Vigneti sperimentali
Regole e modulistica per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola in deroga alla normativa comunitaria
L'impianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione è oggetto di notifica preventiva. La notifica comprende tutte le informazioni sulle superfici da impiantare nonché il periodo di sperimentazione.
È obbligatorio:
- non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione. Nell’ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere quantità di vino, nella misura necessaria per la valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate,
- estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione facendosi carico delle spese relative. L’estirpo della superficie autorizzata per l’impianto sperimentale non dà luogo ad un’autorizzazione al reimpianto.
I richiedenti (produttori, consorzi di tutela dei vini, enti pubblici, università ed istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura) comunicano al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione e, per conoscenza, al Settore territoriale competente, almeno 90 giorni prima dell'impianto:
- il responsabile scientifico della sperimentazione,
- i riferimenti catastali dell’impianto,
- la dimensione dell’impianto,
- le caratteristiche tecniche dell'impianto,
- il periodo previsto di sperimentazione.
Alla comunicazione, devono essere allegati:
1) una relazione tecnica redatta a cura di un Ente o Istituto di ricerca con indicati:
- gli obiettivi e la durata della ricerca;
- il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
- l’ubicazione e l’entità delle superfici da impiantare, caratteristiche tecniche dei vigneti;
- i risultati che si prevede di raggiungere e il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- la piena disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione ed a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche;
2) impegno ad effettuare le operazioni di estirpazione del vigneto sperimentale al termine del periodo di sperimentazione o a regolarizzare l'impianto qualora la sperimentazione dia esito positivo.
La Regione entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al produttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario, integrazioni e i termini del procedimento sono sospesi. Le integrazioni dovranno pervenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione della pratica.
Decorso il termine dei 90 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il produttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.
Nel caso in cui la valutazione sia negativa il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione comunica al richiedente che l'impianto sperimentale non può essere realizzato.
La comunicazione di avvenuto impianto deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dei lavori al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione e al Settore territoriale sul cui territorio ricade il vigneto; quest'ultimo verifica, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, se l'impianto è stato realizzato in conformità alla comunicazione.
Il vigneto sperimentale deve essere individuato con apposita segnaletica, da installare in modo visibile, sulla quale deve essere scritto: “impianto sperimentale art. 62, comma 4, Regolamento (Ue) n. 1308/2013”.