Il Reg. (Ue) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica agricola comune (piani strategici della Pac) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga i regolamenti (Ue) n. 1305/2013 e (Ue) n.1307/2013 e il Regolamento delegato (Ue) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il precedente con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della Pac per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative che regolano la nuova Pac comunitaria.
Il Regolamento (Ue) 2021/2117 stabilisce all’art 5, lettera c), per le OP riconosciute o loro associazioni che hanno un programma operativo approvato ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (Ue) n. 1308/2013, per un periodo oltre il 31 dicembre 2022, possono:

a) Conformare il proprio programma operativo ai requisiti del regolamento (Ue) 2021/2115;
b) Sostituire il proprio programma operativo con un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento (Ue) 2021/2115;
c) continuare a funzionare fino alla sua scadenza alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1308/2013.

Ciò detto pertanto, trovano ancora applicazione le regole dettate dai Regolamenti (Ue) n. 2017/891 e 2017/892. Queste si applicano anche alle attività condotte, con riferimento all’annualità 2023 e successive nei casi riconducibili alla lettera c) di cui sopra, nonché ai PO triennali decorrenti dal 1/1/2023 presentati ed approvati entro il 31/12/2022 ai sensi del regolamento (Ue) 1308/2013 (detto vecchio regime Ocm Ortofrutta).

Diversamente, per i nuovi programmi decorrenti dal 1° gennaio 2023, lettere a) e b) di cui sopra, si applicano le regole definite dal regolamento e dal regolamento delegato (detto nuovo regime interventi settoriali Ortofrutta e Patate).