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Document 32022R0126

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

C/2021/9115

OJ L 20, 31.1.2022, p. 52–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 20/52


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 8, l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 39, paragrafo 3, l’articolo 45, lettere da a) a i), l’articolo 56, lettere a), b) e c) e l’articolo 84, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente questi obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti mediante la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC.

(2)

Al fine di garantire la natura comune della PAC e del mercato interno, il regolamento (UE) 2021/2115 conferisce alla Commissione il potere di adottare requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC nell’ambito dei pagamenti diretti, di taluni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel settore dello sviluppo rurale, nonché norme comuni relative a tali settori per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tutti questi requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione dagli Stati membri nella progettazione dei rispettivi piani strategici della PAC che riguardano tutti i settori interessati ed è pertanto opportuno stabilirli nel presente regolamento.

(3)

Per quanto concerne gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC nell’ambito dei pagamenti diretti, è opportuno stabilire requisiti aggiuntivi per gli interventi sulla canapa e sul cotone. La concessione di pagamenti dovrebbe essere subordinata all’utilizzo di sementi certificate di determinate varietà di canapa.

(4)

Inoltre è opportuno stabilire la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e la verifica del rispettivo tenore di tetraidrocannabinolo (tenore di THC) di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. La verifica del tenore di THC è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e riveste altresì un ruolo strategico nel preservare la salute pubblica e garantire la coerenza con altri quadri giuridici, vale a dire il diritto penale nell’ambito del traffico illecito di stupefacenti e gli impegni nel quadro di obblighi internazionali quali la Convenzione unica sugli stupefacenti (3). È pertanto opportuno stabilire norme che armonizzino i metodi e le procedure applicati dagli Stati membri nella verifica delle varietà di canapa e nella determinazione quantitativa del tenore di THC nella canapa, al fine di garantire risultati comparabili.

(5)

È opportuno prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire una determinazione efficace e affidabile del suo tenore di THC.

(6)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, qualora una varietà superi per due anni consecutivi il tenore di THC di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie a informare tempestivamente gli operatori che la coltivazione di tale varietà non conferisce il diritto ai pagamenti diretti.

(7)

Le norme per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC dovrebbero tenere conto del fatto che la canapa può essere coltivata sia come coltura principale che come coltura intercalare. In tale contesto è opportuno fornire una definizione della canapa coltivata come coltura intercalare.

(8)

Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone. Ai fini della concessione di tale pagamento è opportuno stabilire le norme e le condizioni relative all’autorizzazione per i terreni agricoli e le varietà. È inoltre opportuno stabilire condizioni aggiuntive al fine di garantire un’attività minima in linea con l’obiettivo del sostegno.

(9)

Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone sulla base di criteri oggettivi relativi alla loro dimensione e organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto dell’obbligo per l’impresa di sgranatura appartenente all’organizzazione di poter prendere in consegna quantitativi sufficienti di cotone non sgranato.

(10)

È opportuno stabilire obblighi specifici per gli agricoltori in qualità di membri di organizzazioni interprofessionali. Tali obblighi mirano a semplificare la gestione e il controllo dell’adesione degli agricoltori, nonché a rafforzare il potenziale miglioramento dell’efficienza delle organizzazioni derivante dal numero e dalla dedizione dei soci.

(11)

È opportuno stabilire requisiti aggiuntivi relativi agli investimenti, agli interventi agro-climatico-ambientali, all’orientamento, alla promozione, alla comunicazione e alla commercializzazione, ai fondi di mutualizzazione, al reimpianto dei frutteti, degli oliveti e dei vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione, alla raccolta verde e alla mancata raccolta, all’assicurazione del raccolto e della produzione, ai ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita e al magazzinaggio collettivo, per gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC per il settore degli ortofrutticoli, il settore dell’apicoltura, il settore vitivinicolo, il settore del luppolo, il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per gli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115. Dovrebbero altresì essere stabilite disposizioni riguardanti le forme di sostegno e i tipi spesa, compreso l’uso di tassi fissi e tabelle di costi unitari o somme forfettarie, nonché i costi amministrativi e di personale. Per motivi di sana gestione finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle spese che non possono essere coperte dai piani strategici della PAC e un elenco non esaustivo delle spese che possono essere coperte nei settori dei prodotti ortofrutticoli, dell’apicoltura, dei prodotti vitivinicoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in altri settori.

(12)

Per tenere conto di talune specificità di tali settori è inoltre opportuno stabilire norme specifiche relative a determinati tipi di intervento settoriali, segnatamente nel settore degli ortofrutticoli, dell’apicoltura, dei prodotti vitivinicoli, del luppolo e del bestiame.

(13)

In riferimento ai tipi di intervento settoriali gestiti dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle organizzazioni transnazionali di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o dai gruppi di produttori mediante programmi operativi nei settori degli ortofrutticoli, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in altri settori, è opportuno stabilire norme specifiche per quanto concerne i prodotti e i ritiri dal mercato per la distribuzione gratuita, vale a dire le spese di trasporto e condizionamento, tenendo conto della potenziale importanza dell’intervento. In particolare, si dovrebbero fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che i ritiri dal mercato si trasformino sistematicamente in uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato. In ogni caso è opportuno, per motivi analoghi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori. È inoltre opportuno stabilire norme specifiche relative alle destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato, alle condizioni per i destinatari di tali prodotti e ai pertinenti standard che tali prodotti devono soddisfare.

(14)

Per agevolare l’attuazione degli interventi settoriali mediante i programmi operativi, è opportuno definire il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, incluso l’utilizzo di un tasso fisso ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe ridurre le fluttuazioni annuali o l’insufficienza di dati per le organizzazioni o i gruppi di recente riconoscimento. Per evitare abusi nell’applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.

(15)

Al fine di garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore degli ortofrutticoli, sarebbe opportuno stabilire obiettivi specifici in riferimento agli interventi agro-climatico-ambientali.

(16)

È opportuno istituire norme relative all’aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di ortofrutticoli è particolarmente scarso, comprese norme su come calcolare il livello di organizzazione e confermare un livello di organizzazione scarso.

(17)

Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore dell’apicoltura, è opportuno stabilire norme relative agli alveari.

(18)

Al fine di garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo, è opportuno redigere un elenco non esaustivo degli operatori che possono essere beneficiari del sostegno per i diversi tipi di intervento. È altresì necessario prevedere alcuni requisiti specifici di ammissibilità per quanto riguarda i beneficiari dei tipi di intervento «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde» e «assicurazione del raccolto», gli organismi di diritto pubblico e le imprese private. È inoltre opportuno escludere dal sostegno dell’Unione i produttori che coltivano impianti illegali o superfici piantate senza autorizzazione.

(19)

Per garantire che i fondi dell’Unione siano spesi in modo adeguato, è necessario stabilire norme sulla spesa per il «reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie» nel settore vitivinicolo. In particolare è opportuno prevedere che tale spesa non superi un determinato importo della spesa annua totale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti pagata dallo Stato membro interessato in un dato esercizio finanziario. È altresì opportuno chiarire che i costi di estirpazione e compensazione del mancato guadagno non costituiscono una spesa ammissibile nel quadro di tale intervento, che mira soltanto a sostenere i costi di reimpianto in seguito a misure fitosanitarie obbligatorie.

(20)

Ai fini degli interventi di «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e «vendemmia verde» è opportuno stabilire norme sulla misurazione delle superfici, in particolare per delimitare l’area corrispondente alla superficie vitata, il che è particolarmente importante se il sostegno è versato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate sulla superficie.

(21)

Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore del luppolo è opportuno stabilire norme sul calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione.

(22)

Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore del bestiame è opportuno stabilire norme sulla ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria o per perdite dovute a calamità naturali.

(23)

Le condizioni applicabili agli impegni per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nonché alle attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura dovrebbero fornire un contributo agli obiettivi specifici ambientali e climatici della PAC di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, esse dovrebbero affrontare l’esigenza di garantire la protezione, la conservazione e la promozione della diversità genetica.

(24)

È auspicabile il miglioramento dei livelli di benessere degli animali mediante la fornitura di sostegno agli agricoltori che intendono adottare standard zootecnici più elevati, che vanno oltre i requisiti obbligatori pertinenti. Occorre definire gli ambiti in cui gli impegni a favore del benessere degli animali introducono criteri superiori riguardo ai metodi di produzione. Nel far ciò, è opportuno evitare che gli impegni per il benessere degli animali si sovrappongano alle pratiche agricole standard e, in particolare, alle vaccinazioni atte a prevenire le patologie.

(25)

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale possono fornire ai consumatori garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione. È opportuno stabilire criteri in materia di specificità del prodotto finale, accesso al regime, verifica delle specifiche di produzione vincolanti, trasparenza del regime e tracciabilità dei prodotti, nell’ottica dell’ottimizzazione del sostegno nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinarne anche i regimi di qualità nazionali.

(26)

Nell’ottica del sostegno ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale e dell’allineamento con gli interventi settoriali, è opportuno stabilire criteri oggettivi certi.

(27)

Al fine di garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno prevedere norme concernenti il metodo di determinazione sia della percentuale di riferimento, sia della percentuale di prati permanenti su base annuale, nonché il livello a cui queste possono essere fissate.

(28)

Al fine di garantire la protezione della percentuale di prati permanenti, è altresì opportuno stabilire che gli Stati membri adottino misure volte ad assicurare la riconversione delle superfici nei casi in cui la percentuale di prati permanenti sia diminuita al di sotto del limite del 5 %. Occorre tuttavia prevedere deroghe per i casi in cui la superficie assoluta a prato permanente rimanga relativamente stabile o in cui la diminuzione della percentuale al di sotto della soglia derivi dalle riconversioni della superficie per obiettivi a favore dell’ambiente e del clima, in particolare l’imboschimento e la riumidificazione delle superfici.

(29)

Data la necessità per gli Stati membri di tenere conto delle norme stabilite nel presente regolamento in fase di sviluppo dei rispettivi piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 con:

a)

requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento, specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC relativi al periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027:

i)

sotto forma di pagamenti diretti per la coltivazione di canapa e cotone;

ii)

nei settori agricoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115;

iii)

per le risorse genetiche e il benessere degli animali nel quadro degli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione e per i regimi di qualità nell’ambito dello sviluppo rurale;

b)

norme sulla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

TITOLO II

REQUISITI AGGIUNTIVI PER TALUNI TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO I

Canapa

Articolo 2

Requisiti aggiuntivi di ammissibilità

All’atto di fornire, nei rispettivi piani strategici della PAC, le definizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri subordinano la concessione di pagamenti per la produzione di canapa all’utilizzo di sementi di varietà di canapa che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

sono elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento e pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (4);

b)

il loro tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito denominato «tenore di THC») non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (5) o, per le varietà da conservare, dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (6).

Articolo 3

Verifica delle varietà di canapa e determinazione quantitativa del tenore di THC

1.   Gli Stati membri stabiliscono un sistema di verifica per determinare il tenore di THC nelle varietà di canapa che consenta loro di applicare il metodo per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC nelle varietà di canapa di cui all’allegato I.

2.   L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

3.   Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, nel corso dell’anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Se la media di tutti i campioni di una data varietà supera per il secondo anno consecutivo il tenore di THC fissato all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro comunica alla Commissione la denominazione della varietà interessata al più tardi entro il 15 gennaio dell’anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la coltivazione della varietà in oggetto non conferisce alcun diritto ai pagamenti diretti nello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri provvedono a informare tempestivamente i produttori di canapa in merito alle denominazioni delle varietà di canapa inammissibili al pagamento diretto a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito di una comunicazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, rendendo pubbliche le informazioni trasmesse al più tardi entro la data di presentazione della domanda unica.

Articolo 4

Coltura intercalare

Ai fini del presente capo, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno.

Articolo 5

Requisiti di coltivazione

Ai fini dell’esecuzione dei controlli necessari per l’applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.

Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta della canapa prima della fine del periodo di 10 giorni successivo alla fine della fioritura, a condizione che la raccolta avvenga dopo l’inizio della fioritura e che gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che continuano a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.

CAPO II

Cotone

Articolo 6

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC criteri oggettivi per l’autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell’articolo 37, paragrafo 3, di tale regolamento.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici in questione;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 7

Autorizzazione delle varietà destinate alla semina

Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC quali varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» previsto dalla direttiva 2002/53/CE e rispondenti al fabbisogno del loro mercato sono autorizzate alla semina.

Articolo 8

Condizioni aggiuntive di ammissibilità al pagamento specifico per il cotone

Per i pagamenti specifici per il cotone di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri di cui all’articolo 36 di tale regolamento stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC una densità minima di piante sulla superficie seminata fissata in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

Articolo 9

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   L’approvazione di un’organizzazione interprofessionale ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è concessa dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura e per un periodo di un anno, con inizio in tempo utile per la stagione di semina dell’anno in questione, purché l’organizzazione soddisfi i criteri seguenti:

a)

totalizzi una superficie complessiva di almeno 4 000 ha che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all’articolo 6 del presente regolamento;

b)

abbia adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei soci, in conformità alle normative dell’Unione e nazionali.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento revoca il medesimo, a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza entro un termine fissato dallo Stato membro nella decisione di revoca. L’autorità competente dello Stato membro responsabile comunica con anticipo all’organizzazione interprofessionale la sua intenzione di revocare il riconoscimento e le motivazioni di tale revoca. Essa offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un termine specificato nella comunicazione della revoca prevista.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo non sono ammessi a ricevere la maggiorazione del pagamento specifico per il cotone a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 10

Obblighi per gli agricoltori produttori di cotone

1.   Uno stesso agricoltore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   L’agricoltore membro di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l’obbligo di consegnare il cotone esclusivamente a un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   L’adesione degli agricoltori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

TITOLO III

REQUISITI AGGIUNTIVI PER TALUNI TIPI DI INTERVENTO NEI SETTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

CAPO I

Norme comuni applicabili agli interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115

Sezione 1

Norme comuni in materia di investimenti, tipi di intervento agro-climatico-ambientali, orientamento, promozione e comunicazione, fondi di mutualizzazione, reimpianto, raccolta verde e mancata raccolta, assicurazione del raccolto, ritiri dal mercato e magazzinaggio collettivo

Articolo 11

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell’apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l’uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;

b)

fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l’immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (7).

