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Document 32021R2116

Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

PE/65/2021/INIT

OJ L 435, 6.12.2021, p. 187–261 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 435/187


REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2021

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» conclude che la politica agricola comune («PAC») dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, lottando contro i cambiamenti climatici e promuovendo l'adattamento agli stessi, e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(2)

In conformità dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, compresi gli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e cooperazione allo sviluppo.

(3)

È opportuno adeguare il modello di attuazione dell'attuale PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC alle proprie esigenze specifiche e ai requisiti di base dell'Unione per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC. Al fine di continuare a garantire un approccio comune e condizioni di parità, gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari, compresa la conformità con le norme di buone condizioni agronomiche e ambientali e con i criteri di gestione obbligatori.

(4)

La PAC include diversi interventi e misure, molti dei quali sono contemplati nei piani strategici della PAC di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Altri interventi e misure continuano a seguire la tradizionale logica di conformità. È importante garantire il finanziamento di tutti gli interventi e le misure al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Entrambi tali interventi e misure hanno alcuni elementi in comune, pertanto il loro finanziamento dovrebbe essere trattato nella stessa serie di disposizioni. Tuttavia, ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) disciplina due fondi agricoli europei, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Occorre mantenere tali due fondi nel presente regolamento. Vista la portata dell'attuale riforma della PAC, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1306/2013.

(5)

Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»), in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

(6)

Per armonizzare le pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della clausola di forza maggiore, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe alla PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali che dovranno essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove.

(7)

Inoltre il presente regolamento dovrebbe prevedere deroghe alle norme della PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, quali quelle dovute al verificarsi di un evento meteorologico grave che danneggi gravemente l'azienda del beneficiario ad un livello paragonabile ad una grave calamità naturale.

(8)

Il bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione») dovrebbe finanziare le spese della PAC, comprese le spese per gli interventi del piano strategico della PAC in base al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, sia direttamente attraverso il FEAGA e il FEASR che nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di spesa che possono essere finanziati a titolo dei tali due Fondi.

(9)

Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE e di rispettare il principio della gestione concorrente, previsto all'articolo 63 del regolamento finanziario, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento una disposizione relativa alla designazione degli organismi di governance, ossia dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione.

(10)

È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione, i documenti di verifica annuale, un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Qualora il quadro costituzionale di uno Stato membro preveda delle regioni, tale Stato membro dovrebbe avere la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, organismi pagatori regionali.

(11)

Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione del FEAGA e del FEASR, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. Tale organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale, tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni, e dovrebbe garantire l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, tenendo conto di eventuali limitazioni o restrizioni dovute a disposizioni costituzionali in vigore.

(12)

Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance.

(13)

Per poter avere una visione d'insieme degli organismi di certificazione pubblici e privati e disporre di informazioni aggiornate su quelli attivi, la Commissione dovrebbe ricevere informazioni dagli Stati membri e tenere un registro aggiornato di tali organismi. Affinché anche il Parlamento europeo possa disporre di informazioni accurate e aggiornate, è necessario che la Commissione comunichi ad esso ogni anno l'elenco degli organismi di certificazione designati.

(14)

Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per il FEAGA nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8).

(15)

La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per ciascuno Stato membro dal regolamento (UE) n. 2021/2115 sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale.

(16)

Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati unicamente all'esercizio successivo, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento finanziario («esercizio»). Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nell'anno 2022. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi fino all'anno 2027. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio 2022, è necessaria una deroga poiché l'importo inutilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo disponibile alla fine dell'esercizio 2022 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2023 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola istituita a norma del presente regolamento, senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC. Tuttavia, al fine di massimizzare gli importi da rimborsare agli agricoltori nell’esercizio 2023, tutte le altre disponibilità nell'ambito del sottomassimale del FEAGA per l'esercizio 2023 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 dovrebbero essere utilizzate in primo luogo per costituire la nuova riserva agricola nell'esercizio 2023.

(17)

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori nonché per semplificare il più possibile le procedure e ridurre la complessità dei moduli delle domande di aiuto, è opportuno non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

(18)

Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. Tali misure dovrebbero pertanto essere basate sulle dotazioni finanziarie stabilite a norma dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie. (9)

(19)

La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della posizione finanziaria a medio termine. La Commissione dovrebbe proporre, ove necessario, le misure adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di garantire che gli Stati membri rispettino i massimali previsti nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio o, se del caso, solo al Consiglio, misure appropriate per risanare la posizione finanziaria. Se al termine di un esercizio le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno che la Commissione possa adottare provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria degli importi disponibili tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro nonché dell'eventuale compensazione tra Stati membri in modo da garantire il rispetto dell'importo fissato.

(20)

Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di monitoraggio delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora le misure inizialmente adottate risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate fino a tale momento con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio.

(21)

Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione fornisca agli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, gli Stati membri dovrebbero mobilitare i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe stabilire esplicitamente che le spese amministrative e di personale degli Stati membri e dei beneficiari coinvolti nell'attuazione della PAC sono sostenuti da tali Stati membri e beneficiari.

(22)

Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, anche in materia di resilienza ambientale e ai cambiamenti climatici nonché i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

(23)

Alla Commissione dovrebbero essere forniti i mezzi per monitorare i mercati tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione, compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo, contribuendo alla trasparenza dei mercati.

(24)

Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, sono necessarie disposizioni in merito agli impegni di bilancio, alle scadenze di pagamento, al disimpegno e alle interruzioni di pagamento. Gli interventi di sviluppo rurale dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio dell'Unione in base a impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano attingere ai Fondi del bilancio dell'Unione non appena sono approvati i piani strategici della PAC. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento opportunamente limitato per garantire un flusso regolare di fondi che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nell'ambito degli interventi nei tempi dovuti.

(25)

Oltre al prefinanziamento è necessario operare una distinzione tra i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo da parte della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. È inoltre necessario stabilire le norme dettagliate che disciplinano tali pagamenti. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione degli interventi e alla sana gestione finanziaria. Le norme che regolano i quadri nazionali degli Stati membri con interventi regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2115 forniscono agli Stati membri anche uno strumento per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, delle scadenze di pagamento previste dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e compromettere il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare le scadenze di pagamento. Tuttavia, in conformità del principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a tale regola generale per quanto riguarda il FEAGA e il FEASR.

(27)

Nell'esercizio delle sue competenze relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, è necessario che le modalità di attuazione e di utilizzo del FEAGA e del FEASR rispettino tale principio di proporzionalità e tengano conto dell'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo dei programmi.

(28)

In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legittimità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, e fatte salve le specifiche regole di ammissibilità concernenti il pagamento specifico per il cotone stabilite in detto regolamento, i pagamenti degli Stati membri dovrebbero essere ammissibili se a essi corrispondono output e se sono rispettati i requisiti di base dell'Unione applicabili.

(29)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la possibilità di ridurre e di sospendere i pagamenti mensili o intermedi dei Fondi al fine di promuovere il controllo della legittimità e della regolarità. Con il nuovo modello di attuazione della PAC tali strumenti dovrebbero essere utilizzati per promuovere una realizzazione basata sull'efficacia dell'attuazione. Dovrebbe essere chiarita inoltre la differenza tra riduzioni e sospensioni.

