Arricchimento

Disposizioni procedurali per l’autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia

L’Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia si rende necessario in annate dove sussistono condizioni climatiche o fitopatologiche avverse alla regolare maturazione delle uve da vino che giustificano quindi il ricorso a tale pratica.

Il procedimento decorre, in una prima fase, dalle segnalazioni presentate entro il 31 luglio di ogni anno, al fine di autorizzare le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi entro agosto ed una seconda fase per segnalazioni presentate entro il 31 agosto di ogni anno, al fine di autorizzare le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo.

La segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell’arricchimento è presentata al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione da parte di:

  • Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole per i vini Dop e Igp;
  • dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico.

Il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione effettua l’istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e Arpae e, se necessario, dei referenti territoriali del settore vitivinicolo.

In esito alle verifiche compiute, il Responsabile del Settore, entro 30 giorni, con proprio provvedimento, autorizza il ricorso all’arricchimento e l’eventuale deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), punto B. dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013.

Il provvedimento è trasmesso ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al Masaf, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio e all’Icqrf.

Arricchimento 2024: per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto

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ultima modifica 2024-08-26T15:15:23+01:00
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