Protezione della fauna

Zone di ripopolamento e cattura

Aree per favorire la riproduzione naturale di specie selvatiche autoctone, la sosta riproduzione delle specie migratorie, ed a supportare il ripopolamento nei territori contigui

Cosa sono 

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (Zrc) sono aree individuate specificamente per i seguenti scopi:

  • incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone
  • favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie
  • determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento anche nelle zone contigue
  • consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni negli ATC oppure il reinserimento in altre zone di protezione.

Il comprensorio individuato per l'istituzione di una Zrc dovrebbe ricadere per almeno il 60% della superficie in un’area ad alta vocazione per la o le specie in indirizzo e l'estensione ne deve essere rapportata alle esigenze ecologiche, così come indicato nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nel Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianicazione faunistico-venatoria (pdf1.08 MB), pubblicato nel 1994 dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.


Qui di seguito gli atti di approvazione, perimetrazione, ampliamento o revoca relativi a Zrc sul territorio regionale: 

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Zone di rifugio

La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l’esercizio della caccia.
  • L’istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  • istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
  • sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.
Il provvedimento adottato viene reso noto mediante l'affissione di manifesti presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

Provvedimenti vigenti:

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Oasi

Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette.

Esse vengono istituite, preferibilmente, lungo le rotte di migrazione della avifauna e nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate dal piano faunistico-venatorio provinciale.

L'istituzione di un'oasi ha come obiettivi la salvaguardia delle emergenze naturalistiche e faunistiche nonché il mantenimento o l'incremento delle popolazioni selvatiche, della diversità biologica, dell'equilibrio delle comunità, e quindi la conservazione o il ripristino di condizioni il più possibile vicine a quelle di naturalità.

Per indivuduare i territori più idonei ad ospitare un'oasi, in primo luogo si tiene conto del valore naturalistico complessivo (Vnc) di cui alla Carta delle vocazioni faunistiche, privilegiando aree ricadenti nei territori classificati a massimo Vnc.

L'estensione delle oasi deve garantire il raggiungimento delle finalità per le quali vengono istituite e può essere anche estremamente limitata nel caso di emergenze naturalistiche puntiformi (ad esempio le garzaie).

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Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica

I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica hanno finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento e sono insediati in aree delimitate da confini naturali e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone i processo fisiologici e la naturale selvatichezza.

In Emilia-Romagna attualmente non ne esistono.

Aree di rispetto

Le aree di rispetto possono essere istituite all'interno degli ambiti territoriali di caccia (ATC) per garantire una particolare tutela ad alcune popolazioni di fauna selvatica.

In tali aree l’esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o essere autorizzato secondo regole più restrittive, per una durata sufficiente a consentire un’efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria.

La loro superficie non può superare complessivamente il dieci per cento di quella dell’ATC.

Il ricorso all'istituzione di tali aree è particolarmente opportuno laddove sono presenti specie, quali ad esempio il cinghiale e i cervidi, che a causa del forte impatto con le attività agricole sconsigliano l´istituzione di zone a totale protezione della fauna.

In queste zone i danni alle attività agricole sono a carico degli ATC, tranne quelli provocati dalle specie non cacciabili.

Le aree di rispetto sono finalizzate alla protezione di talune specie senza escludere la possibilità di effettuare prelievi venatori oculati su altre specie. I prelievi ammessi devono essere effettuati utilizzando forme di abbattimento a basso impatto e un numero limitato di interventi.

Nelle aree di rispetto può essere consentita la cattura di fauna selvatica a fini di ripopolamento.

Ciascuna area di rispetto è soggetta ad un regolamento di gestione che l'ATC deve trasmettere alla Provincia assieme al programma annuale delle attività. La Provincia verifica l'uniformità tra i regolamenti delle singole aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed integrata del territorio provinciale.

Soltanto le aree di rispetto nelle quali l'esercizio venatorio è vietato a tutte le specie possono entrare a far parte della percentuale di territorio destinato a protezione della fauna.

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ultima modifica 2024-06-12T09:26:35+01:00
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