(30)

La procedura per ridurre i pagamenti del FEAGA per inosservanza dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione dovrebbe essere semplificata e allineata alla procedura utilizzata per i pagamenti del FEASR in questo contesto.

(31)

Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC, il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e la dichiarazione di gestione. Se tali documenti non sono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

(32)

È necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di addurre motivi debitamente giustificati per tale situazione, la Commissione dovrebbe poter, oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

(33)

Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione dovrebbe inoltre poter sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC di uno Stato membro per i quali lo Stato membro non sia in grado di addurre motivi debitamente giustificati, la Commissione dovrebbe poter chiedere allo Stato membro interessato di intraprendere le necessarie misure correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi e i termini entro i quali i progressi devono essere compiuti. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione, se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione o se non è stato modificato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili o intermedi. La Commissione dovrebbe rimborsare gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio dallo Stato membro in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, sono stati compiuti progressi soddisfacenti verso il conseguimento dei target finali.

(34)

Data la necessaria transizione verso un modello di efficacia orientato ai risultati, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dovrebbe comportare una sospensione dei pagamenti prima della revisione delle prestazioni per l'esercizio finanziario 2026.

(35)

Come nel caso del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti quando sussistono gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, compresa l'inosservanza dei requisiti di base dell'Unione e l'inaffidabilità della comunicazione. È tuttavia necessario rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti, al fine di rendere più efficiente il meccanismo. Le conseguenze finanziarie di tali sospensioni dovrebbero essere decise nell'ambito di una procedura di verifica della conformità ad hoc.

(36)

Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare integralmente ai beneficiari i pagamenti della PAC previsti dal diritto dell'Unione.

(37)

Per consentirne il riutilizzo ai fini della PAC, alcuni tipi di entrate legate alla PAC dovrebbero essere qualificate come entrate con destinazione specifica. L'elenco degli importi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere modificato ed è opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica.

(38)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 contiene un elenco di misure informative legate alla PAC e rispettivi obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei corrispondenti progetti. Le disposizioni specifiche relative agli obiettivi e ai tipi di misure informative da finanziare dovrebbero essere riprese nel presente regolamento.

(39)

Il finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla PAC è in gran parte subordinato al principio della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei Fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica delle modalità di gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli che la Commissione deve effettuare, precisando i termini delle competenze della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(40)

Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali negli Stati membri, è opportuno prevedere, a prescindere dai controlli eseguiti dagli Stati membri, che persone incaricate dalla Commissione di intervenire per suo conto procedano a controlli con facoltà di richiedere l'assistenza degli Stati membri a tal fine.

(41)

È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(42)

Al fine di applicare le disposizioni del regolamento finanziario in relazione al riconoscimento reciproco degli audit, di ridurre il rischio di sovrapposizione tra gli audit delle diverse istituzioni nonché al fine di ridurre al minimo il costo dei controlli e gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli Stati membri, è necessario stabilire norme relative all'approccio dell'audit unico e prevedere la possibilità per la Commissione di appoggiarsi all'operato di organismi di certificazione affidabili, tenendo debitamente conto dei principi dell'audit unico e della proporzionalità in relazione al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

(43)

Per quanto riguarda l'attuazione dell'approccio dell'audit unico, per il quale generalmente la Commissione dovrebbe ottenere garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione, tenendo conto della propria valutazione del rischio e della necessità di procedere a controlli che dovrebbe effettuare nello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe poter effettuare controlli se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione. Inoltre, la Commissione, al fine di esercitare le sue competenze ai sensi dell'articolo 317 TFUE, dovrebbe poter effettuare controlli in presenza di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, cui tale Stato membro non dà seguito.

(44)

Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

(45)

In linea con il nuovo modello di attuazione della PAC, occorre istituire una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per controllare l'ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

(46)

A norma dell'articolo 317 TFUE la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto poter di decidere se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto dell'Unione. È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decida quali debbano essere le conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

(47)

A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri sono tenuti ad attuare i loro piani strategici della PAC approvati dalla Commissione conformemente agli articoli 118 e 119 di tale regolamento. Poiché tale obbligo costituisce un requisito di base dell'Unione, qualora siano rilevate carenze gravi nell'attuazione del rispettivo piano strategico della PAC da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter decidere di escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa a rischio inficiata da tali carenze.

(48)

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. Tali sistemi dovrebbero comprendere l'esecuzione di controlli sui beneficiari che valutino la loro conformità ai criteri di ammissibilità e alle altre condizioni, nonché la loro osservanza degli obblighi stabiliti nei piani strategici della PAC e nelle norme dell'Unione applicabili.

(49)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (11), (CE, Euratom) n. 2185/96 (12) e (UE) 2017/1939 (13) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, comprese misure relative alla prevenzione, individuazione, rettifica e indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96) e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(50)

È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame delle denunce concernenti il FEAGA e il FEASR.

(51)

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi piani strategici della PAC e informare la Commissione sull'esito di tali esami. La Commissione dovrebbe garantire che alle denunce presentatele direttamente sia dato un seguito adeguato, in conformità del potere discrezionale di cui dispone nel decidere quali casi perseguire. (15)

(52)

Per aiutare gli Stati membri a garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi. La Commissione dovrebbe presentare entro il 2025 una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri, corredata, se necessario, di opportune proposte.

(53)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(54)

È opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti a seguito di un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici riflettano la gravità dell'inosservanza e rispettino il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

(55)

Diverse disposizioni della legislazione agricola impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.

(56)

Gli Stati membri dovrebbero istituire e assicurare il funzionamento di un sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») per determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato per altri interventi unionali.

(57)

Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli e sulle sanzioni.

(58)

È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali Galileo ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale, ivi compresi l'impatto della PAC, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

(59)

Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

(60)

Le comunicazioni della Commissione intitolate «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», «Il Green Deal europeo», «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» e «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita» hanno stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione a livello nazionale e dell'Unione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è opportuno altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

(61)

Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un mezzo altamente efficace di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, è opportuno che le disposizioni nazionali di controllo possano avere una portata più ampia di quelle previste dal diritto dell'Unione.

(62)

I documenti su cui dovrebbe basarsi il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(63)

È necessario stabilire il mandato degli agenti incaricati del controllo, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile inoltre prevedere il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(64)

Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese che sono beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi.

(65)

Sebbene l'adozione dei programmi di controllo spetti agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro designi uno o più organismi incaricati di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali. Tali organismi incaricati dovrebbero essere indipendenti dai servizi che effettuano il controllo prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito di tale controllo dovrebbero essere tutelate dal segreto professionale.

(66)

La condizionalità è un elemento importante della PAC che garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori all'interno degli Stati membri e all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli elementi sociali, ambientali e climatici della PAC ma anche le questioni relative alla salute pubblica e al benessere degli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire tali condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sulla condizionalità nonché sui controlli e le sanzioni in caso di inosservanza.

(67)

Per garantire l'attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, è necessario prevedere una percentuale minima di controlli a livello dell'Unione, mentre l'organizzazione degli organismi di controllo competenti e dei controlli dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.

