Fitosanitario e difesa delle produzioni

FAQ su Passaporto delle piante

Il passaporto introdotto dalla nuova normativa fitosanitaria presenta diversi elementi di novità. Deve essere rilasciato da operatori professionali autorizzati dal Servizio Fitosanitario competente per centro aziendale e accompagna tutte le piante da impianto. Bisogna porre molta attenzione alla compilazione del passaporto, secondo modelli standardizzati a livello europeo. La registrazione dei dati inerenti i passaporti delle piante deve essere conservata per tre anni.

36. Che cos'è il passaporto delle piante?

37. Che cosa attesta il passaporto delle piante?

38. A quali piante si applica il passaporto?

39. Che cosa si intende per "piante da impianto"?

40. In quali casi si prevede che il passaporto non accompagni le piante?

41. Che cosa si intende per vendita tramite contratto a distanza?

42. Chi rilascia i passaporti delle piante?

43. Come si ottiene l'autorizzazione all'uso del passaporto?

44. Quali controlli alle proprie piante devono effettuare gli operatori autorizzati al rilascio dei passaporti?

45. Quali sono gli obblighi di un operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto?

46. Dove si appone il passaporto delle piante?

47. Che cosa si intende per unità di vendita?

48. Cosa si intende per lotto?

49. Gli operatori professionali autorizzati possono definire le loro "unità di vendita" e "lotto"?

50. Il passaporto delle piante può essere stampato anche direttamente sul vaso?

51. Quando si opera la sostituzione di un passaporto delle piante? 

52. Può ritenersi ammissibile l'utilizzo di un elenco di passaporti che accompagni la merce anziché dover apporre per ogni unità di vendita commerciale il singolo passaporto?

53. Com'è fatto il nuovo passaporto?

54. Com'è fatto il passaporto delle piante per Zone Protette? 

55. I passaporti delle piante sono numerati?

56. Nel passaporto come deve essere descritta la denominazione botanica o taxon?

57. L'operatore commerciale che vende ai consumatori finali deve conservare per 3 anni i passaporti delle piante arrivate già pronte per la vendita?

58. L'operatore autorizzato deve tenere un registro dei passaporti? Se sì, senza numero progressivo, come si elencano i passaporti?

59. E' possibile combinare il passaporto con etichette di certificazione?

60. Quali sono le scadenze per chi richiede l'autorizzazione al passaporto?


36. CHE COS’E’ IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

E’ un’etichetta ufficiale utilizzata per la circolazione sul territorio dell’Unione Europea (inclusa la movimentazione all’interno di ogni stato membro) delle piante e dei materiali elencati nell’Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Il passaporto delle piante può essere realizzato su qualsiasi supporto adatto alla stampa, ma deve essere un’etichetta chiaramente distinguibile da eventuali altre etichette o informazioni che figurano sullo stesso supporto (vaso, cassetta, cartone o altro imballaggio, ecc.).
Il passaporto deve essere facilmente visibile e leggibile e le informazioni riportate devono risultare inalterabili e durature.


37. CHE COSA ATTESTA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto attesta che il materiale sul quale viene apposto (pianta, prodotto vegetale o altro oggetto) soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  • È indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e da organismi nocivi prioritari;
  • Rispetta le disposizioni relative agli organismi regolamentati non da quarantena (elencati nell’Allegato IV Reg (UE) 2019/2072);
  • Rispetta le misure volte a prevenire la presenza di organismi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto (elencate nell’Allegato V Reg (UE) 2019/2072);
  • Rispetta eventuali misure adottate dalle autorità competenti per l’eradicazione di organismi da quarantena rilevanti per l’Unione o temporaneamente considerati tali;


38. A QUALI PIANTE SI APPLICA IL PASSAPORTO?

Il passaporto si applica:

  • a tutte le piante destinate alla piantagione. La maggior parte delle sementi sono escluse dall'obbligo poiché generalmente non rappresentano un rischio fitosanitario;
  • alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti, incluse le sementi di determinate specie (principalmente quelle oggetto di certificazione), elencati nell’Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni particolari, incluse le sementi di determinate specie;
  • il passaporto è inoltre richiesto per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone geografiche (zone protette - ZP) in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita. 

