Con l’approvazione del Decreto n. 192848 del 2 maggio 2022, si completa l’iter normativo attuativo della modifica dell’articolo 8 comma 10 della Legge 238/2016 che nel 2020 ha ridotto da 50 a 30 t/ha, la resa di uve destinate a produrre vini generici, ovvero vini varietali e vini comuni in Italia. 

Dalla vendemmia 2022 i viticoltori emiliano romagnoli che producono uve destinate a produrre vini varietali o vini comuni, hanno quindi potuto produrre al massimo 30 t /ha,  elevati a 40 t/ha laddove il proprio vigneto ricada in uno degli 82 Comuni della Regione Emilia Romagna riportati nell’allegato al Decreto 192848 del 2 maggio 2022 (allegato che ha sostituito ed integrato per la regione Emilia-Romagna quanto presente nell'allegato al Decreto n. 676539 del 23/12/2021).

Laddove il proprio vigneto ricada in un Comune non riportato nell’allegato al Decreto 192848/2022, la resa massima di uve per vini generici è limitata a 30 t/ha.

Nella cartina (PNG - 99.0 KB)è possibile visualizzare le aree in deroga in cui sarà possibile produrre fino ad un massimo di 40 t/ha.

I provvedimenti riportati in questa pagina NON riguardano le uve destinate a produrre vini a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica i cui i limiti di resa sono riportati nei rispettivi disciplinari di produzione approvati; e la disciplina relativa all'anno di entrata in produzione ed alle rese unitarie nei primi anni produttivi delle superfici vitate destinate alla produzione di vini DO e IG è consultabile al presente link.

Altri riferimenti normativi

Delibera di Giunta Regionale 82 del 24 gennaio 2022