(68)

Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per garantire la proporzionalità, l'efficacia e l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è opportuno stabilire le norme per l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni. Tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») nella causa C-361/19 (18), per garantire il nesso tra il comportamento dell'agricoltore e la sanzione, è opportuno stabilire che, come regola generale, la sanzione debba essere calcolata sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza. Tuttavia, qualora la natura dell'accertamento non consenta di stabilire l'anno in cui si è verificata l'inosservanza, al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio è necessario stabilire che, in tali casi, la sanzione deve essere calcolata sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza è stata individuata. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le inosservanze. Tali percentuali minime dovrebbero essere applicate dagli Stati membri a seconda della gravità, della portata, della durata o della ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni se l'inosservanza non ha conseguenze o ha solo minime conseguenze per il conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati, e dovrebbero istituire un meccanismo di sensibilizzazione in modo che i beneficiari siano informati in merito alle inosservanze constatate e alle eventuali misure correttive da adottare.

(69)

Il meccanismo di condizionalità sociale dovrebbe basarsi sulle procedure di applicazione della normativa attuate dalle autorità o dagli organismi responsabili dei controlli sulle condizioni di lavoro e di impiego, nonché delle norme applicabili in materia di lavoro. Tali procedure di applicazione possono assumere forme diverse a seconda del sistema nazionale. L'esito dei controlli e la procedura di applicazione dovrebbero essere comunicati agli organismi pagatori unitamente a una classificazione del grado di gravità della violazione della pertinente normativa.

(70)

Nell'applicare il meccanismo della condizionalità sociale nei piani strategici della PAC e nei rispettivi accordi tra gli organismi pagatori e le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, occorre prestare grande attenzione al fine di rispettare l'autonomia di tali autorità o degli organismi responsabili dell'applicazione della normativa nonché le modalità specifiche di attuazione e applicazione della legislazione sociale e del lavoro e delle norme applicabili in materia di lavoro in ciascuno Stato membro. Tale meccanismo dovrebbe rimanere indipendente dal funzionamento del particolare modello sociale di ciascuno Stato membro e non dovrebbe incidere su di esso né in alcun modo sull'indipendenza della magistratura. A tal fine occorre garantire una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori agricoli, dall'altro, il cui ruolo consiste nell'esecuzione dei pagamenti e nell'applicazione delle sanzioni. L'autonomia delle parti sociali dovrebbe essere pienamente rispettata, così come il loro diritto di negoziare e concludere accordi collettivi. La loro autonomia dovrebbe essere altresì rispettata quando le parti sociali sono responsabili di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro.

(71)

Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della PAC e, in particolare, per permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri raccolgano determinate informazioni e le comunichino alla Commissione.

(72)

Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione e alla trasmissione dei dati compresi i tempi entro cui devono essere comunicati.

(73)

Dato che l'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità può incidere su dati personali o informazioni commerciali sensibili, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(74)

Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'uso dell'euro.

(75)

Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto dell'evento mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe essere quello del giorno in cui tale evento ha luogo. È necessario precisare tale evento generatore o la deroga alla sua applicazione, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della PAC.

(76)

È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. È opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(77)

Il diritto dell'Unione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (19) e (UE) 2018/1725 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica alla raccolta dei dati personali da parte degli Stati membri e della Commissione al fine di conformarsi ai rispettivi obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio e valutazione previsti dal presente regolamento.

(78)

La pubblicazione dei nomi dei beneficiari del FEAGA e del FEASR fornisce uno strumento per rafforzare il controllo pubblico dell'uso di tali fondi ed è necessaria a garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori nell'uso degli stanziamenti pubblici ricevuti. La pubblicazione delle informazioni pertinenti è coerente con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia e con l'approccio di cui al regolamento finanziario.

(79)

In tale contesto, dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso improprio degli stanziamenti pubblici.

(80)

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce le norme che garantiscono la trasparenza nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei e nella comunicazione dei programmi nell'ambito di tali Fondi. Per garantire la coerenza, è opportuno prevedere che tali disposizioni si applichino anche ai beneficiari degli interventi del FEAGA e del FEASR, se del caso.

(81)

Per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR è necessario rendere pubbliche alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati sull'identità del beneficiario, l'importo concesso e il Fondo da cui esso proviene, nonché la finalità e l'obiettivo specifico dell'operazione considerati. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata e al loro diritto alla protezione dei dati personali. Entrambi tali diritti sono riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(82)

Considerando la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per la PAC dal FEAGA e dal FEASR, anche per quanto riguarda gli assetti proprietari collegati ai beneficiari della PAC, l'elenco dei beneficiari di fondi della PAC, pubblicato ex post dagli Stati membri, dovrebbe consentire anche l'identificazione dei gruppi di imprese. Ciò contribuirebbe in modo significativo al controllo degli assetti proprietari e faciliterebbe le indagini su potenziali usi impropri di fondi dell'Unione, conflitti di interesse e casi di corruzione.

(83)

La pubblicazione di dettagli relativi all'operazione, che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto nonché alla natura e all'obiettivo specifico dell'aiuto, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un finanziamento e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno sono stati concessi. Fornire al pubblico la possibilità di una tale supervisione avrebbe un effetto preventivo e deterrente e contribuirebbe a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(84)

Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di beni pubblici da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità del sostegno nazionale e dell'Unione al settore agricolo.

(85)

Ne consegue pertanto che la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non va al di là di quanto è necessario, in una società democratica, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per conseguire l'obiettivo prioritario del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.

(86)

Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari del FEAGA e del FEASR della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dal regolamento (UE) 2016/679 e delle procedure applicabili per esercitarli.

(87)

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(88)

Al fine di garantire il buon funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il finanziamento da parte del FEAGA delle spese connesse all'intervento pubblico e la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA, tale delega di potere dovrebbe riguardare le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico, le norme sul contenuto delle competenze di gestione e controllo degli organismi pagatori. Inoltre, al fine di garantire un'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe comprendere altresì le norme per il calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori. Al fine di garantire una corretta gestione delle spese dell’intervento pubblico tale delega di potere dovrebbe comprendere i tipi di misure da finanziare mediante il bilancio dell’Unione nell’ambito dell’intervento pubblico e le condizioni di rimborso, le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, ai forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici, la valutazione delle operazioni relative all’intervento pubblico, le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti nell’ambito dell’intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

(89)

Al fine di consentire alla Commissione di rendere ammissibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, la delega di potere dovrebbe riguardare anche le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile o successivamente all'ultima data possibile per il pagamento. Inoltre, al fine di avere norme e condizioni chiare per gli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare il tasso di sospensione dei pagamenti in relazione alla liquidazione annuale, nonché il tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e le condizioni per il rimborso o la riduzione degli importi rispetto al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione. Tale delega di potere dovrebbe riguardare inoltre gli interventi o le misure per cui gli Stati membri possono versare anticipi, al fine di garantire la continuità con le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 e i pertinenti atti di esecuzione e delegati, rispettando nel contempo i limiti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare anche le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Inoltre, e ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli impegni e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo totale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(90)

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione, la delega di potere dovrebbe inoltre riguardare gli obblighi specifici che gli Stati membri dovrebbero rispettare in merito alle verifiche e all'accesso ai documenti e alle informazioni, ai criteri per le motivazioni fornite dagli Stati membri, al metodo e ai criteri per applicare le riduzioni in merito alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, nonché ai criteri e al metodo per applicare le rettifiche finanziarie nell'ambito della procedura di verifica della conformità.

