Api e colpo di fuoco batterico: le prescrizioni 2024 per lo spostamento degli alveari
Al fine di evitare il rischio di disseminazione a mezzo delle api del batterio Erwinia amylovora (colpo di fuoco delle pomacee), nel periodo 15 marzo - 30 giugno 2024 gli alveari ubicati in tutta la nostra Regione, non più riconosciuta come "zona protetta", potranno essere spostati in aree ufficialmente indenni soltanto se sottoposti a idonee misure di quarantena. Lo prevede la determinazione del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni n. 2468 del 08 febbraio 2024.
Nel suddetto periodo soggetto a regolamentazione (15 marzo – 30 giugno), lo spostamento degli alveari dalla nostra Regione in tutte le zone protette del territorio nazionale sarà consentito solo dopo la loro preventiva chiusura per 48 ore, prima di essere collocati in una nuova postazione. Il periodo di quarantena potrà essere dimezzato a 24 ore nel caso l'alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato contenente acido ossalico.
Prima di effettuare lo spostamento, è necessario inoltre che gli apicoltori ne diano comunicazione al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario (il fac-simile della comunicazione è allegato alla determinazione) e documentino la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportato sotto in questa pagina.
Determinazione n. 2468 del 8 febbraio 2024
Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2024
Dichiarazione sostitutiva atto notorio (Word - 37.0 KB)
Di seguito si riportano le zone protette del territorio italiano (come riportato nel Reg. UE 2019/2072 del 28/11/2019, Allegato X, punto 3)
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno)
- Lazio
- Liguria
- Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto,, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine) nella provincia di Mantova)
- Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino)
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania, e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna)
- Toscana
- Umbria
- Valle d’Aosta
- Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona).