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Document 32022R0129

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC

C/2021/9603

OJ L 20, 31.1.2022, p. 197–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/129/oj

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 20/197


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/129 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafo 6, l’articolo 59, paragrafo 8, e l’articolo 123, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono elaborare tali piani strategici della PAC e presentare le relative proposte alla Commissione. A tal fine occorre stabilire alcune modalità di applicazione.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che se gli Stati membri prevedono interventi connessi alle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito ai sensi di tale regolamento, e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (2), la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non deve superare la superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale. La Commissione deve pertanto fissare una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro come quota della superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione, pari a 7 854 446 ettari, calcolata sulla base della superficie coltivata media nell’Unione negli anni dal 2016 al 2020.

(3)

Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone, per il quale quattro Stati membri devono autorizzare i terreni e le varietà interessati. È opportuno che spetti a tali Stati membri stabilire norme dettagliate al riguardo. Tuttavia la procedura per tali autorizzazioni dovrebbe essere organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche riguardo all’autorizzazione in tempo utile prima della successiva stagione di semina. Inoltre è opportuno stabilire le informazioni minime che tali notifiche dovrebbero contenere.

(4)

A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 determinati Stati membri devono scegliere nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di intervento nel settore vitivinicolo, tra cui la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. La Commissione deve fissare l’aiuto finanziario dell’Unione per tale intervento.

(5)

A norma dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve garantire, attraverso azioni di visibilità adeguate, che i beneficiari del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) diverso dagli interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano tale sostegno, anche tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione. A norma dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve garantire che sia data pubblicità ai piani strategici della PAC svolgendo azioni di comunicazione e visibilità presso il pubblico, i potenziali beneficiari e i gruppi destinatari pertinenti. Infine a norma dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve mettere a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per esaminare l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità. È opportuno stabilire condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità previsti in tali disposizioni.

(6)

Data la necessità per gli Stati membri di tenere conto delle norme stabilite nel presente regolamento in fase di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 al fine di elaborare e attuare i piani strategici della PAC degli Stati membri conformemente a tale regolamento, in relazione:

a)

alla superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi;

b)

al rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e alla relativa notifica;

c)

all’importo del sostegno alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

d)

all’uso dell’emblema dell’Unione nell’ambito di determinati interventi finanziati dal FEASR e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità riguardanti i piani strategici della PAC e il sostegno dell’Unione ricevuto sulla base dei medesimi.

Articolo 2

Superficie sovvenzionata di riferimento indicativa

La superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento(UE) 2021/2115 figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e relativa notifica

1.   La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 è organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche relative all’autorizzazione in tempo utile prima della stagione di semina.

Tale notifica contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

le varietà autorizzate per la semina;

b)

i criteri per l’autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (3);

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

2.   Qualora uno Stato membro revochi un’autorizzazione esistente per una varietà, gli agricoltori interessati sono informati in tempo utile prima della stagione di semina dell’anno successivo.

Articolo 4

Aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115 da versare ai distillatori, comprensivo di un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta di cui all’articolo 60, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, non supera:

a)

per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/% volume/hl;

b)

per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/% volume/hl.

2.   Gli Stati membri fissano gli importi effettivi da versare a titolo di aiuto finanziario dell’Unione in base a criteri oggettivi e non discriminatori e tenendo conto delle diverse tipologie di produzione.

Articolo 5

Emblema dell’Unione

Nello svolgimento delle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri e l’autorità di gestione utilizzano l’emblema dell’Unione conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II. L’autorità di gestione provvede inoltre affinché i beneficiari utilizzino di conseguenza l’emblema.

Articolo 6

Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità

Le modalità di applicazione dettagliate dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all’articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono stabilite nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Superficie sovvenzionata di riferimento indicativa di cui all’articolo 2

ha

Belgio

7 295

Bulgaria

711 954

Cechia

300 498

Danimarca

114 000

Germania

846 779

Estonia

51 620

Irlanda

7 197

Grecia

69 709

Spagna

559 382

Francia

1 525 286

Croazia

117 366

Italia

302 843

Cipro

-

Lettonia

89 153

Lituania

154 217

Lussemburgo

2 270

Ungheria

707 720

Malta

-

Paesi Bassi

1 952

Austria

88 129

Polonia

644 818

Portogallo

7 865

Romania

1 250 509

Slovenia

4 059

Slovacchia

184 603

Finlandia

32 342

Svezia

72 880


ALLEGATO II

Uso e caratteristiche tecniche dell’emblema dell’Unione («emblema»)

1.   