L’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ( che devono circolare con passaporto si trova nell’Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (pdf103.89 KB)

L’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti che richiedono passaporto delle piante con indicazione PZ per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette si trova nell’Allegato XIV (del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (pdf118.33 KB)

L’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena si trova nell’Allegato III (pdf83.68 KB) (83.68 KB) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Questo allegato è stato di recente integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 (601.64 KB) per quanto riguarda lo status di zona protetta di alcuni paesi tra i quali l’Italia


39. CHE COSA SI INTENDE PER “PIANTE DA IMPIANTO”?

Per piante da impianto si intendono le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate. Tale definizione è riportata dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031. Lo stesso articolo 2 indica per “impianto” l’operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione


40. IN QUALI CASI SI PREVEDE CHE IL PASSAPORTO NON ACCOMPAGNI LE PIANTE?

Il passaporto non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti direttamente ad un utilizzatore finale. Questa regola non vale se la vendita all’utilizzatore finale avviene attraverso contratti a distanza (on line, fax, corriere, ecc.). Il passaporto inoltre non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti dello stesso operatore registrato (es. siti di produzione dello stesso vivaista) situati a breve distanza tra loro. Il Regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che ogni Stato Membro può decidere il concetto di breve distanza. Con Nota tecnica n. 607 del 9/1/2020 Il Mipaaf ha stabilito che il concetto di breve distanza si identifica con il territorio provinciale.


41. CHE COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTI A DISTANZA?

La vendita a distanza è quella che si realizza attraverso un contratto che non prevede la presenza fisica e simultanea di venditore e acquirente ed è perfezionato mediante mezzi di comunicazione a distanza (internet, fax, social network, ecc.). Tale contratto prevede la cessione di piante mediante un servizio postale o un corriere. Non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell’acquirente presso la sede del venditore. Questa definizione è stata chiarita dalla Nota tecnica Mipaaf n. 9475 del 8/2/2020.


42. CHI RILASCIA I PASSAPORTI DELLE PIANTE?

I passaporti sono rilasciati da operatori professionali registrati al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) istituito presso il Servizio Fitosanitario nella regione in cui è presente la sede legale dell’operatore. Oltre ad essere registrati, gli operatori devono essere autorizzati all’uso dei passaporti. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio Fitosanitario competente per centro aziendale.


43. COME SI OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PASSAPORTO?

Per richiedere l’autorizzazione al rilascio del passaporto bisogna presentare domanda al Servizio Fitosanitario dell’Emilia-Romagna, utilizzando la modulistica scaricabile  alla pagina del  passaporto delle piante.


44. QUALI CONTROLLI ALLE PROPRIE PIANTE DEVONO EFFETTUARE GLI OPERATORI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI?

Per potere rilasciare i passaporti, gli operatori professionali devono:

  • Sottoporre le piante e i prodotti vegetali a controlli scrupolosi (autocontrolli), almeno visivi, effettuati nei momenti opportuni, tenendo conto dei rischi. Tali controlli devono riguardare anche il materiale da imballaggio che verrà utilizzato per commercializzare le piante.
  • Individuare e monitorare i punti critici del processo produttivo e i processi di movimento che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari.


45. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI UN OPERATORE PROFESSIONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO?

Gli operatori professionali autorizzati all’emissione del passaporto delle piante devono identificare e controllare i punti del proprio processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici. Devono inoltre conservare per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti critici e impartire una formazione adeguata al personale dell’azienda che partecipa ai controlli finalizzati all’emissione del passaporto delle piante. Infine, come tutti gli operatori registrati al RUOP, devono informare tempestivamente il Servizio Fitosanitario in caso di presenza sospetta o accertata di un organismo nocivo da quarantena.


46. DOVE SI APPONE IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto si appone sull’unità di vendita, che può essere costituita da una pianta singola oppure da un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, origine e negli altri elementi pertinenti. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, fascio, contenitore, il passaporto è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore. Se l’unità di merce è un vaso singolo, il passaporto può essere apposto sul vaso. Il passaporto deve, in ogni caso, essere riconoscibile e distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che figurano sul vaso stesso.


47. CHE COSA SI INTENDE PER UNITA’ DI VENDITA?

Per unità di vendita si intende “la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto”. Questa definizione è riportata dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031.


48. CHE COSA SI INTENDE PER LOTTO?

Per lotto si intende: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all’omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.


49. GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO DEFINIRE LE LORO "UNITÀ DI VENDITA" E "LOTTO"?
Ogni operatore professionale individua nel modo più appropriato l'unità di vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e alle sue esigenze di commercializzazione.


50. IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PUÒ ESSERE STAMPATO ANCHE DIRETTAMENTE SUL VASO?

Sì, in quanto il passaporto delle piante deve essere apposto sulla più piccola unità di vendita e su un supporto adatto alla stampa. Nei casi in cui tale unità di merce sia il singolo vaso può essere apposto sul vaso stesso, in modo tale che sia facilmente visibile e riconoscibile e sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.


51. QUANDO SI OPERA LA SOSTITUZIONE DI UN PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Un passaporto delle piante può essere sostituito solo da un operatore professionale autorizzato in uno dei seguenti casi:

  1. a) necessità di sostituzione di un passaporto emesso per un’unità di vendita;
  2. b) necessità di sostituzione di un passaporto emesso per un’unità di vendita da dividere in due o più unità.

In caso di sostituzione, i passaporti sostituiti vanno conservati per almeno 3 anni, per soddisfare la richiesta di ispezione documentale da parte del SFR.


52. PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI PASSAPORTI CHE ACCOMPAGNI LA MERCE ANZICHÉ DOVER APPORRTE PER OGNI UNITÀ DI VENDITA COMMERCIALE IL SINGOLO PASSAPORTO?

No, ciò non è consentito. Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola.
L'apposizione del passaporto sull'unita di vendita deve avvenire prima del suo spostamento nel territorio dell'Unione o prima di un suo spostamento o introduzione in una zona protetta, in conformità all'art. 83 del reg. 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/2313 e in modo tale che sia facilmente visibile e chiaramente distinguibile e leggibile.


53. COM’E’ FATTO IL NUOVO PASSAPORTO?

formato_passaporto.jpg

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta. L’Allegato a questo regolamento riporta, a titolo di esempio, i modelli delle diverse tipologie di passaporto. Tali modelli sono stati ulteriormente chiariti e dettagliati con alcune note tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Di seguito riportiamo gli elementi di cui si compone il passaporto delle piante: 

  • Nell’angolo superiore destro la dicitura in italiano Passaporto delle Piante e in inglese Plant Passport (separate da /); 
  • Nell’angolo superiore sinistro la bandiera dell’Unione Europea (in bianco e nero oppure a colori); 
  • La lettera A seguita dalla denominazione della specie o taxon (l’indicazione della varietà è facoltativa); 
  • La lettera B seguita dal codice RUOP dell’operatore che emette il passaporto (che per l’Emilia-Romagna è: IT-08-XXXX); 
  • La lettera C seguita dal codice di tracciabilità. Il Ministero ha stabilito che il codice di tracciabilità si compone di due parti: 
    • Il codice del centro aziendale (es. BO001), che viene comunicato dal Servizio fitosanitario all’operatore all’atto dell’iscrizione al RUOP; 
    • Una parte definita dall’azienda vivaistica, corrispondente alla tracciabilità aziendale. Questa parte può essere formata da numeri e/o lettere e va separata dal codice del centro aziendale con un trattino (-); 
  • La lettera D seguita dal nome del Paese Terzo di origine del materiale (es. Cile) oppure dalla sigla dello Stato membro dell’Unione di origine (IT per l’Italia, NL per l’Olanda, ecc.)

Attenzione! L’articolo 83 del regolamento 2016/2031 stabilisce che non occorre riportare il codice di tracciabilità (lettera C) sul passaporto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

  • sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all’utilizzatore finale senza ulteriore preparazione; 
  • non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi soggetti a misure d’emergenza; 
  • non appartengono a specie comprese nell’elenco delle piante ad alto rischio Reg. (UE) 2020/1770

A partire dal 31 dicembre 2021 (applicazione del Reg. (UE) 2020/1770) per i seguenti generi e specie il codice di tracciabilità (C) è sempre obbligatorio

·       Citrus 

·       Coffea 

·       Lavandula dentata 

·       Nerium oleander 

·       Olea europaea 

·       Polygala myrtifolia 

·       Prunus dulcis 

·       Solanum tuberosum 


54. COM’È FATTO IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PER ZONE PROTETTE?

Il Passaporto per zone protette ha la stessa struttura del passaporto ordinario sopra descritto con alcune variazioni: 

  • La dicitura in italiano e in inglese con il suffisso ZP nell’angolo superiore desto (Passaporto delle   piante ZP/Plant Passport PZ); 
  • Il nome per esteso dell’organismo nocivo nei confronti del quale la zona è protetta (es. Erwinia amylovora) oppure il codice EPPO dell’organismo (es. ERWIAM) 

Un esempio pratico di come si presenta un passaporto ZP è disponibile nella foto sotto riportata.   

passaporto_ZP.png


55. I PASSAPORTI DELLE PIANTE SONO NUMERATI?

I passaporti delle piante non sono numerati.
Devono contenere unicamente gli elementi previsti dal Reg. 2016/2031 e dal Reg. 2017/2313. Nei modelli di riferimento di cui al Regolamento (UE) 2017/2313, allegato Parte A e parte B, è presente il codice di tracciabilità le cui modalità di composizione sono a discrezione dell'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante. Tale codice può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.