(91)

Laddove la corretta gestione del sistema lo richieda, e per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la delega di potere dovrebbe inoltre riguardare le norme sui requisiti supplementari in relazione alle procedure doganali, in particolare quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). Al fine di garantire un trattamento non discriminatorio, l'equità e il rispetto della proporzionalità al momento della costituzione di una cauzione, tale delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulle cauzioni che specifichino la parte responsabile in caso di mancato rispetto di un obbligo, che stabiliscano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione, le condizioni applicabili alla cauzione da depositare e al fideiussore, le condizioni per depositare e svincolare la cauzione, le condizioni specifiche relative alla cauzione depositata in relazione ai pagamenti anticipati e le norme sulla definizione delle conseguenze della violazione degli obblighi per cui una cauzione è stata depositata.

(92)

Inoltre, per quanto riguarda il sistema integrato, la delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e le norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, al sistema di identificazione dei beneficiari e al sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(93)

Per rispondere ai cambiamenti nella normativa agricola relativa a specifici settori e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post, la delega di potere dovrebbe altresì vertere sull'istituzione di una lista di interventi esclusi dal controllo delle operazioni. Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni per la condizionalità e la condizionalità sociale, tale delega di potere dovrebbe contemplare norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

(94)

Inoltre, per specificare il fatto generatore o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, nonché per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, la delega di potere dovrebbe vertere sulle norme riguardanti l'evento generatore e il tasso di cambio usato dagli Stati membri che non utilizzano l'euro, il tasso di cambio applicabile quando sono elaborate dall'organismo pagatore le dichiarazioni di spesa e quando le operazioni di ammasso pubblico sono registrate nei conti dell'organismo pagatore. Al fine di evitare che pratiche monetarie eccezionali relative a una valuta nazionale mettano a rischio l'applicazione del diritto dell'Unione, tale delega di potere dovrebbe contemplare deroghe alle norme sull'uso dell'euro stabilite nel presente regolamento.

(95)

Per consentire una transizione armoniosa tra le norme fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e quelle previste dal presente regolamento, tale delega di potere dovrebbe riguardare l'adozione di disposizioni transitorie.

(96)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(97)

I poteri di esecuzione della Commissione dovrebbero riferirsi alle norme in materia di: procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e della designazione e riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le modalità e procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori come pure la sua struttura e il suo formato; il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni da parte dell'organismo di coordinamento; il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

(98)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: i principi di audit su cui si basano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto di principi internazionali in materia, per formulare i loro pareri.

(99)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, la definizione del tasso di adeguamento degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, il relativo adeguamento e gli importi degli stanziamenti non impegnati riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, allo scopo di finanziare tali interventi; e nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri e la definizione dell'importo totale del finanziamento dell'Unione suddiviso per Stato membro.

(100)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico, le norme relative al finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, dei dati satellitari richiesti per il sistema di monitoraggio delle superfici e le azioni adottate dalla Commissione attraverso le applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole, la procedura con cui la Commissione acquisisce tali dati satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

(101)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione dei periodi entro i quali gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni di spesa intermedie relative agli interventi di sviluppo rurale nonché le norme sulla procedura e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo dei termini di pagamento; la sospensione, nonché la revoca della sospensione, e la riduzione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri nonché le norme sulla struttura dei piani di azione e sulla procedura per definirli. Le competenze di esecuzione dovrebbero riguardare anche le norme ulteriori sulla contabilità separata degli organismi pagatori e sulle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme necessarie e giustificabili in caso di emergenza per risolvere problemi specifici in relazione ai termini di pagamento e al pagamento degli anticipi; le norme sul finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, e le condizioni e modalità che regolano l'attuazione della procedura di disimpegno automatica.

(102)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le condizioni in cui devono essere conservati i documenti e le informazioni relativi ai pagamenti effettuati; le procedure relative agli obblighi di cooperazione cui gli Stati membri devono ottemperare per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Commissione e l'accesso alle informazioni; la liquidazione finanziaria annuale, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le procedure e le scadenze da rispettare; la procedura di conformità, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare e la procedura di conciliazione; le norme sull'eventuale compensazione degli importi risultanti dal recupero di pagamenti indebiti e l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione e la forma delle notifiche e delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione in relazione ai recuperi per i casi di inosservanza.

(103)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione.

(104)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni; e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni.

(105)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre le norme sulla forma, il contenuto e le modalità per trasmettere o mettere a disposizione della Commissione le relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e sulle misure correttive che gli Stati membri devono intraprendere in merito alle carenze emerse in tali sistemi, nonché le caratteristiche di base e le norme relative al sistema delle domande di aiuto e al sistema di monitoraggio delle superfici, compresa la relativa introduzione graduale.

(106)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme necessarie all'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali. Esse dovrebbero riguardare anche le norme sulla comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione e le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

(107)

Inoltre le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare le norme concernenti la forma e i tempi della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR.

(108)

Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, nel rispetto delle scadenze e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti e della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. Per l'adozione di altri atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(109)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, la determinazione dell'importo dei pagamenti mensili da versare in base alla dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e la determinazione del versamento di pagamenti supplementari o l'applicazione di detrazioni nel contesto della procedura per i pagamenti mensili.

(110)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(111)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle interconnessioni del presente regolamento con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle priorità dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(112)

Al fine di garantire un'agevole attuazione delle misure previste e vista l'urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (PAC), e in particolare:

a)

sul finanziamento delle spese connesse alla PAC;

b)

sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;

c)

sulle procedure di liquidazione e di conformità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«irregolarità», un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;

b)

«sistemi di governance», gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione, compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 59 del presente regolamento, nonché l'attuazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115, dei loro piani strategici della PAC quali approvati dalla Commissione e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 di tale regolamento;

c)

«requisiti di base dell'Unione», i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2021/2115, nel presente regolamento, nel regolamento finanziario e nella direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

d)

«gravi carenze nel buon funzionamento dei sistemi di governance», l'esistenza di una debolezza sistemica, tenuto conto della sua ricorrenza, della sua gravità e dei suoi effetti negativi sull'esattezza delle dichiarazioni di spesa, sulla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione o sul rispetto del diritto dell'Unione;

e)

«indicatore di output», un indicatore di output quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)2021/2115;

f)

«indicatore di risultato», un indicatore di risultato quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)2021/2115.;

g)

«piano d'azione», ai fini degli articoli 41 e 42 del presente regolamento, un piano stabilito da uno Stato membro, su richiesta della Commissione e in consultazione con essa, qualora siano individuate gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance di tale Stato membro o nelle circostanze di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, contenente le necessarie misure correttive e il relativo termine di attuazione, conformemente agli articoli 41 e 42 del presente regolamento.

Articolo 3

Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

1.   Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

a)

una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

b)

la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c)

un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d)

l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e)

il decesso del beneficiario;

f)

l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2.   Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

CAPO I

Fondi agricoli

Articolo 4

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione (il bilancio dell'Unione) avviene mediante:

a)

il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b)

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 5

Spese del FEAGA

1.   Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione conformemente al paragrafo 2, oppure in regime di gestione diretta, conformemente al paragrafo 3.

2.   Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente le spese seguenti:

a)

le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

b)

il contributo finanziario dell'Unione agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

interventi sotto forma di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell'ambito dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115.;

d)

il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;

e)

il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013.