L’emblema figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all’attuazione di un’operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

2.   

La frase «Finanziato dall’Unione europea» o «Cofinanziato dall’Unione europea» è sempre scritta per esteso e posta accanto all’emblema.

3.   

Per il testo che accompagna l’emblema va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

4.   

Il posizionamento del testo rispetto all’emblema non deve interferire in alcun modo con l’emblema.

5.   

La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell’emblema.

6.   

Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.

7.   

L’emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all’emblema figurano altri loghi, l’emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri loghi. Non è ammesso l’uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell’Unione, a parte l’emblema.

8.   

Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in data successiva, si espone almeno una targa o un cartellone.

9.   

Istruzioni grafiche per l’emblema e la definizione dei colori standard:

A)

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile in quanto 12 è simbolo di perfezione e unità.

B)

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C)

DESCRIZIONE GEOMETRICA

Image 1

L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Nel cerchio le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il loro numero è invariabile.

D)

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell’emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle.

E)

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia.

Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

Il PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto nero l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Image 2

Se si utilizza il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Image 3

RIPRODUZIONE SU SFONDI COLORATI

Nell’impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.

Image 4

I principi relativi all’utilizzo dell’emblema da parte di terzi sono definiti nell’accordo amministrativo con il Consiglio d’Europa relativo all’utilizzo dell’emblema europeo da parte di terzi (1).


(1)  GU C 271 dell’8.9.2012, pag. 5.


ALLEGATO III

Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità

1.   Azioni di comunicazione e visibilità dell’autorità di gestione

1.1.

Ai fini dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione assicura che sia data pubblicità al piano strategico della PAC pianificando e svolgendo, per tutta la durata della preparazione e dell’attuazione di tale piano, le pertinenti azioni di comunicazione e visibilità volte a informare i gruppi destinatari di cui a tale lettera.

1.2.

Ai fini dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione mette a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per permettergli di esaminare l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità.

1.3.

L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dall’adozione della decisione della Commissione che approva il piano strategico della PAC, sia attivo un sito web sul quale reperire informazioni sul piano strategico sotto la sua responsabilità, riguardanti gli obiettivi, le attività, le possibilità di finanziamento disponibili, nonché i risultati attesi e, non appena disponibili, quelli effettivi. Il sito si rivolge al pubblico e ai potenziali beneficiari di cui all’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.

1.4.

L’autorità di gestione assicura la pubblicazione sul sito web di cui al punto 1.3 di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti:

a)

area geografica interessata;

b)

interventi e obiettivi specifici interessati;

c)

tipologia di richiedenti ammissibili;

d)

importo totale del sostegno;

e)

data di inizio e di fine del periodo di presentazione delle domande.

1.5.

A norma dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione assicura che i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sulle possibilità di finanziamento, comprese le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e tutti i requisiti per i beneficiari selezionati per il finanziamento, nonché le loro responsabilità.

1.6.

L’autorità di gestione assicura che i beneficiari selezionati per il finanziamento siano informati che il sostegno è cofinanziato dall’Unione.

1.7.

L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità del secondo comma. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione.

La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma conferisce all’Unione almeno i diritti seguenti:

a)

uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere i materiali di comunicazione e visibilità a disposizione delle istituzioni e agenzie dell’Unione, delle autorità degli Stati membri e del relativo personale;

b)

riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in toto o in parte;

c)

comunicazione al pubblico, con qualsiasi mezzo, dei materiali di comunicazione e visibilità;

d)

distribuzione al pubblico, in qualsiasi forma, dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie);

e)

conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;

f)

sublicenza a terzi dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità.

2.   Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell’ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

a)

fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b)

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato II;

c)

per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato II non appena inizia l’attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;

d)

per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell’ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione e che presenti anche l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato II;

e)

per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell’ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100 000 EUR, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall’Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

In deroga al primo comma, nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica l’autorità di gestione garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Il primo comma, lettere a) e b), si applica mutatis mutandis agli organismi che attuano strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

Il primo comma, lettere c), d) ed e), si applica ai destinatari finali degli strumenti finanziari mediante le clausole contrattuali stabilite nell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).


(1)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


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