Fitosanitario e difesa delle produzioni

Sanzioni e ravvedimento operoso

Il D. Lgs. 02/02/2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", all'art. 56 disciplina i diritti obbligatori che devono essere corrisposti per i controlli ufficiali.

I diritti obbligatori hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il comma 5 del suddetto art. 56 prevede che per il mancato o tardivo versamento dei diritti obbligatori si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 18 dicembre 1997, n. 472 (recanti disposizioni in materia di violazioni di norme tributarie).

In particolare, l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplina la procedura del ravvedimento operoso, consentendo ai contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge la possibilità di sanare in modo spontaneo eventuali violazioni commesse in materia fiscale e tributaria, beneficiando di riduzioni delle sanzioni amministrative (l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) ed evitando il contenzioso. Cause ostative per l'applicazione del ravvedimento operoso sono costituite dall'avvenuta constatazione della violazione; oppure dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione (o i soggetti obbligati in solido) abbia avuto formale conoscenza; oppure dal decorso di un anno dalla scadenza del pagamento (ravvedimento fuori termine). A seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 29 novembre 2023, emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e recante "Determinazione del saggio degli interessi legali", a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore nuove norme relative alle sanzioni previste in caso di ritardato oppure omesso versamento dei tributi (compresi i diritti obbligatori in materia fitosanitaria).”

La tabella che segue mostra le nuove modalità nel caso del ravvedimento operoso breve (il quale avviene entro 30 giorni rispetto alla scadenza del termine di pagamento) oppure in caso di ravvedimento operoso lungo (il quale avviene dal 31° giorno fino a un anno rispetto alla scadenza del termine di pagamento). Nel primo caso deve essere effettuato il versamento dell'importo dovuto, oltre al 3% di tale importo; nel secondo caso deve essere effettuato il versamento dell'importo dovuto, oltre al 3,75% di tale importo.

ALIQUOTA

RAVVEDIMENTO

DAL

AL

3%

BREVE (entro 30 gg.)

01/02/2024

01/03/2024

3,75%

LUNGO (entro 1 anno)

02/03/2023

31/01/2024

 

In entrambi i casi deve essere effettuato anche il pagamento degli interessi moratori (questo al fine di fare in modo che il contribuente non possa conseguire un arricchimento ingiustificato), i quali, con maturazione giornaliera, sono calcolati in base al tasso legale annuo che, a partire dal 1° gennaio 2024, con il D.M. 29/11/2023 è stato fissato al 2,50% (il tasso legale, dal 01/01/2019 al 31/12/2019 era pari allo 0,8%; dal 01/01/2020 al 31/12/2020 era pari allo 0,05%; dal 01/01/2021 al 31/12/2021 era pari allo 0,01%; dal 01/01/2022 al 31/12/2022 era pari all’1,25%; dal 01/01/2023 al 31/12/2023 era pari al 5%).

INTERESSI MORATORI: diritto obbligatorio x tasso legale x N° dei giorni di ritardo 

                                                                                      365

Il diritto obbligatorio (tariffa fitosanitaria) è la somma dovuta e non versata (es. 100,00 euro); i giorni di ritardo sono computati a partire da quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento (scadenza originaria, vale a dire data di omesso versamento, es. 16/03/2023), fino a quello in cui il versamento risulta eseguito (data di pagamento, vale a dire data di regolarizzazione, es. 15/05/2023).

Esempio:

100,00 * 3,75% (ritardo superiore a 30 gg.) = 3,75 (sanzione da versare)
100,00 * 2,50% * 60 / 365 = 0,42 (interessi da versare) 
100,00 + 3,75 + 0,42 = 104,17 (totale)”.  

Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo: per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, l'importo 36,822 € va arrotondato a 36,82 €), oppure per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, l'importo 36,405 € va arrotondato a 36,41 €). Il pagamento dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente: nel caso di mancanza anche di uno solo di tali pagamenti il ravvedimento operoso è inefficace. Il versamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato sul conto corrente postale № 60249570, intestato alla Regione Emilia-Romagna – Tassa fitosanitaria regionale, oppure tramite bonifico bancario, sul Conto IBAN № IT 69 Y 07601 02400 000060249570.

 

Riferimenti Normativi:

MINISTERO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE

Decreto del 29 novembre 2023

Determinazione del saggio degli interessi legali
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2022, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 29 novembre 2023

 

                                                                                                                         Il Ministro: GIORGETTI

 

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ultima modifica 2024-01-03T11:01:50+02:00
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