3.   Il FEAGA finanzia in regime di gestione diretta le spese seguenti:

a)

la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

b)

le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura;

c)

la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d)

i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 6

Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento.

Articolo 7

Altre spese compresa l'assistenza tecnica

Su iniziativa o per conto della Commissione, il FEAGA e il FEASR possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessari ad attuare la PAC. Ciò comprende in particolare:

a)

le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, compresi la valutazione del suo impatto, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b)

l'acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 24;

c)

le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 25;

d)

le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

e)

la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 46;

f)

gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi applicate nell'ambito della PAC e le consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

g)

ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 (27) del Consiglio, e operanti nell'ambito della PAC;

h)

il contributo alle misure che riguardano la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze con i pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione, e che sono adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

i)

le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali, necessari nel quadro della gestione della PAC;

j)

le misure necessarie per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito dei regimi di qualità unionali conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

CAPO II

Organismi di governance

Articolo 8

Autorità competente

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità a livello ministeriale competente per:

a)

il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b)

la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10;

c)

la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all'articolo 12, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato;

d)

l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2.   Sulla base dell'esame delle condizioni minime che la Commissione dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente decide, con atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

3.   L'autorità competente decide, con atto formale, in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato.

4.   L'autorità competente informa immediatamente la Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonché in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione.

Articolo 9

Organismi pagatori

1.   Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro, tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

a)

a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

b)

a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale.

Se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere anche un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale, o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente, mediante la decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non hanno gestito spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri non riconoscono nuovi organismi pagatori supplementari dopo il 7 dicembre 2021, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma, lettera a), qualora, tenendo conto delle disposizioni costituzionali, possono essere necessari ulteriori organismi pagatori regionali.

3.   Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

a)

i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati a tale organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione in conformità dell'articolo 53 del presente regolamento;

b)

la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;

c)

un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate, come previsto dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;

d)

una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:

i)

il fatto che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;

ii)

il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, ad eccezione dell'autorità competente di cui all'articolo 8, dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 e dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, garantendo che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma del presente paragrafo può essere prorogato in via eccezionale dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario.

4.   Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più delle condizioni minime per il riconoscimento di cui al paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento dell'organismo pagatore a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente di tale Stato membro in funzione della gravità del problema.

5.   Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa su una relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentate. Tali istituzioni forniscono allo Stato membro la relazione di controllo.

6.   Ai fini dell'articolo 33, per le spese del FEASR è trasmessa, entro il 30 giugno 2030, una relazione aggiuntiva sull'efficacia dell'attuazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 10, paragrafo 3, che contempla il periodo fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 10

Organismi di coordinamento

1.   Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i compiti seguenti:

a)

raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;

b)

fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e informare la Commissione sull'eventuale seguito;

d)

promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

2.   Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni di natura finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento da parte dello Stato membro.

3.   La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo rientra nell'ambito del parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed è trasmessa alla Commissione insieme a una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione.

Articolo 11

Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento

1.   Per garantire il corretto funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento previsto dagli articoli 9 e 10, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme riguardanti:

a)

le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10;

b)

gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

b)

le modalità e le procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché la sua struttura e il suo formato;

c)

il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la presentazione alla Commissione delle informazioni conformemente all'articolo 10.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 12

Organismi di certificazione

1.   L'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

Uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione può nominare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento.

2.   Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione esprime un parere, elaborato in base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

a)

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

b)

i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, in particolare:

i)

gli organismi di governance di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento e all'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115;

ii)

i requisiti di base dell'Unione;

iii)

il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE)2021/2115;

c)

la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del presente regolamento, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;

d)

le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d). L'esame comprende anche l'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance dagli audit e dai controlli, così come le azioni correttive avviate o programmate dall'organismo pagatore, come previsto all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera c).

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni. Tali istituzioni forniscono agli Stati membri la relazione annuale di audit.

3.   L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria nonché la conoscenza della PAC ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, come pure dall'autorità competente che ha riconosciuto tale organismo pagatore e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:

a)

i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

b)

i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 13

Scambio delle migliori prassi

La Commissione promuove lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il lavoro degli organi di governance ai sensi del presente capo.

TITOLO III

Gestione finanziaria del FEAGA e del FEASR

CAPO I

FEAGA

Sezione 1

Disciplina di bilancio

Articolo 14

Massimale di bilancio

1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

2.   Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.

Articolo 15

Rispetto del massimale

1.   Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro per le spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate nel limite di tale massimale e, in caso di applicazione degli articoli da 39 a 42, con gli eventuali adattamenti necessari.

2.   Le dotazioni degli Stati membri per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) 2021/2115, corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 16

Riserva agricola

1.   All'inizio di ciascun esercizio è istituita, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), una riserva agricola dell'Unione («la riserva») intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati e una risposta rapida in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola.

Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione. I fondi della riserva sono messi a disposizione, nell'esercizio o negli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare, per le seguenti misure:

a)

misure di stabilizzazione dei mercati agricoli di cui agli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013

2.   L'importo della riserva è pari a 450 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2023-2027, a meno che non sia iscritto un importo più elevato nel bilancio dell'Unione. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA.

Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, è possibile ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria conformemente all'articolo 17 del presente regolamento per integrare la riserva fino all'importo iniziale di cui al primo comma del presente paragrafo.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati per finanziare la riserva negli esercizi successivi fino all'anno 2027.

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo, istituita con regolamento (UE) n. 1306/2013, disponibile alla fine dell'esercizio 2022 è riportato all'esercizio 2023 senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e messo a disposizione nella misura necessaria per finanziare la riserva istituita con il presente articolo tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA. Eventuali stanziamenti della riserva per le crisi nel settore agricolo che rimangano disponibili dopo il finanziamento della riserva istituita con il presente articolo sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 17

Disciplina finanziaria

1.   La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e per il contributo finanziario dell'Unione ai pagamenti diretti di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento («tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano nel corrispondente sottomassimale per un determinato esercizio indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi e le misure specifiche di cui al primo comma del presente paragrafo superiori a 2 000 EUR per l'anno civile corrispondente. Ai fini del presente comma, l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115 si applica mutatis mutandis.

Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adeguamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

2.   Fino al 1o dicembre dell'anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adattare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3.   Nel caso in cui sia stata applicata la disciplina finanziaria, gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono utilizzati per finanziare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nella misura necessaria per evitare di applicare nuovamente la disciplina finanziaria.

Se gli stanziamenti da riportare conformemente al primo comma restano a disposizione e l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso rappresenta almeno lo 0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

4.   Gli importi stabiliti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, sono rimborsati dagli Stati membri ai beneficiari finali secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono applicare una soglia minima degli importi del rimborso per beneficiario finale. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102, che sono necessari per garantire l'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri e che integrano il presente regolamento con norme sul calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori.