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all’articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell’apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l’immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

2.   Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere che il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, possa essere finanziato in un unico importo o in rate approvate, se del caso, nel programma operativo o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti.

Se il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, gli Stati membri provvedono affinché possa essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.

Se gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, prevedono un sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono gli obiettivi relativi all’ambito agro-climatico-ambientale di cui all’articolo 46, lettere e) ed f), e all’articolo 57, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, tali investimenti perseguono uno o più degli obiettivi elencati all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere un sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia, purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.

4.   Gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, possono prevedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione a condizione che:

a)

siano fissate le percentuali degli obiettivi minimi di risparmio idrico, in termini di riduzione sia potenziale che effettiva del consumo di acqua che il beneficiario del sostegno deve conseguire e purché il piano strategico della PAC dimostri che tali obiettivi di risparmio di acqua sono stati determinati tenendo conto delle esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

b)

sia presente o debba essere installato nell’ambito dell’investimento un sistema di contatori intesi a misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione;

c)

nel caso degli investimenti specifici nell’irrigazione di cui ai paragrafi da 5 a 8, siano rispettate le condizioni stabilite in detti paragrafi.

5.   È possibile prevedere un sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione alle seguenti condizioni:

a)

sulla base di una valutazione ex ante da parte del beneficiario, gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;

b)

l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico come previsto dalla direttiva 2000/60/CE per motivi inerenti alla quantità d’acqua e sarà conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non si applicano agli investimenti effettuati a sostegno di miglioramenti di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione in relazione alla creazione di un bacino o all’utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

6.   È possibile concedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo alle condizioni seguenti:

a)

lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua;

b)

un’analisi dell’impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi dell’impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente.

7.   Può essere concesso un sostegno agli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico a condizione che l’utilizzo di tali acque sia conforme al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

8.   È possibile concedere un sostegno agli investimenti per la creazione o l’ampliamento di un bacino a fini di irrigazione purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente.

9.   Gli Stati membri garantiscono il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

a)

una cessazione dell’attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;

b)

un trasferimento di un’attività produttiva al di fuori dell’area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;

c)

un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un’impresa o a un organismo pubblico; oppure

d)

qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione in proporzione alla durata dell’inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l’aiuto finanziario dell’Unione se il beneficiario cessa un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.

In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore residuo.

10.   In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

a)

aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori; oppure

b)

detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.

11.   Gli Stati membri non forniscono sostegno agli investimenti specificati come interventi nei rispettivi piani strategici della PAC se tali interventi ricevono un sostegno ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere da h) a k), di tale regolamento.

Articolo 12

Interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

a)

ridurre l’attuale utilizzo di fattori di produzione, l’emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione;

b)

sostituire l’uso di energia da fonti combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili;

c)

ridurre i rischi ambientali legati all’uso di taluni fattori di produzione o alla produzione di taluni residui, compresi prodotti fitosanitari, fertilizzanti, letame o altre deiezioni animali;

d)

ridurre il consumo di acqua;

e)

essere legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità;

f)

ridurre in modo efficace e misurabile le emissioni di gas serra o conseguire un sequestro durevole del carbonio;

g)

aumentare la resilienza della produzione ai rischi legati ai cambiamenti climatici, come l’erosione del suolo;

h)

conseguire la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche; oppure

i)

contribuire alla protezione o al miglioramento dell’ambiente.

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo, dell’intervento o della modifica di tale programma o intervento.

2.   Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all’articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell’apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC interventi effettuati al di fuori dei locali del beneficiario. Il beneficio e l’impatto aggiuntivo attesi dell’intervento legato agli obiettivi agro-climatico-ambientali devono essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura del beneficiario al momento della presentazione dell’operazione, del programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l’attuazione dell’intervento.

3.   Nel determinare le spese da coprire, gli Stati membri tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari che attuano interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l’attuazione di tali interventi e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché nei programmi operativi sia inserita una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito di interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifiche delle pertinenti norme obbligatorie, dei requisiti o degli obblighi.

Articolo 13

Orientamento

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di orientamento nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

a)

scambiare buone pratiche legate agli interventi di prevenzione e gestione delle crisi, che aiutino il beneficiario a trarre vantaggio dall’esperienza acquisita nell’attuazione degli interventi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio;

b)

promuovere la creazione di nuove organizzazioni di produttori o la fusione di quelle esistenti, consentire ai singoli produttori di aderire a un’organizzazione di produttori esistente, nonché fornire consulenza ai gruppi di produttori per l’ottenimento del riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

creare opportunità di messa in rete per i prestatori e i destinatari di servizi di orientamento, in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

2.   Il prestatore di orientamento è un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.

3.   Il destinatario dell’orientamento è un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un’organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.

4.   Tutte le spese ammissibili connesse all’attività di orientamento sono versate al prestatore di orientamento, il quale include tale intervento nel proprio programma operativo.

5.   Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.

Articolo 14

Promozione, comunicazione e commercializzazione

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell’Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione ed elevarne il profilo all’interno e all’esterno dell’Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;

c)

sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell’Unione all’interno e all’esterno dell’Unione;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell’Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;

f)

sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;

g)

sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

h)

diversificare, aprire e consolidare i mercati per i vini dell’Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell’Unione su tali mercati. Un riferimento all’origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell’Unione nei paesi terzi;

i)

informare i consumatori sul consumo responsabile di vino. Gli Stati membri assicurano che il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l’emblema dell’Unione europea, corredato dalla dicitura: «Finanziato dall’Unione europea». L’emblema e la dichiarazione di finanziamento sono esposti in conformità delle caratteristiche tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (10).

Articolo 15

Fondi di mutualizzazione

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono le condizioni di attuazione per le spese amministrative di costituzione, finanziamento e, se del caso, rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione.

2.   Le spese amministrative ammissibili per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 comprendono sia l’aiuto finanziario dell’Unione sia il contributo del beneficiario. L’importo delle spese ammissibili non supera il 20 %, il 16 % o l’8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest’ultimo.

3.   Il beneficiario può ricevere sostegno per le spese amministrative per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo di mutualizzazione.

Se il beneficiario richiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 16 % o all’8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo.

4.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri limitano il sostegno dell’Unione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo al:

a)

20 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel primo anno;

b)

16 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel secondo anno;

c)

8 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel terzo anno.

Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 16

Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore vitivinicolo o negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di reimpianto di frutteti, oliveti o vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie oppure, nel caso dei frutteti e degli oliveti, per adattarsi ai cambiamenti climatici, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario rispetti le norme del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) durante l’attuazione di questi interventi.

2.   La spesa per il reimpianto di frutteti o uliveti non supera il 20 % dell’importo totale delle spese nell’ambito di ciascun programma operativo o intervento pertinente.

Articolo 17

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di «raccolta verde» per tali settori e di «mancata raccolta» per tali settori eccetto quello vitivinicolo, gli Stati membri provvedono affinché tali interventi siano supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali e che interessino il 100 % della produzione prevista per il prodotto in questione in una data parcella.

La «raccolta verde» consiste nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde. La «mancata raccolta» consiste nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi di raccolta verde siano attuati durante il periodo vegetativo, prima che il prodotto raggiunga lo stadio di commercializzazione, e che non si applichino ai prodotti la cui raccolta normale è già iniziata.

3.   Gli Stati membri fissano nei rispettivi piani strategici della PAC i termini massimi nella stagione di produzione per l’applicazione degli interventi di raccolta verde per ciascun prodotto sottoposto a tali interventi, nonché altre condizioni di ammissibilità alla raccolta verde e alla mancata raccolta, comprese se del caso le varietà e le categorie di prodotti.

4.   Gli Stati membri escludono la compensazione finanziaria per gli interventi di mancata raccolta realizzati laddove la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

5.   Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Per i settori diversi da quello vitivinicolo, gli Stati membri fissano gli importi per ettaro dell’indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, ad un livello tale da non coprire più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato, con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, applicabile al medesimo prodotto.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario comunichi in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l’intenzione di effettuare un’operazione di raccolta verde o di mancata raccolta.

7.   Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono:

a)

modalità di applicazione degli interventi in questione, in particolare in merito al relativo contenuto e alla tempistica, all’importo dell’indennità da versare e all’applicazione degli interventi, nonché all’elenco dei prodotti ammissibili;

b)

disposizioni atte a garantire che l’applicazione di questi interventi non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;

c)

un divieto di concedere un sostegno nel settore dei prodotti ortofrutticoli se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo alcuna raccolta e che il prodotto sia ben sviluppato, non danneggiato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile;

b)

i prodotti raccolti non siano stati denaturati;

c)

non si verifichino un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative derivanti dall’intervento di cui l’organizzazione di produttori è responsabile;

d)

la superficie di qualsiasi parcella vitata oggetto di vendemmia verde non entri nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

e)

in deroga ai paragrafi 2 e 4, nel settore degli ortofrutticoli, se le piante ortofrutticole hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, la raccolta verde possa aver luogo dopo l’inizio della normale raccolta e la mancata raccolta possa aver luogo anche se la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In tali casi l’indennità finanziaria compensa solo la produzione che sarebbe raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta e non viene commercializzata a seguito di tali operazioni. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo;

f)

nel settore ortofrutticolo, eccetto i casi di cui alla lettera e), gli interventi di raccolta verde e di mancata raccolta non possono essere applicati simultaneamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno.

Articolo 18

Assicurazione del raccolto e della produzione

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC l’assicurazione del raccolto e della produzione come intervento nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto e della produzione che beneficiano del fondo di esercizio. Il sostegno pubblico complessivo non può superare l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.

Gli interventi di assicurazione del raccolto e della produzione non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno o assicurativi relativi al rischio assicurato.

Articolo 19

Ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita», gli Stati membri provvedono affinché un determinato prodotto ritirato definitivamente dal mercato non possa essere reimmesso sul mercato a fini alimentari.

Gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC solo interventi sotto forma di «ritiro dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita» nel settore degli ortofrutticoli e in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, e soltanto in riferimento a prodotti deperibili che non possono essere immagazzinati in maniera duratura al normale stadio commerciale senza refrigerazione.

Gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita» in riferimento ai prodotti animali e ai prodotti del settore dello zucchero di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 20

Magazzinaggio collettivo

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC gli interventi di magazzinaggio collettivo di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono un ritiro temporaneo dal mercato di un prodotto in un periodo caratterizzato da una certa pressione del mercato e adottano norme volte a garantire che il prodotto sia immagazzinato sotto la responsabilità del beneficiario in condizioni tali da preservare il suo normale valore commerciale e nel rispetto delle norme sanitarie applicabili. Per i prodotti freschi con un breve periodo di conservazione gli Stati membri provvedono affinché il prodotto sia immagazzinato congelato o trasformato. I prodotti per cui è previsto un determinato periodo di maturazione nel normale processo di produzione, o per cui tale processo di maturazione incrementa il valore del prodotto, sono ammissibili per il magazzinaggio collettivo solo previo completamento del periodo di maturazione.

2.   Gli Stati membri, per ciascun prodotto per cui è previsto tale intervento nei rispettivi piani strategici della PAC, stabiliscono la durata minima di magazzinaggio e l’importo massimo dell’indennità per unità di prodotto e per giorno di magazzinaggio, nonché le pertinenti condizioni di magazzinaggio. L’importo massimo che può essere finanziato con il fondo di esercizio non è superiore alla somma della spesa per il magazzinaggio fisico del prodotto, congelato o trasformato, se del caso, e dell’onere finanziario dovuto all’immobilizzazione del valore del prodotto agli attuali prezzi di mercato. Tale importo massimo non comprende le eventuali spese di congelamento e trasformazione o la potenziale svalutazione del prodotto. Gli Stati membri stabiliscono inoltre le procedure di controllo, inclusi i controlli in loco, al fine di garantire la non sostituzione dei prodotti e il rispetto delle condizioni e del periodo di magazzinaggio.

Sezione 2

Forme di sostegno e tipi di spesa

Articolo 21

Forme di sostegno

1.   Nei settori di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l’attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere di prevedere il pagamento del sostegno sulla base di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Nel fissare tali tassi fissi, tabelle e somme forfettarie, gli Stati membri tengono conto delle specificità regionali o locali e basano il calcolo su documenti giustificativi che dimostrano che il calcolo rispecchia il prezzo di mercato delle operazioni o delle azioni oggetto dell’intervento di cui trattasi.

2.   Nel settore degli ortofrutticoli, gli Stati membri rispettano gli importi massimi di spesa e i costi di condizionamento che possono essere pagati in relazione ai pertinenti interventi specificati nei rispettivi piani strategici della PAC e stabiliti negli allegati V e VII.

3.   Se gli Stati membri prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC il pagamento di un sostegno sotto forma di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, questi sono periodicamente riesaminati così da tenere conto dell’indicizzazione o dei mutamenti economici.

