FAQ su Registro Unico Operatori Professionali RUOP
10. Ci sono categorie di operatori che non devono registrarsi al RUOP?
11. Che cosa si intende per vendita tramite contratto a distanza?
12. Che cosa si intende per utilizzatore finale?
13. Per quali tipologie di commercializzazione è obbligatoria l'iscrizione al RUOP?
14. Cosa deve fare un operatore professionale per registrarsi al RUOP?
15. Quando effettuare l'aggiornamento al RUOP?
16. Per l'iscrizione al RUOP occorre sostenere un esame?
Il RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) è il Registro previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale devono registrarsi le seguenti categorie di operatori professionali:
- Coloro che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- Coloro che sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
- Tutti coloro che chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di pre-esportazione, esportazione e riesportazione;
- Coloro che sono autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15 (Standard internazionale FAO il quale prevede che gli imballaggi di legno grezzo, prima di poter circolare, debbano essere trattati e, successivamente, certificati con il marchio).
10. CI SONO CATEGORIE DI OPERATORI CHE NON DEVONO REGISTRARSI AL RUOP?
Sì, il Regolamento 2016/2031 stabilisce che sono esonerati dall’iscrizione al RUOP tutti coloro che:
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso la vendita diretta realizzata presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali che abbiano luogo nel territorio ove ha sede l’OP. Se gli operatori professionali effettuano vendite attraverso contratti a distanza è obbligatoria la registrazione al RUOP;
- forniscono direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari;
- la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
11. CHE COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA?
Per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell’acquirente e perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza (internet, fax, social network, ecc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l’acquirente o presso punti di ritiro (es. Amazon Hub). Non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell’acquirente presso la sede del venditore.
Questa definizione è richiamata dal regolamento 2016/2031 all’articolo 65, punto 3 (relativo all’iscrizione al RUOP) e all’articolo 81, punto a (concernente l’esenzione del passaporto delle piante). La definizione è stata ulteriormente precisata dalla nota tecnica del Mipaaf n. 9475 del 8/2/2020.
12. CHE COSA SI INTENDE PER UTILIZZATORE FINALE?
L’utilizzatore finale è definito dall’articolo 2 del regolamento 2016/2031 come “la persona che, non agendo per propri fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”. Con nota tecnica n. 9475 del 8/2/2020 a seguito di un confronto con la Commissione europea, il Mipaaf ha confermato l’estensione di tale definizione a tutte le persone, sia fisiche che giuridiche. Rientrano pertanto in tale definizione gli Hotel, i Comuni, i condomini, ecc.
13. PER QUALI TIPOLOGIE DI COMMERCIALIZZAZIONE E’OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL RUOP?
Un operatore professionale deve essere iscritto al RUOP se effettua la vendita di piante e prodotti vegetali alle seguenti categorie:
- operatori professionali (aziende agricole e commercianti in genere quali garden, grande distribuzione, ecc.);
- giardinieri professionisti e manutentori del verde
L’’iscrizione al RUOP è inoltre obbligatoria se l’operatore effettua la vendita di piante e prodotti vegetali tramite contratti a distanza.
14. COSA DEVE FARE UN OPERATORE PROFESSIONALE PER REGISTRARSI AL RUOP?
- Compilazione e invio da parte dell’operatore professionale della domanda di registrazione al RUOP
Il modulo della domanda di registrazione deve essere compilato in due casi:
- Prima registrazione (nuova richiesta) al RUOP.
- Aggiornamento della registrazione (per esempio in caso di variazione della tipologia di attività svolta); in questo caso l’operatore deve inserire il codice RUOP precedentemente assegnatogli.
Il modulo relativo alla domanda di registrazione è diviso in quattro sezioni:
A. Sezione relativa all’operatore professionale.
L’operatore deve completare il modulo con le informazioni personali e quelle relative alla sua attività in qualità di rappresentante legale. Fondamentale l’indicazione del nominativo e del recapito telefonico e di posta elettronica di una persona responsabile per le comunicazioni con il Servizio fitosanitario.
B. Sezione relativa all’attività svolta dall’operatore professionale.
L’operatore professionale dichiara l’intenzione di svolgere una o più delle seguenti attività, in qualità di operatore professionale che:
- introduce o sposta nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- è autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti
- chiede al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di pre-esportazione, esportazione e riesportazione;
- è autorizzato ad applicare i marchi ISPM 15 (Standard internazionale FAO il quale prevede che gli imballaggi di legno grezzo, prima di poter circolare, debbano essere trattati e, successivamente, certificati con il marchio).
