Introduzione
A partire dal 14 maggio prossimo il nome del produttore o dell’operatore responsabile dovrà comparire in etichetta accanto all’Indicazione geografica del prodotto. Lo prevede il Regolamento Ue 2024/1143 che ha come obiettivo il rafforzamento della tracciabilità delle filiere dei prodotti Dop e Igp e al quale ha dato applicazione il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con una circolare pubblicata il 6 marzo scorso.
La circolare ministeriale specifica che il nome del produttore o dell’operatore dovrà essere indicato nello stesso campo visivo dell’Indicazione geografica (Dop o Igp), cioè in un’area dell’etichetta leggibile da un unico punto di vista senza dover ruotare la confezione; può comparire anche nel retro dell'etichetta, purché sia visibile insieme alla denominazione geografica almeno una volta.
Nel caso di prodotti realizzati da più produttori, può essere indicato un solo soggetto, generalmente quello responsabile della fase produttiva che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali; non è invece sufficiente indicare soltanto il marchio commerciale se questo non coincide con la ragione sociale del produttore o dell’operatore.
In merito ai prodotti Dop e Igp già etichettati prima del 14 maggio 2026 la circolare precisa che potranno essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte anche senza rispettare il nuovo obbligo.
Ultimo aggiornamento: 09-03-2026, 15:12