Articolo 18

Procedura della disciplina di bilancio

1.   Se in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N risulta che l'importo di cui all'articolo 14 del presente regolamento rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio quando la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o dal Consiglio se la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

2.   La Commissione, nel momento in cui ritiene che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 14 del presente regolamento senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione, propone altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio quando la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o dal Consiglio se la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.   Se al termine dell'esercizio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 14, la Commissione:

a)

prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b)

entro il 28 febbraio dell'esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione relativo all'esercizio N;

c)

adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo l'importo che era disponibile per i pagamenti mensili;

d)

procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'esercizio N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettere a) e c), del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 19

Sistema di allarme e di monitoraggio

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 14 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che contiene una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Sezione 2

Finanziamento delle spese

Articolo 20

Pagamenti mensili

1.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari al finanziamento delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2.   Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 21

Modalità relative ai pagamenti mensili

1.   Fatti salvi gli articoli 53, 54 e 55, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.

2.   I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 39 a 42 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili che effettua in base a una dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 90, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati in conformità del paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103.

5.   La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro qualsiasi superamento dei massimali finanziari da parte di quest'ultimo.

Articolo 22

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 23

Spese connesse all'intervento pubblico

1.   Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia la misura interessata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

a)

il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b)

le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici;

c)

il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 24

Acquisizione di dati satellitari

L'elenco dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali autorità a rappresentarli.

La Commissione rimane proprietaria dei dati satellitari.

La Commissione può autorizzare organismi specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 25

Monitoraggio delle risorse agricole

1.   Le azioni finanziate a norma dell'articolo 7, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per:

a)

gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

b)

garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dei paesaggi agricoli e terreni agricoli in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

c)

condividere l'accesso a tali stime di cui alla lettera b), in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

d)

contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

e)

garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico.

2.   A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano:

a)

la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici;

b)

la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet;

c)

la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche;

d)

il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo; e

e)

l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici.

Se necessario, tali azioni sono effettuate in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

Articolo 26

Competenze di esecuzione relative agli articoli 24 e 25

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c);

b)

la procedura con cui le misure di cui agli articoli 24 e 25 sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati;

c)

il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO II

FEASR

Sezione 1

Disposizioni generali relative al FEASR

Articolo 27

Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1.   I pagamenti della partecipazione del FEASR di cui all'articolo 6 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 1, tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2.   Si applica l'articolo 110 del regolamento finanziario.

Sezione 2

Finanziamento del FEASR nell'ambito del piano strategico della PAC

Articolo 28

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese nell'ambito dei piani strategici della PAC è stabilita per ciascun piano strategico della PAC nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione a sostegno degli interventi del piano strategico della PAC da parte del FEASR.

Articolo 29

Impegni di bilancio

1.   La decisione di esecuzione della Commissione che approva un piano strategico della PAC costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. Tale decisione di esecuzione precisa la partecipazione annua.

2.   Gli impegni di bilancio dell'Unione nei confronti di ciascun piano strategico della PAC sono eseguiti in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, per ciascun piano strategico della PAC, gli impegni di bilancio relativi alla prima rata sono effettuati dopo l'adozione del piano strategico della PAC da parte della Commissione e la successiva notifica allo Stato membro interessato. Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono eseguiti dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Sezione 3

Contributo finanziario agli interventi di sviluppo rurale

Articolo 30

Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale

1.   Gli stanziamenti necessari a finanziare le spese di cui all'articolo 6 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2.   Il totale combinato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % della partecipazione del FEASR a ciascun piano strategico della PAC.

Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 31

Modalità del prefinanziamento

1.   Una volta adottata la decisione di esecuzione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)

nel 2023: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;

b)

nel 2024: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;

c)

nel 2025: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Se un piano strategico della PAC è approvato nel 2024 o successivamente, le rate degli anni precedenti sono versate immediatamente dopo tale approvazione.

2.   Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il piano strategico della PAC. Tale prefinanziamento è calcolato in base alle prime spese dichiarate per il piano strategico della PAC.

3.   Se in conformità dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR, non è versato né recuperato alcun prefinanziamento supplementare.

4.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

5.   L'importo totale del prefinanziamento è liquidato secondo la procedura di cui all'articolo 53 prima della chiusura del piano strategico della PAC.

Articolo 32

Pagamenti intermedi

1.   Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Questi sono calcolati applicando il tasso di partecipazione di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/2115 alle spese pubbliche effettuate per ciascun tipo di intervento, esclusi i pagamenti effettuati a partire dai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, di detto regolamento.

I pagamenti intermedi comprendono anche gli importi di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115..

2.   Nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi degli articoli da 39 a 42, la Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nell'esecuzione dei piani strategici della PAC.

3.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di spesa comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie accantonate per i contratti di garanzia, dall'autorità di gestione ai destinatari finali, o a beneficio dei destinatari finali di cui all'articolo 80, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di spesa che comprende spese per gli strumenti finanziari è presentata alle condizioni seguenti:

a)

l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al 30 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile impegnata negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

b)

l'importo incluso nelle successive dichiarazioni di spesa presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115. comprende le spese ammissibili di cui all'articolo 80, paragrafo 5 di tale regolamento.

5.   Gli importi versati conformemente al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo sono considerati anticipi ai fini dell'articolo 37, paragrafo 2. L'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, è liquidato dai conti della Commissione al più tardi nei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del pertinente piano strategico della PAC.

6.   La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le sia stata trasmessa una dichiarazione di spesa firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c);

b)

sia rispettato l'importo globale della partecipazione del FEASR assegnato a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC in questione;

c)

le siano stati trasmessi i documenti da presentare conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2;

7.   Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 6, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa è considerata non ammissibile.

8.   Fatti salvi gli articoli 53, 54 e 55, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

9.   Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai piani strategici della PAC e le trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, entro i termini fissati dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali periodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Le dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Riguardano anche gli importi di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, se le spese di cui all'articolo 86, paragrafo 3, di tale regolamento non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119, paragrafo 10, di tale regolamento non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso dei periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

10.   Se l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare, o di disaccordi, divergenze di interpretazione o altre incongruenze in relazione a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e degli atti della Commissione adottati a norma di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella suddetta richiesta in funzione della gravità del problema.

Il termine per i pagamenti intermedi di cui al paragrafo 8 può essere interrotto, per tutto o parte dell'importo per il quale è richiesto il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è inviata la richiesta di informazioni fino al ricevimento delle informazioni richieste e ritenute soddisfacenti. Lo Stato membro può decidere un'estensione del periodo di interruzione per un ulteriore periodo di tre mesi.

Se lo Stato membro non risponde alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o se da essa risulta che le norme applicabili non sono state rispettate o che si è fatto un uso improprio dei Fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma degli articoli da 39 a 42.

Articolo 33

Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC

1.   Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

2.   Il saldo è pagato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.

3.   Se, entro il termine fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del piano strategico della PAC, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 34.

Articolo 34

Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio per gli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non abbia ricevuto dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6, lettere a) e c), a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 3.

4.   Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

b)

la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sull'attuazione del piano strategico della PAC; le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte degli interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio di ogni anno per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.

5.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo in questione o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi dalla scadenza del termine ultimo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6.   In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente piano strategico della PAC è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro interessato presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra i tipi d'intervento. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni tipo d'intervento.

CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 35

Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 36

Divieto di doppio finanziamento

Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per il sostegno:

a)

da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione; o

b)

dal medesimo piano strategico della PAC.

L'importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 37

Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori

1.   Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti e se:

a)

sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione; o

b)

in merito ai tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115:

i)

corrispondono agli output comunicati; e

ii)

sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui al piano strategico della PAC pertinente.

