La creazione di una zona di rifugio avviene quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
  • sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.
Il provvedimento adottato viene reso noto mediante l'affissione di manifesti presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.