Fauna e caccia

Protezione della fauna

Per protezione si intende il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole.

Cosa fa la Regione

Cartello divieto di cacciaIl territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori dove è vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni (parchi e riserve naturali).

La pianificazione faunistica regionale prevede la destinazione di almeno il 23% del territorio agro-silvo-pastorale a zone di protezione della fauna selvatica

La Regione istituisce le zone di protezione e può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.

La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante:
• la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
• l'assistenza tecnica;
• la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
• gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;
• la disciplina per l'accesso alle oasi.

I confini delle zone di protezione della fauna sono delimitati da tabelle gialle.

Oasi

Zone di ripopolamento e cattura

Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica

Zone di rifugio

Aree di rispetto

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ultima modifica 2023-05-30T15:05:29+02:00
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