L’operatore deve inoltre dichiarare la tipologia di attività che intende svolgere (anche più di una attività) e specificare la tipologia di materiale vegetale di sua competenza. La corretta compilazione di questa sezione della modulistica è di fondamentale importanza per una buona programmazione dei controlli.
Se si tratta di un aggiornamento della registrazione bisogna confermare le attività produttive che ancora si svolgono oltre che aggiungere quelle nuove.
C. Condizioni di registrazione e obblighi dell’operatore professionale.
La domanda di registrazione deve essere completata barrando la casella relativa all’Allegato I – centri aziendali, indipendentemente dal tipo di attività svolta dall’operatore professionale.
D. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il modulo di registrazione si completa con i seguenti allegati:
- Allegato I – centri aziendali (settore vivaismo, import/export, commercio all’ingrosso, sementi, patate da consumo). È obbligatorio anche nel caso in cui la sede legale corrisponde al centro aziendale.
Da compilare con le informazioni relative ai centri aziendali e ai campi di produzione afferenti a quel determinato centro aziendale. L’operatore deve compilare un n. di moduli “Allegato I” equivalenti al numero di centri aziendali che possiede.
Per ogni campo di produzione che afferisce al centro aziendale occorre indicare i dati catastali e allegare una planimetria aggiornata comprensiva di dati GPS.
- Allegato 2 - Import
- Allegato 3 - Export
- SE DEL CASO: Richiesta contestuale di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante.
Tutti gli allegati non possono viaggiare da soli, devono sempre essere accompagnati dal modulo di registrazione RUOP.
L’operatore professionale invia al Settore fitosanitario regionale la domanda di registrazione compilata in tutti i campi. L’invio deve avvenire tramite PEC al seguente indirizzo: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
La modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili al link:
Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, il Servizio Fitosanitario regionale registra l’Operatore Professionale senza indugio e assegna un numero di registrazione che sarà unico su tutto il territorio europeo. Il numero di registrazione include il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO per lo Stato italiano (IT), il codice ISTAT della Regione ove ricade la sede legale dell’Operatore, più un numero di quattro cifre assegnato in automatico all’atto della registrazione. Gli Operatori Professionali registrati c/o la Sezione Regionale RUOP dell’Emilia-Romagna, avranno un numero di registrazione così composto: IT-08-xxxx
15. QUANDO EFFETTURE L'AGGIORNAMENTO AL RUOP?
Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare un aggiornamento dei dati comunicati all’atto della prima domanda di registrazione ogniqualvolta intervengono modifiche relative allo stato dell’azienda, alle attività svolte o altro; ad esempio, cambiamenti che riguardano: indirizzo dei siti, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall’operatore professionale, tipi di merce di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali, ecc.
Il termine per la presentazione di tali aggiornamenti corrisponde al 30 aprile di ogni anno per i dati dell’anno precedente.
In questi casi è necessario compilare i moduli di aggiornamento con marca da bollo annullata.
ATTENZIONE: Se si tratta di un aggiornamento della registrazione bisogna confermare le attività produttive che ancora si svolgono oltre che aggiungere quelle nuove.
16. PER L’ISCRIZIONE AL RUOP OCCORRE SOSTENERE UN ESAME?
No, la registrazione al RUOP da parte del Servizio fitosanitario competente avviene senza indugio. In occasione del primo controllo ufficiale, il Servizio Fitosanitario potrà accertare l’adeguatezza delle strutture, delle attrezzature e delle competenze dell’operatore professionale stesso.
RUOP: Regolamenti e disposizioni nazionali e regionali
- Regolamento (UE) 2016/2031: Capo V (Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità): dall’articolo 65 all’articolo 70
- Note tecniche del Mipaaf che hanno chiarito alcuni aspetti applicativi
a) N. 34148 del 14/10/2019 e n.36342 del 12/11/19 hanno individuato le categorie di OP che «entravano» in automatico nel RUOP
b) N. 1889 del 16/01/2020 ha sostituito le due precedenti, chiarendo alcuni dubbi interpretativi e definito importi e scadenze della tariffa fitosanitaria
c) N. 9475 del 28/2/2020 ha chiarito i concetti di utilizzatore finale, vendita con contratto a distanza e definito quali manutentori del verde debbano essere iscritti al RUOP
- Determinazione n. 22310 del 3/12/2019 «Istituzione della sezione regionale del RUOP di cui all’art. 65 del Regolamento 2016/2031».