La Regione Emilia-Romagna concede, per l'utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell'esercizio dell'attività venatoria, contributi destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli ambiti territoriali di caccia, nelle zone di rifugio e nelle aree contigue ai Parchi regionali in cui è consentita la caccia. Riconosce un ulteriore contributo agli agricoltori che si impegnano in interventi rivolti al mantenimento dell'ambiente a fini faunistici e alla riduzione della pressione "faunistico-venatoria" causata dagli ungulati.

  • art. 15 comma 1 L. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
  • Determinazione 31 maggio 2017, n. 8536
A chi rivolgersi
Settore Attività faunistico-venatori, pesca e acquacoltura