56. NEL PASSAPORTO COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?

I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al Reg. (UE) 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione della denominazione botanica della specie o del taxon in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà. Il taxon non va interpretato in modo estensivo ma è necessario scendere sempre al livello più basso (specie o genere) quando possibile.


57. L’OPERATORE COMMERCIALE CHE VENDE AI CONSUMATORI FINALI DEVE CONSERVARE PER 3 ANNI I PASSAPORTI DELLE PIANTE ARRIVATE GIÀ PRONTE PER LA VENDITA?

La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente al consumatore finale.

58. L’OPERATORE AUTORIZZATO DEVE TENERE UN REGISTRO DEI PASSAPORTI? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME SI ELENCANO I PASSAPORTI?
L’operatore autorizzato al rilascio dei passaporti deve garantire la tracciabilità. E’ obbligatorio istituire una procedura di registrazione dei dati inerenti i passaporti. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per l'identificazione della singola unità di vendita.


59. E’POSSIBILE COMBINARE IL PASSAPORTO CON ETICHETTE DI CERTIFICAZIONE?
Sì, il Mipaaf, attraverso specifiche note tecniche, ha precisato le modalità di compilazione dei passaporti combinati ad etichette di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e della vite e a etichette di certificazione delle sementi.

Esempio di passaporto integrato con il documento del fornitore per i materiali di categoria CAC:

passaporto_integrato_CAC.png


60.QUALI SONO LE SCADENZE PER CHI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL PASSAPORTO?

scadenze.png

L’operatore professionale che fa richiesta di autorizzazione al passaporto entro il 31 gennaio è tenuto a pagare la tariffa fitosanitaria.

Entro il 28 febbraio di ogni anno l’operatore interessato ad emettere passaporto ZP per Erwinia amylovora deve fare richiesta di istituzione zona cuscinetto o confermare l’attività vivaistica nella zona cuscinetto precedentemente dichiarata.

Gli operatori professionali che intendono emettere passaporto per le sei specie sensibili a Xylella fastidiosa (Coffea spp, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis) entro il 30 aprile di ogni anno devono comunicare la stima produttiva.

Inoltre, sempre entro il 30 aprile, gli operatori devono comunicare eventuali aggiornamenti riguardanti l’anno precedente.

  

Passaporto delle Piante: base normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2016/2031: Capo VI Sezione 2 (Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione): dall’articolo 78 all’articolo 95 + Allegato VII
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313: stabilisce le specifiche delle varie tipologie di passaporto
  • Regolamento delegato (UE) 2019/827: condizioni per l’autorizzazione al rilascio del passaporto
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Passaporto delle Piante: note tecniche Mipaaf

  • N. 37583 del 26/11/2019: predisposizione del passaporto delle piante congiunto all’etichetta di certificazione per il settore viticolo
  • N. 39232 del 6/12/2019: predisposizione del passaporto delle piante congiunto all’etichetta di certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
  • N. 607 del 9/1/2020: chiarisce l’applicazione dell’art.82 del Reg 2016/2031(non occorre il passaporto per lo spostamento di piante tra i siti dello stesso OP se nell’ambito del territorio provinciale)
  • N. 10624 del 6/3/2020: passaporto nel settore sementiero
  • N. 11520 del 23/3/2020: predisposizione del passaporto delle piante congiunto all’etichetta di certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto nell’ambito del sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
  • N. 12251 del 3/4/2020: etichetta per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria CAC combinata con il passaporto delle piante
  • N. 15854 del 15/5/2020: modalità di compilazione del passaporto congiunto con l’etichetta di certificazione dei fruttiferi (certificazione nazionale ed europea).

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ultima modifica 2024-01-16T13:43:16+01:00
Hanno contribuito: Vai Nicoletta, Cacioli Costanza, Duma Marghidan Raluca
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