Protezione della fauna
Cosa fa la Regione
Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori dove è vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni (parchi e riserve naturali).
La pianificazione faunistica regionale prevede la destinazione di almeno il 23% del territorio agro-silvo-pastorale a zone di protezione della fauna selvatica
La Regione istituisce le zone di protezione e può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.
La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante:
• la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
• l'assistenza tecnica;
• la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
• gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;
• la disciplina per l'accesso alle oasi.
I confini delle zone di protezione della fauna sono delimitati da tabelle gialle.
Zone di ripopolamento e cattura
Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica
A chi rivolgersi
Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca
Sonia Braghiroli, tel. 051 5279616
Norme e atti
- L. 157/1992 zone di protezione
- Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8
- Deliberazione Assemblea Legislativa n. 103 del 16/01/2013
- Deliberazione Assemblea Legislativa n. 60 del 31 maggio 2006