4.   Quando applicano il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile stabilito a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie e il loro riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Se gli Stati membri includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore vitivinicolo relativi alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti e agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, si applicano le seguenti norme:

a)

se gli Stati membri decidono di calcolare l’importo del sostegno sulla base di tabelle standard di costi unitari basate su un’unità di misura della superficie, l’importo corrisponde alla superficie effettiva misurata conformemente all’articolo 42 del presente regolamento;

b)

se gli Stati membri decidono di calcolare l’importo del sostegno sulla base di tabelle standard di costi unitari basate su altre unità di misura o sulla base dei costi effettivi risultanti dai documenti giustificativi che i beneficiari devono presentare, fissano norme relative agli opportuni metodi di controllo al fine di stabilire la portata reale dell’attuazione dell’operazione.

6.   Il presente articolo non si applica all’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE)n. 1308/2013.

Articolo 22

Tipi di spesa

1.   I tipi di spesa coperti dai tipi di intervento di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 non compensano l’imposta sul valore aggiunto delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

2.   I tipi di spesa di cui al paragrafo 1 non includono i tipi di spesa elencati nell’allegato II.

3.   I tipi di spesa elencati nell’allegato III sono ritenuti ammissibili dagli Stati membri in fase di definizione degli interventi pertinenti e possono essere coperti dai programmi operativi o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti. Gli Stati membri possono ritenere ammissibili altri tipi di spesa nei rispettivi piani strategici della PAC, purché non siano elencati nell’allegato II.

4.   Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC le condizioni in cui le spese legate agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 possono essere calcolate come contributo agli obiettivi rispettivamente del 15 % e del 2 % della spesa nell’ambito dei programmi operativi di cui all’articolo 50, paragrafo 7, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115, e del 5 % della spesa nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento. Tali condizioni garantiscono che gli interventi perseguono efficacemente gli obiettivi specifici di cui rispettivamente agli articoli 46 e 57 di tale regolamento per i settori degli ortofrutticoli e dei prodotti vitivinicoli.

Articolo 23

Costi amministrativi e di personale

1.   I costi di personale sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.

Tali costi di personale comprendono, tra l’altro, i costi del personale assunto a contratto dal beneficiario e i costi corrispondenti alla quota di ore lavorative prestate per l’attuazione di un intervento da parte del suo personale permanente.

Gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario trasmetta i documenti giustificativi contenenti le specifiche del lavoro effettivamente svolto in relazione al particolare intervento e affinché il valore della relativa spesa di personale possa essere valutato e verificato indipendentemente. Il valore dei costi di personale relativi a un particolare intervento non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione per la stessa tipologia di servizio.

Per determinare i costi di personale connessi all’attuazione di un intervento da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l’ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell’attuazione dell’operazione, o su base proporzionale nel caso del personale a tempo parziale.

Per gli interventi «promozione, comunicazione e commercializzazione» e «azioni di comunicazione» di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell’intervento.

2.   I costi amministrativi sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.

I costi amministrativi sono ritenuti ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali dell’intervento attuato.

I costi di audit esterni sono ritenuti ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato.

3.   Gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC, per il settore degli ortofrutticoli, per il settore del luppolo, per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per gli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, un tasso forfettario fisso per i costi amministrativi e di personale legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo fino a un massimo del 2 % del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori.

CAPO II

Norme specifiche applicabili al settore dei prodotti ortofrutticoli, al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e agli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115

Sezione 1

Prodotti interessati e spese di trasporto

Articolo 24

Prodotti interessati

Sono interessati dal tipo di intervento soltanto i prodotti per i quali l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori sono riconosciuti, a condizione che il valore dei prodotti interessati dal programma operativo rappresenti più del 50 % del valore di tutti i prodotti commercializzati da tale organizzazione nel settore interessato da tale programma operativo. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell’organizzazione di produttori o dai soci produttori di un’altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

Articolo 25

Spese di trasporto e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato nell’ambito dei programmi operativi in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna per la distribuzione gratuita. Possono essere rimborsate solo le spese di trasporto fino a una distanza di 750 km.

2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l’onere finanziario del trasporto. Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

a)

le denominazioni dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori;

b)

il quantitativo dei prodotti in questione;

c)

la presa in consegna da parte dei destinatari di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 e i mezzi di trasporto utilizzati;

d)

la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

3.   Il condizionamento dei prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita nell’ambito dei programmi operativi è conforme a quanto segue:

a)

gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato IV; il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

i)

le denominazioni dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori;

ii)

il quantitativo dei prodotti in questione;

b)

la presa in consegna da parte del destinatario di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, con indicazione delle modalità di presentazione.

Sezione 2

Livello massimo dell’aiuto finanziario dell’Unione per i ritiri dal mercato

Articolo 26

Sostegno

1.   Per il tipo di intervento «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione ai prodotti elencati nell’allegato V, la somma delle spese di trasporto e di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all’articolo 33 del presente regolamento, aggiunta all’importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» del prodotto in oggetto per i tre anni precedenti, se del caso anche in seguito alla trasformazione.

2.   Per il tipo di intervento «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 applicabile ai prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato V del presente regolamento, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione, del contributo nazionale, se del caso, e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % dei prezzi medi di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

3.   Se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha ricevuto da terzi un’indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all’indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale.

4.   La quota di ritiri dal mercato, con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue:

a)

non supera il 10 % del volume medio di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori nel corso dei tre anni precedenti;

b)

e, per gli ortofrutticoli, in totale, la somma delle percentuali nell’arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l’anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.

In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale sono stati riconosciuti l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori.

Tuttavia la percentuale di ritiri dal mercato non include i quantitativi di prodotti destinati alla distribuzione gratuita smaltiti secondo le modalità di cui all’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 o qualsiasi altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   In relazione ai prodotti elencati nell’allegato V, il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati in tale allegato.

In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni di beneficenza, agli enti caritativi o agli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, il contributo finanziario dell’Unione è limitato all’importo dovuto per i prodotti smaltiti a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo, i cui costi di condizionamento sono quelli di cui all’articolo 33 del presente regolamento.

Articolo 27

Destinazioni dei prodotti ritirati

1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’olio di oliva o delle olive da tavola e in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili per i prodotti ritirati dal mercato e garantiscono che il ritiro dal mercato o la sua destinazione non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

2.   Su richiesta delle organizzazioni di beneficenza, degli enti caritativi o degli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono permettere agli stessi di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato.

Le organizzazioni di beneficenza, gli enti caritativi o gli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che hanno ottenuto tale autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.

Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura ai trasformatori di prodotti da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita se questa copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per facilitare i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di beneficenza, gli enti caritativi o gli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   È consentita la cessione di prodotti ritirati dal mercato all’industria per la trasformazione in prodotti non alimentari. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all’interno dell’Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale alimentare. L’alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Articolo 28

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

1.   I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 si impegnano a:

a)

rispettare le norme di commercializzazione previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di ritiro dal mercato di cui trattasi;

c)

sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell’Unione e nazionale;

d)

presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere la contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi inferiori a un massimale che essi devono determinare sulla base di un’analisi dei rischi documentata.

