La Regione ha disciplinato i servizi di vigilanza venatoria tramite l’applicazione di una direttiva, adottata nel 2008, che ha individuato modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie.

Sulla base delle indicazioni fornite da tale direttiva le Province hanno adottato dei “Regolamenti per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria”, la cui osservanza viene prescritta anche alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), laddove svolgano attività di vigilanza venatoria in collaborazione con le Province.

Tutte le Associazioni che intendono svolgere vigilanza venatoria sono tenute a stipulare apposite convenzioni con le Province e a operare nell’ambito del coordinamento provinciale.

Polizie locali provinciali

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
  • Deliberazione di Giunta regionale n. 980 del 30 giugno 2008 Disciplina del coordinamento dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria volontaria
  • Deliberazione di Giunta regionale n. 1232 del 18 luglio 2000 Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla LR 8/1994 e succ. modif., art. 58 comma 4 e 1. Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria.
  • Deliberazione di Giunta regionale n. 2197 del 12 dicembre 2022 Modifica della Deliberazione n. 1232 del 18 luglio 2000 "Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla Lr. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58, comma 4 e comma 1".
A chi rivolgersi
Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca