Zone di rifugio

La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l’esercizio della caccia.
  • L’istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  • istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
  • sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.
Il provvedimento adottato viene reso noto mediante l'affissione di manifesti presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

Provvedimenti vigenti:

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ultima modifica 2024-06-12T09:06:17+01:00
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