2.   I destinatari di prodotti ritirati per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita si impegnano a:

a)

rispettare le norme di commercializzazione previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se lo Stato membro lo ritiene necessario benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;

c)

sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell’Unione e nazionale;

d)

non richiedere aiuti complementari per l’alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Articolo 29

Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato

1.   Un prodotto ritirato dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere conforme alle norme di commercializzazione pertinenti per quel prodotto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, fatte salve le norme relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

Se gli ortofrutticoli sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (12).

Tuttavia i prodotti in miniatura del settore dei prodotti ortofrutticoli, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2.   Se per un dato prodotto ortofrutticolo non esistono norme di commercializzazione specifiche, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato VI. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Sezione 3

Base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione

Articolo 30

Valore della produzione commercializzata di organizzazioni o gruppi di recente riconoscimento

Se nei tre anni successivi al riconoscimento non sono disponibili dati storici per i tre anni precedenti sulla produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri accettano il valore della produzione commercializzata o commercializzabile in un periodo di 12 mesi consecutivi comunicato dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori per cui l’organizzazione interessata o il gruppo di produttori possa provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, di avere la capacità effettiva di commercializzare tale prodotto per conto dei suoi soci produttori.

Tuttavia se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha comunicato il valore della produzione commercializzata ai fini del suo riconoscimento, lo Stato membro accetta solo tale valore.

Articolo 31

Base di calcolo del valore della produzione commercializzata

1.   Il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori o un gruppo di produttori nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolata in base alla produzione dell’organizzazione di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori o del gruppo di produttori stessi e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione o gruppo, e include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali sono riconosciuti l’organizzazione di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori o il gruppo di produttori. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un’associazione di organizzazioni di produttori o un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall’associazione di organizzazioni di produttori o dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l’associazione di organizzazioni di produttori o l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Tuttavia se i programmi operativi sono approvati separatamente per un’associazione di organizzazioni di produttori o un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell’associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci.

Inoltre per i settori elencati all’articolo 42, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall’organizzazione di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori per conto dei suoi soci.

2.   Il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stato fresco o al primo stato di trasformazione a cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa laddove i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa, e non comprende il costo di ulteriore trasformazione o ulteriore condizionamento o il valore dei prodotti finali trasformati. Gli Stati membri indicano nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo della produzione commercializzata per ciascun settore.

Il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente paragrafo, da un’organizzazione di produttori, da un’associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il paragrafo 7 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all’esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso fisso espresso sotto forma di percentuale. Il tasso fisso è pari:

a)

al 53 % per i succhi di frutta;

b)

al 73 % per i succhi concentrati;

c)

al 77 % per il concentrato di pomodoro;

d)

al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e)

al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

f)

al 70 % per i funghi in scatola Agaricus bisporus e altri funghi coltivati conservati in salamoia;

g)

all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

h)

all’81 % per la frutta essiccata;

i)

al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h);

j)

al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k)

al 41 % per la paprika in polvere.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

4.   Il valore della produzione commercializzata comprende il valore dei ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita. Il valore dei ritiri ai fini della distribuzione gratuita è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori nel periodo in questione.

5.   Soltanto la produzione dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, del gruppo di produttori o dei suoi soci produttori commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori è calcolata nel valore della produzione commercializzata.

La produzione dei soci produttori dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori commercializzata da un’altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un altro gruppo di produttori designati dalla propria organizzazione è calcolata nel valore della produzione commercializzata dell’organizzazione, dell’associazione o del gruppo che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

6.   Salvo ove si applichi il paragrafo 7, la produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori è fatturata nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori» pronta alla commercializzazione, escluse:

a)

l’IVA;

b)

le spese di trasporto interno dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori.

7.   Tuttavia il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga:

a)

a un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori; oppure

b)

previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.   Se si fa ricorso all’esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori» e include il valore economico aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 7.

9.   In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, di cui all’articolo 18, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Articolo 32

Periodo di riferimento e massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione

1.   Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio dell’anno che precede di tre anni l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto.

Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori in questione.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma se non in circostanze debitamente giustificate.

2.   Gli Stati membri decidono se il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno:

a)

in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori aderenti all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori, all’organizzazione transnazionale di produttori, all’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o al gruppo di produttori, al 1o gennaio dell’anno per il quale è chiesto l’aiuto; oppure

b)

in funzione del valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori in questione. In tal caso la norma si applica a tutti i beneficiari non transnazionali in tale Stato membro.

3.   Se per un prodotto si verifica una diminuzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata in un dato anno rispetto alla media dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, si applica quanto segue:

a)

se la diminuzione si è verificata per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi;

b)

se la diminuzione si è verificata a causa di calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

In entrambi i casi, l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo.

Se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dimostra allo Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo e di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

CAPO III

Settore degli ortofrutticoli

Articolo 33

Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita

I pagamenti all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori, all’organizzazione transnazionale di produttori o all’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori di spese connesse ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel quadro dei programmi operativi sono stabiliti nell’allegato VII.

Articolo 34

Calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell’aiuto finanziario nazionale

1.   Nel determinare il livello dell’aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115, il livello di organizzazione in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni e comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni sono riconosciute. L’articolo 31 del presente regolamento si applica mutatis mutandis.

2.   Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio nazionale, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo o ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1.

L’elenco delle regioni definite da uno Stato membro non è modificato per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e l’importo dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco delle regioni.

5.   Un’organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo.

Articolo 35

MEDIA triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1.   Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato in base alla media dei volumi complessivi di prodotti per i quali l’organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

2.   Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

a)

se l’organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori; oppure

b)

il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

CAPO IV

Settore dell’apicoltura

Articolo 36

Definizione di alveare

Ai fini del presente capo, per «alveare» s’intende l’unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell’apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

Articolo 37

Metodo di calcolo del numero di alveari

Il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel territorio degli Stati membri tra il 1o settembre e il 31 dicembre è calcolato ogni anno sulla base di un metodo affidabile consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC.

Articolo 38

Comunicazione del numero di alveari

La comunicazione annuale del numero di alveari di cui all’articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, calcolato a norma dell’articolo 37 del presente regolamento, è effettuata entro il 15 giugno di ogni anno, a partire dal 2023.

Articolo 39

Contributo minimo dell’Unione

Il contributo minimo dell’Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2115 e specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC è pari al 30 %.

CAPO V

Settore vitivinicolo

Articolo 40

Beneficiari

1.   Gli Stati membri stabiliscono quali operatori possono beneficiare degli interventi nel settore vitivinicolo specificati nei rispettivi piani strategici della PAC. Tali operatori comprendono i beneficiari di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori di vino e le organizzazioni interprofessionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i viticoltori siano gli unici beneficiari dei tipi di intervento «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde» e «assicurazione del raccolto» di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, rispettivamente lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Un organismo di diritto pubblico non può beneficiare del sostegno nell’ambito dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di beneficiare del sostegno:

a)

per azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

per azioni di informazione e azioni di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che non sia l’unico beneficiario del sostegno concesso in riferimento a tali interventi.

