Requisiti di professionalità per l'autorizzazione all'attività di produzione e commercio di micelio fungino
Come previsto all'art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, i fornitori di micelio fungino devono possedere direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili a mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale.
Le conoscenze professionali si intendono acquisite se viene superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare la conoscenza delle normative di qualità relative alla produzione del materiale da riproduzione dei funghi coltivati.
Nei casi in cui il responsabile tecnico/fitosanitario non è il titolare dell'azienda, è necessario che ci sia un incarico scritto, firmato per accettazione, a rapportarsi con il Servizio fitosanitario, in nome e per conto della ditta stessa.
Se all'atto dei controlli stabiliti dal decreto legislativo si riscontra l'assenza dei requisiti di legge, il Servizio fitosanitario provvede a fissare i termini per l'adeguamento. Il mancato adeguamento entro la scadenza dei termini, comporta la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 54, comma 10, del D. lgs. n. 214/2005
Chi esercita l'attività senza essere in possesso dell'autorizzazione fitosanitaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro (art 54, comma 4, del Dlg n. 214/2005).