Fondi sottratti alla caccia e fondi chiusi
La Regione accoglie le richieste dei proprietari di fondi agricoli che intendano vietare la caccia nei propri fondi e verifica l'effettiva chiusura dei fondi chiusi, nei quali la legge prevede il divieto di caccia.
Fondi sottratti alla caccia
La sottrazione dei fondi (terreni) agricoli all’attività venatoria è prevista dall'articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e dall’articolo 15 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157.
In entrambe le norme è previsto che il proprietario o il conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo possa richiederlo alla Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio. Il nuovo Piano è stato adottato dall’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato nel 2024.
In alternativa, se in seguito nascono esigenze nuove, la richiesta può essere accolta anche se presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di approvazione del Piano faunistico-venatorio.
La Giunta regionale, con delibera 5 novembre 2018, n. 1869, ha approvato le disposizioni generali e le condizioni di ammissibilità riferite alle richieste di sottrazione dei fondi agricoli all’attività venatoria.
La richiesta va presentata al servizio territoriale agricoltura caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna competente per territorio utilizzando questo modulo per la richiesta di fondi sottratti (PDF - 504.7 KB).
Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio provvede, se lo ritiene necessario, al sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni e si pronuncia sulla richiesta entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Il divieto di caccia resta valido fino a quando rimangano invariate sul territorio le condizioni accertate all'atto del rilascio del provvedimento e comunque non oltre il periodo di validità del Piano faunistico regionale 2018-2023
Fondi chiusi
I fondi chiusi sono disciplinati dallo stesso articolo 15 della legge nazionale e dall’articolo 45bis della legge regionale. La legge prevede il divieto di caccia a chiunque nei fondi chiusi da un muro o da una rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
Successivamente alla recinzione e al tabellamento del fondo, che sono a carico del proprietario o del conduttore, la comunicazione di istituzione del fondo chiuso deve essere notificata agli uffici regionali, che procedono alla verifica delle condizioni di effettiva chiusura e della regolare tabellazione.
La chiusura del fondo all’attività venatoria ha validità da quando è correttamente realizzata (effettiva chiusura e tabellamento) e comunicata.
- Delibera di giunta regionale 5 novembre 2018, n. 1869
Sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria. - Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria - Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.