4.   Le imprese private possono essere beneficiarie per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.

5.   Non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 41

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

La spesa annua versata dagli Stati membri per il sostegno agli interventi specificati nei rispettivi piani strategici della PAC in relazione al reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione non supera il 15 % della spesa annua totale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 versata dallo Stato membro interessato in un dato esercizio finanziario.

I costi di estirpazione e la compensazione per il mancato guadagno non rappresentano una spesa ammissibile nell’ambito di questo tipo di intervento.

Articolo 42

Superficie vitata

1.   Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

2.   Se uno Stato membro decide di verificare i costi ammissibili delle operazioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde esclusivamente sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su unità di misura diverse dalla superficie o sulla base dei documenti giustificativi che i beneficiari sono tenuti a presentare, le autorità competenti possono decidere di non procedere alla misurazione della superficie vitata come indicato al paragrafo 1.

CAPO VI

Settore del luppolo

Articolo 43

Aiuto finanziario dell’Unione

L’aiuto finanziario massimo dell’Unione da assegnare a ciascuna organizzazione o associazione di produttori di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato proporzionalmente sulla base delle superfici coltivate a luppolo ammissibili dei suoi soci produttori. Per essere ammissibili, le superfici coltivate a luppolo devono essere piantate a una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice.

Le superfici comprendono unicamente le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via.

Le superfici non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.

CAPO VII

Settore zootecnico

Articolo 44

Ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il tipo di intervento «ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali» di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115 sia attuato solamente previa adozione delle misure di controllo delle malattie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   La spesa di ricostituzione degli stock di bestiame non supera il 20 % della spesa totale nell’ambito dei programmi operativi.

TITOLO IV

REQUISITI AGGIUNTIVI PER TALUNI TIPI DI INTERVENTO NELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 45

Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura

1.   Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi alla conservazione, all’uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 possono fornire sostegno esclusivamente sotto forma di:

a)

impegni agro-climatico-ambientali per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica; oppure

b)

sostegno alle attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Le attività nell’ambito degli impegni agro-climatico-ambientali di cui al primo comma, lettera a), non sono ammissibili al sostegno ai sensi di tale comma, lettera b).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli impegni agro-climatico-ambientali per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica, di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), prevedano di:

a)

allevare animali d’allevamento di razze locali, che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattate a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione, di cui all’articolo 2, paragrafo 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); oppure

b)

preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

3.   Le seguenti specie di animali d’allevamento di razze locali di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ammissibili al sostegno:

a)

bovini;

b)

ovini;

c)

caprini;

d)

equidi (Equus caballus e Equus asinus);

e)

suini;

f)

uccelli;

g)

conigli;

h)

api.

4.   Gli Stati membri ritengono ammissibili al sostegno esclusivamente le razze locali di cui al paragrafo 2, lettera a), se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

è indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;

b)

un ente selezionatore competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza.

5.   Gli Stati membri considerano le risorse genetiche vegetali di cui al paragrafo 2, lettera b), come minacciate di erosione genetica purché siano fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), comprendano quanto segue:

a)

azioni mirate che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b)

azioni concertate che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore dell’agricoltura o della silvicoltura dell’Unione tra le organizzazioni competenti negli Stati membri;

c)

azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche che coinvolgono organizzazioni non governative e altri portatori di interessi.

7.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), si intende per:

a)

«conservazione in situ», nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b)

«conservazione in situ», nel settore della silvicoltura, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

c)

«conservazione nell’azienda agricola o nell’azienda silvicola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un’azienda agricola o silvicola;

d)

«conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell’habitat naturale;

e)

«collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.

Articolo 46

Benessere degli animali

Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi agli impegni a favore del benessere degli animali di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che gli impegni a favore del benessere degli animali introducano criteri superiori riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei seguenti settori:

a)

acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;

b)

condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l’allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;

c)

condizioni che consentano l’espressione del comportamento naturale, come l’arricchimento dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;

d)

accesso all’esterno e pascolo all’aperto;

e)

pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;

f)

pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l’impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all’immunocastrazione;

g)

misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l’uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.

Articolo 47

Regimi di qualità

Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai regimi di qualità di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale riguardino:

a)

regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto,

particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

i regimi sono aperti a tutti i produttori;

iii)

i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

b)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione di cui alla comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (15) relativamente ai prodotti agricoli e alimentari.

TITOLO V

NORME SULLA PERCENTUALE PER LA NORMA BCAA 1

Articolo 48

Norme sulla percentuale per la norma BCAA 1

1.   Per il mantenimento dei prati permanenti in relazione alla norma BCAA 1 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché la percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola non diminuisca al di sotto del 5 % in rapporto a una percentuale di riferimento che ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio piano strategico della PAC dividendo le superfici a prato permanente per la superficie agricola totale.

Al fine di stabilire la percentuale di riferimento di cui al primo comma:

a)

per «superfici a prato permanente» si intendono i prati permanenti dichiarati nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (17) e se necessario adeguati dagli Stati membri per tener conto dell’impatto di una possibile modifica, in particolare nella definizione di prati permanenti che gli Stati membri devono stabilire in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

per «superficie agricola totale» si intende la superficie agricola dichiarata nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, se necessario adeguata dagli Stati membri, in particolare per tener conto dell’impatto di una possibile modifica nella definizione delle superfici agricole che gli Stati membri devono stabilire in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   La percentuale di prato permanente è stabilita ogni anno sulla base delle superfici dichiarate per tale anno dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 di tale regolamento in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Gli Stati membri possono stabilire la percentuale di prato permanente e la percentuale di riferimento a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda.

3.   Qualora si accerti una diminuzione della percentuale di cui al paragrafo 2 in misura superiore al 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1, lo Stato membro in questione impone a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente in un periodo passato.

Tuttavia se la superficie a prato permanente in un determinato anno è mantenuta in termini assoluti entro lo 0,5 % delle superfici a prato permanente create a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), l’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, si ritiene adempiuto.

4.   Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 5 % derivi dall’adempimento degli impegni assunti o degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 a causa dei quali un’attività agricola non viene più svolta sulle superfici in questione, e che non comprendono gli impianti di alberi di Natale o la coltivazione di colture o alberi per la produzione di energia.

5.   Ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 2, le superfici riconvertite a prato permanente o create per tale uso a norma del paragrafo 3, o create per tale uso nel quadro dell’attuazione della norma BCAA 1 da parte degli Stati membri, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno di riconversione o creazione. Tali superfici sono utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio in conformità della definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per almeno cinque anni consecutivi dalla riconversione o creazione oppure, per le superfici già utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html.

(4)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(6)  Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).

(7)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

(15)  GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

(16)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(18)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).


