività sono:
• Impianto
• Riproduzione
• Produzione (incluse coltivazione, moltiplicazione, mantenimento)
• Introduzione nel territorio dell’Unione (import)
• Spostamento nel territorio dell’Unione (circolazione interna)
• Uscita dal territorio dell’Unione (export)
• Messa a disposizione sul mercato
• Immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione


2. CHI E’ L’OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO?
Si definisce operatore professionale registrato, un operatore registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)


3. CHI E’L’OPERATORE PROFESSIONALE AUTORIZZATO?
Un operatore professionale autorizzato è un operatore registrato al RUOP e autorizzato dal servizio fitosanitario a:
• Rilasciare passaporti delle piante
• Applicare il marchio ISPM 15 sugli imballaggi in legno


4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’OPERATORE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AGLI ORGANISMI NOCIVI?
L’operatore professionale ha l’obbligo di informare immediatamente il Servizio fitosanitario ogniqualvolta sospetta o constata la presenza di un organismo da quarantena. Oltre all’obbligo di informazione, l’operatore deve immediatamente adottare misure cautelative per prevenire l’insediamento e la diffusione dell’organismo in questione. Relativamente agli organismi regolamentati non da quarantena, l’operatore ha l’obbligo di non introdurre né spostare tali organismi nel Territorio dell’Unione attraverso le piante da impianto.


5. QUALE TRACCIABILITA’ DEVE GARANTIRE UN OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO AL RUOP?
L’operatore professionale registrato deve garantire sia una tracciabilità esterna (riguardante i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita), sia una tracciabilità interna (relativa agli spostamenti di piante all’interno e tra i propri siti di produzione). Per assolvere a questo obbligo l’operatore professionale registrato al RUOP deve istituire sistemi o procedure di tracciabilità, che verranno verificate durante i controlli ufficiali. La modalità di realizzazione della tracciabilità è lasciata all’autonomia decisionale dell’operatore, il quale può ricorrere a sistemi diversi in funzione della propria organizzazione aziendale. L’operatore ha l’obbligo di conservare i dati registrati per almeno 3 anni


6. QUALE TRACCIABILITA’ DEVE GARANTIRE UN OPERATORE PROFESSIONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO?
Oltre alla tracciabilità dei dati di vendita e di acquisto e alla tracciabilità interna, l’operatore autorizzato al rilascio del passaporto delle piante deve garantire la registrazione dei seguenti dati in relazione ai passaporti delle piante:
• L’OP che ha fornito l’unità di vendita;
• L’OP al quale l’unità di vendita è stata fornita
• Informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante
L’operatore ha l’obbligo di conservare i dati registrati per almeno 3 anni


7. QUALI REQUISITI DEVONO SODDISFARE GLI OPERATORI PROFESSIONALI PER ESSERE AUTORIZZATI A RILASCIARE PASSAPORTI DELLE PIANTE?
Se un operatore professionale richiede al Servizio fitosanitario l’autorizzazione al rilascio del passaporto, egli deve soddisfare entrambi i requisiti di seguito riportati:
1. Possiede le conoscenze necessarie per effettuare i controlli (visivi ed eventualmente di laboratorio) alle proprie produzioni, al fine di individuare tempestivamente la presenza di organismi da quarantena, di organismi soggetti a misure di emergenza e di organismi regolamentati non da quarantena. Deve inoltre saper riconoscere i sintomi di tali organismi e i mezzi per prevenirne la presenza e la diffusione;
2. Dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità, così come stabilito dagli articoli 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031


8. QUALI OBBLIGHI DEVONO RISPETTARE GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI A RILASCIARE PASSAPORTI DELLE PIANTE?
L’operatore autorizzato deve identificare e controllare i punti critici del suo processo di produzione, registra i dati di tali controlli e conserva i dati registrati per almeno 3 anni. L’operatore autorizzato assicura inoltre una adeguata formazione al proprio personale impegnato nell’esecuzione dei controlli sopra indicati.
Gli obblighi/responsabilità dell’operatore registrato/autorizzato possono essere così schematizzati:

faq operatori professionali.jpg

(fonte della figura: FAQ a cura del Servizio Fitosanitario nazionale https://www.protezionedellepiante.it/introduzione/)

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ultima modifica 2020-07-16T16:52:20+02:00
Hanno contribuito: Vai Nicoletta
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