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Introduzione

Il Commissario straordinario alla ricostruzione ha disciplinato con l’Ordinanza 11/2023 ( per gli ultimi aggiornamenti clicca qui) le modalità attuative, organizzative e procedurali, al fine di assicurarne il riconoscimento, per la concessione e l’erogazione dei contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L'Ordinanza n.11/2023 - criteri, modalità e termini per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-sexies del Dl. 61/2023 convertito dalla Legge 100/2023 - si applica:

  • alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell’articolo 20-bis del citato decreto-legge;
  • alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
  • alle cooperative miste, ancorché svolgano anche attività di cui all’ articolo 1, comma 2 dell’ordinanza.

Il Commissario straordinario, in esito all’istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, fino al 100% delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

  1. per gli importi fino a euro 40.000, l’intero valore del danno riconosciuto;
  2. per gli importi superiori a euro 40.000, una prima misura pari almeno a euro 40.000, in relazione alle risorse finanziarie che successivamente saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale il Commissario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del danno riconosciuto.

Le tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo sono specificatamente indicati all’articolo 3 dell’ordinanza.

L’istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dal legale rappresentante delle imprese di cui all’articolo 1 dell’ordinanza al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  1. la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello 2);
  2. la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (modello 3);
  3. il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto.

Per ulteriori informazioni visita il sito dedicato.

Link governativo: Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Ultimo aggiornamento: 14-12-2023, 11:49