ALLEGATO I

Metodo dell’Unione per la verifica delle varietà di canapa e per la determinazione del tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa di cui all’articolo 3

1.   Ambito di applicazione

Il metodo stabilito nel presente allegato serve a determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (qui di seguito «tenore di THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte nel presente allegato.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1.   Procedura A

La procedura A è applicata alla produzione di canapa in cui il campione per i controlli in loco condotti ogni anno copre almeno il 30 % delle superfici dichiarate come destinate alla produzione di canapa in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

1.2.   Procedura B

La procedura B si applica se uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa e il livello minimo di controlli in loco copre almeno il 20 % delle superfici dichiarate come destinate alla produzione di canapa in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Prelievo di campioni

2.1.   Condizioni di prelievo dei campioni

Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

2.1.1.   Procedura A:

in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un’infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all’inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo paragrafo, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell’inizio di un periodo previsto di gelate.

2.1.2.   Procedura B:

in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell’inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2.   Dimensione del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Gli Stati membri possono disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un’eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall’organismo preposto all’analisi.

2.3.   Essiccazione e conservazione del campione

L’essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l’8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3.   Determinazione del tenore di THC

3.1.   Preparazione del campione di prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2.   Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,

squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3.   Estrazione del THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest’ultimo nel cromatografo e procedere all’analisi quantitativa.

3.4.   Cromatografia in fase gassosa

a)

Strumentazione

cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless;

colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b)

Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in soluzione di estrazione.

c)

Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

temperatura del forno: 260 °C;

temperatura dell’iniettore: 300 °C;

temperatura del rivelatore: 300 °C.

d)

Volume iniettato: 1 μl.

4.   Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alla media delle due determinazioni.

Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.


ALLEGATO II

Elenco di tipi di spesa non ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 2

PARTE I

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115

1.

Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell’ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

2.

Rimborso dei prestiti contratti per un intervento.

3.

Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata.

4.

Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario nel settore dell’apicoltura o per la commercializzazione o la distribuzione da parte dell’organizzazione di produttori.

5.

Spese di esercizio dei beni noleggiati.

6.

Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.

7.

Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

8.

Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.

9.

Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall’aiuto diretto non rimborsabile.

10.

Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.

11.

Spese sostenute da terzi diversi dal beneficiario, dall’organizzazione di produttori o dai suoi soci, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da una filiale, o da un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori.

12.

Interventi non realizzati nell’azienda e/o nei locali dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori.

13.

Interventi esternalizzati o attuati dal beneficiario, dall’organizzazione di produttori al di fuori dell’Unione, a esclusione degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115.

PARTE II

Nel settore vitivinicolo

1.

Normale gestione del vigneto.

2.

Protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine.

3.

Costruzione di frangivento e muri di protezione.

4.

Strade carrozzabili ed elevatori.

5.

Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.

6.

Estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell’obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

ALLEGATO III

Elenco di tipi di spesa ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 3

1.

Spese specifiche relative a:

miglioramento della qualità dei prodotti;

prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;

interventi agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 12;

produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche;

controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un’azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

2.

Prodotti di medicina veterinaria per il trattamento degli aggressori degli alveari e delle malattie delle api.

3.

Spese associate al ripopolamento del patrimonio apicolo e all’allevamento delle api.

4.

Acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della produzione e della raccolta di miele.

5.

Costi amministrativi e di personale inerenti all’attuazione dei programmi operativi o degli interventi pertinenti, compresi relazioni, studi, spese per la tenuta e la gestione della contabilità, oneri salariali obbligatori se direttamente a carico del beneficiario, delle filiali o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, di una cooperativa socia di un’organizzazione di produttori.

6.

Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l’esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell’ambiente.

7.

Acquisto o leasing di immobilizzazioni materiali, anche di seconda mano, a condizione che non siano state acquistate con contributo finanziario dell’Unione o nazionale nei cinque anni che precedono l’acquisto o il leasing entro il limite del valore netto di mercato delle immobilizzazioni materiali.

8.

Noleggio di immobilizzazioni materiali ove economicamente giustificato come alternativa all’acquisto, su approvazione dello Stato membro.

9.

Per i settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, investimenti in mezzi di trasporto, se l’organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni ai locali dell’organizzazione di produttori, e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

10.

Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.


ALLEGATO IV

Dicitura da apporre sull’imballaggio dei prodotti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

Продукт, предназначен за безвъзмездно разпределяне (Делегиран регламент (ЕС) 2022/126)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]

Produkt určený k bezplatné distribuci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126)

Produkt til gratis uddeling (delegeret forordning (EU) 2022/126)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (delegierte Verordnung (EU) 2022/126)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [delegeeritud määrus (EL) 2022/126]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126]

Product for free distribution (Delegated Regulation (EU) 2022/126)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement délégué (UE) 2022/126]

Proizvod za besplatnu distribuciju (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento delegato (UE) 2022/126]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Deleģētā regula (ES) 2022/126]

Nemokamai platinamas produktas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/126)

Ingyenes szétosztásra szánt termék [(EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló rendelet)

Prodott għad-distribuzzjoni bla ħlas (Ir-Regolament Delegat (UE) 2022/126)

Voor gratis uitreiking bestemd product (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/126)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/126]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento Delegado (UE) 2022/126]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul delegat (UE) 2022/126]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [delegované nariadenie (EÚ) 2022/126]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (delegoitu asetus (EU) 2022/126)

Produkt för gratisutdelning (delegerad förordning (EU) 2022/126)

Táirge lena dháileadh saor in aisce (Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126)


ALLEGATO V

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 26, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma

Prodotti

Massimale di sostegno (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Cavolfiori

21,05

15,79

Pomodori (ritirati dal 1o giugno al 31 ottobre)

7,25

7,25

Pomodori (ritirati dal 1o novembre al 31 maggio)

33,96

25,48

Mele

24,16

18,11

Uva

53,52

40,14

Albicocche

64,18

48,14

Pesche noci

37,82

28,37

Pesche

37,32

27,99

Pere

33,96

25,47

Melanzane

31,2

23,41

Meloni

48,1

36,07

Cocomeri/angurie

9,76

7,31

Arance

21,00

21,00

Mandarini

25,82

19,50

Clementine

32,38

24,28

Mandarini satsuma

25,56

19,50

Limoni

29,98

22,48


ALLEGATO VI

Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all’articolo 29, paragrafo 2

1.   

I prodotti devono essere:

interi, se il requisito si applica ai prodotti freschi crudi;

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti, se del caso;

privi di umidità anormale;

privi di odore e/o sapore estranei.

2.   

I prodotti devono essere idonei alla commercializzazione e al consumo, sufficientemente sviluppati e maturi, se del caso, tenuto conto delle loro normali caratteristiche.

3.   

I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà o del tipo o qualità commerciale, se del caso.


ALLEGATO VII

Spese di condizionamento di cui all’articolo 33

Prodotto

Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)

Mele

187,70

Pere

159,60

Arance

240,80

Clementine

296,60

Pesche

175,10

Pesche noci

205,80

Cocomeri/angurie

167,00

Cavolfiori

169,10

Altri prodotti

201,10


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