2.   Il paragrafo 1, lettera b), punto i), non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 38

Rispetto delle scadenze di pagamento

1.   Se il diritto dell'Unione prevede scadenze di pagamento, i pagamenti versati da un organismo pagatore a un beneficiario anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile di esecuzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sulle circostanze e condizioni in cui i pagamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere ritenuti ammissibili in base al principio di proporzionalità.

Articolo 39

Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi

1.   La Commissione, se constata in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni, dichiarazioni e documenti di cui all'articolo 90 che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, riduce i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro interessato nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

2.   Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni, dichiarazioni e documenti di cui all'articolo 90 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all'articolo 38 non sono rispettate, ne informa lo Stato membro interessato, a quest'ultimo è data la possibilità di trasmettere le sue osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni in tale termine, oppure se la Commissione è giunta alla conclusione che la risposta fornita è chiaramente insufficiente, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

3.   Le riduzioni di cui al presente articolo fanno salvo l'articolo 53.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme procedurali e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 38. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 40

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale

1.   Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, entro le scadenze di cui all'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza pertinente.

Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 7 di tale articolo.

2.   La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50 % e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione che sospendono i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell'articolo 54, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente al più tardi mediante l'atto di esecuzione di cui all'articolo 54 relativamente all'anno per il quale i pagamenti sono stati sospesi. Tuttavia, se gli Stati membri dimostrano che sono state adottate le necessarie misure correttive, la Commissione può anticipare la revoca della sospensione con un atto di esecuzione distinto.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

5.   Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente articolo.

Articolo 41

Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale

1.   Quando, conformemente all'articolo 135, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione, lo Stato membro definisce tale piano d'azione, di concerto con la Commissione. Il piano d'azione comprende le misure correttive previste e chiari indicatori dei progressi unitamente ai termini entro i quali i progressi devono essere compiuti. Tali termini possono essere superiori a un esercizio finanziario.

Lo Stato membro interessato reagisce entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione di un piano d'azione.

Entro un termine di due mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato rispetta il piano d'azione, come accettato dalla Commissione, e i termini previsti per la sua esecuzione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2.   Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è stato modificato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui a suddetto paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dà luogo a una sospensione dei pagamenti prima dell'esame dell'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2026, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.

La sospensione dei pagamenti di cui al primo comma è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto.

La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) /2021/2115 o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio finanziario dallo Stato membro interessato in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi.

Se non si pone rimedio alla situazione entro la fine del dodicesimo mese successivo alla sospensione dei pagamenti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottarli, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.

Articolo 42

Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance

1.   In caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione chiede, se necessario, allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione contenente le misure correttive necessarie e chiari indicatori dei progressi. Tale piano d'azione è definito di concerto con la Commissione. Lo Stato membro interessato risponde entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione per valutare la necessità di un piano d'azione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2.   Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è stato attuato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui al suddetto paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo. Se le condizioni della sospensione persistono, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 55 si tiene conto degli importi sospesi.

3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

4.   Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 prendono in considerazione gli atti di esecuzione adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 43

Contabilità separata

1.   Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e il FEASR.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme circa l'obbligo definito al presente articolo e le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 44

Pagamento ai beneficiari

1.   Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono a che i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento siano versati integralmente ai beneficiari.

2.   Gli Stati membri provvedono a che i pagamenti nell'ambito degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, siano eseguiti al più presto il 1o dicembre e al più tardi il 30 giugno dell'anno civile successivo.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:

a)

anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;

b)

anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50 % nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 73 e 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che modificano il presente articolo mediante l'aggiunta di norme che autorizzino gli Stati membri a versare anticipi per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni specifiche per il versamento di anticipi, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio.

6.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza ed entro i limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, la Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione relativi all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 45

Entrate con destinazione specifica

1.   Sono considerate «entrate con destinazione specifica» ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario:

a)

per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 38, 54 e 55 del presente regolamento e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all'articolo 104 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 53 e 56 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell'Unione, interessi compresi;

b)

per le spese del FEAGA, gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli articoli 12 e 14 regolamento (UE) 2021/2115;

c)

gli importi corrispondenti a cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, esclusi gli interventi di sviluppo rurale, e in seguito incamerate; tuttavia, le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri;

d)

gli importi definitivamente ridotti conformemente all'articolo 41, paragrafo 2.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4.   Per il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica di cui al presente regolamento si applica mutatis mutandis l'articolo 113 del regolamento finanziario.

Articolo 46

Misure di informazione

1.   La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, inclusa la sua interazione con il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e lo sviluppo. Essa mira a informare i cittadini sulle sfide affrontate in ambito agricolo e alimentare, informare gli agricoltori e i consumatori, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere un modello agricolo dell'Unione più sostenibile e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Fornisce informazioni coerenti, basate su dati concreti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, e delinea le azioni di comunicazione previste nel piano strategico pluriennale della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

a)

programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

b)

attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Nell'esecuzione delle attività di cui al primo comma, lettera b), la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3.   La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario.

4.   Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 103, paragrafo 1.

5.   La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 47

Altri poteri della Commissione relativi al presente capo

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 per integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Se all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 del presente regolamento che integrano il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

b)

le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo IV

Liquidazione contabile

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 48

Approccio di audit unico

Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione in tale Stato membro. La Commissione informa tale Stato membro dei motivi per cui non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione in questione.

Articolo 49

Controlli della Commissione

1.   Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 o all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare se:

a)

le prassi amministrative rispettano le norme dell'Unione;

b)

le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;

c)

le spese corrispondenti alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 sono state effettuate e verificate secondo le norme applicabili dell'Unione;

d)

i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 12 e ai fini della sezione 2 del presente capo;

e)

l'organismo pagatore rispetta le condizioni minime per il riconoscimento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e se Stato membro applica correttamente le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4;

f)

lo Stato membro interessato attua il piano strategico della PAC di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115;

g)

i piani d'azione di cui all'articolo 42 sono attuati correttamente.

Le persone autorizzate dalla Commissione ad effettuare controlli per suo conto o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2.   La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 50

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento dell'Unione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, e che hanno un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC, sui sospetti casi di frode riscontrati nonché sulle azioni avviate ai sensi della sezione 3 del presente capo per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi. La Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni, le comunica al Parlamento europeo.

Articolo 51

Accesso ai documenti

1.   Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti e le relative informazioni a disposizione della Commissione.

Tali documenti e tali informazioni possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3.

Se tali documenti e tali informazioni sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

2.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organismi di certificazione.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sulle condizioni di conservazione dei documenti e delle informazioni di cui al presente articolo, compresi la forma e il periodo di conservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 52

Poteri della Commissione relativi ai controlli ai documenti e all'obbligo di informazione e cooperazione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che sono necessari per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, che integrano il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati Membri sono tenuti in forza del presente capo e con norme sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Liquidazione

Articolo 53

Relazione finanziaria annuale

1.   Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio pertinente e in base alle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e d), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 54 e 55.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 54

Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione

1.   Se alle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 10 del presente regolamento nonché all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio pertinente, che stabiliscono gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 55 del presente regolamento.

2.   La Commissione valuta gli importi che devono essere dedotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione conformemente all'articolo 134, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà modo allo Stato membro interessato di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze entro un termine che, se i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, e dell'articolo 12, paragrafo 2, sono stati presentati entro il termine stabilito, non è inferiore a 30 giorni.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 55

Procedura di conformità

1.   La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità del diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115 le esclusioni dal finanziamento dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano solo in caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri.

Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici della PAC e nelle disposizioni nazionali.

2.   La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità delle carenze rilevate. In tale contesto, tiene altresì conto del tipo di tali carenze, nonché del danno finanziario arrecato all'Unione.

3.   Prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le risultanze della Commissione e le osservazioni a tali risultanze da parte dello Stato membro interessato sono notificate tra le due parti mediante comunicazioni scritte, in seguito alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo, lo Stato membro interessato può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. La procedura è svolta da un organo di conciliazione. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni contenute nella relazione prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4.   Il rifiuto del finanziamento non riguarda:

a)

le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;

b)

le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;

c)

le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.

5.   Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a)

aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE;

b)

infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

c)

mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, sulle scadenze da rispettare, nonché sulla procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo, e sulla costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell’organo di conciliazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 3

Recuperi per inosservanza

Articolo 56

Disposizioni specifiche per il FEAGA

1.   Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui ai piani strategici della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono dare istruzioni all'organismo pagatore, in qualità di organismo responsabile per il recupero del debito, di dedurre qualsiasi debito pendente di un beneficiario dai pagamenti futuri allo stesso.

3.   All'atto dell'accredito al bilancio dell'Unione degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo casi di inosservanza imputabili alle amministrazioni o altri organismi ufficiali.

Articolo 57

Disposizioni specifiche per il FEASR

1.   Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC. Tuttavia, gli Stati membri possono riutilizzare interamente i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito dei loro piani strategici della PAC e non possono riassegnarli a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato in seguito a un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, conformemente al presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, per gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060, il contributo soppresso in seguito a un'inosservanza isolata può essere reimpiegato nell'ambito dello stesso strumento finanziario alle condizioni seguenti:

a)

se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/1060, solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b)

se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del fondo specifico come definito all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito di un fondo di partecipazione quale definito all'articolo 2, punto 20), del medesimo regolamento, unicamente a favore di altri fondi specifici.

Articolo 58

Competenze di esecuzione relative alla possibile compensazione degli importi e alle forme delle notifiche

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla possibile compensazione degli importi derivanti dal recupero dei pagamenti indebiti nonché sulle forme delle notifiche e comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

TITOLO IV

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

CAPO I

Norme generali

Articolo 59

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   Nell'ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37. Tali atti e misure sono intese in particolare a:

a)

accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;

b)

garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure;

c)

prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d)

imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e)

recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

Gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione.

Per aiutare gli Stati membri a tale riguardo, la Commissione mette a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi presentati dai progetti, dai beneficiari, dai contraenti e dai contratti, garantendo nel contempo un onere amministrativo minimo e un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale strumento di estrazione dei dati può essere utilizzato anche per evitare l'elusione delle norme di cui all'articolo 62. Entro il 2025 la Commissione presenta una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati riguardanti gli indicatori.

4.   Gli Stati membri assicurano che i beneficiari dal FEAGA e dal FEASR forniscano loro le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

5.   Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata.

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni se:

a)

l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;

b)

l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

c)

l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

6.   Nei rispettivi sistemi di gestione e controllo gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

7.   Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l'effettivo esame delle denunce concernenti il FEAGA e il FEASR e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che ricadono nell'ambito dei loro piani strategici della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami. La Commissione provvede affinché sia dato un seguito adeguato alle denunce che le sono presentate direttamente. Se la Commissione trasmette una denuncia a uno Stato membro e lo Stato membro non agisce per darvi seguito entro il termine fissato dalla Commissione, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che lo Stato membro rispetti gli obblighi che gli incombono a norma del presente paragrafo.

8.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate e azioni intraprese a norma dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a:

a)

le procedure, i termini, lo scambio di informazioni, i requisiti per lo strumento di estrazione dei dati e le informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4;

b)

le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 60

Norme sullo svolgimento dei controlli

1.   I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati, tra l’altro, ai settori in cui il rischio di errori è più alto.

Gli Stati membri assicurano lo svolgimento del livello di controlli necessario ad una gestione efficiente dei rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. L'autorità pertinente costituisce il campione per i controlli a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale e una parte basata sul rischio.

2.   I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 sono svolti solo a livello del fondo di partecipazione e dei fondi specifici nonché, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 necessari per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, che integrano il presente regolamento, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, con disposizioni su requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (UE) n. 952/2013.

4.   Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione agricola, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare:

a)

per la canapa di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

b)

per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

c)

nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

d)

le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato;

e)

altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 61

Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici

Qualora l'inosservanza riguardi norme dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità.

Gli Stati membri provvedono a che la legittimità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Articolo 62

Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 63

Compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo

Ai fini dell'applicazione degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali interventi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda:

a)

il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

b)

i controlli.

Articolo 64

Cauzioni

1.   Qualora lo preveda la legislazione agricola, gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2.   Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme che assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e che:

a)

specificano il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

b)

individuano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

c)

stabiliscono le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

d)

stabiliscono le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

e)

stabiliscono le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni e il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche, nonché, nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

b)

le procedure per lo svincolo della cauzione;

c)

le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 65

Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo

1.   In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»).

2.   Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

3.   Nella misura necessaria, si ricorre al sistema integrato anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE)2021/2115.

4.   Ai fini del presente capo, s'intende per:

a)

«domanda geospaziale», un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;

b)

«sistema di monitoraggio delle superfici», una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;

c)

«sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

d)

«parcella agricola», un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115;

e)

«sistema d'informazione geografica», un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;

f)

«sistema di domanda automatica», un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri e sono messi a disposizione del beneficiario ove necessario.

Articolo 66

Elementi del sistema integrato

1.   Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a)

un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

b)

un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;

c)

un sistema di monitoraggio delle superfici;

d)

un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

e)

un sistema di controllo e di sanzioni;

f)

se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

g)

se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

2.   Il sistema integrato fornisce le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Il sistema integrato funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica. Se del caso, i sistemi d'informazione geografica consentono tale scambio e integrazione di dati su parcelle agricole in zone protette e designate delimitate che siano state stabilite in conformità della legislazione dell'Unione di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115, quali le zone Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32), nonché sugli elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115.o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento.

4.   Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all’attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e, ove richiesto da un altro Stato membro, si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.

Articolo 67

Conservazione e condivisione dei dati

1.   Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.

I dati utilizzati per il sistema di monitoraggio delle superfici possono essere conservati come dati grezzi su un server esterno alle autorità competenti. Tali dati sono conservati su un server per almeno tre anni.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nell'anno 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall'anno di adesione.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.

2.   Gli Stati membri possono applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 a livello regionale a condizione che i suddetti requisiti e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano uniformi nell'insieme del territorio dello Stato membro e consentano l'aggregazione dei dati a livello nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini della direttiva n. 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) o per il monitoraggio delle politiche dell'Unione, siano condivisi gratuitamente tra le autorità pubbliche e messi a disposizione del pubblico a livello nazionale. Gli Stati membri forniscono altresì alle istituzioni e agli organismi dell'Unione l'accesso a tali serie di dati.

4.   Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), siano condivisi gratuitamente tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e, se necessario, altre autorità nazionali responsabili della produzione di statistiche europee.

5.   Gli Stati membri limitano, a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa.

6.   Gli Stati membri dispongono i loro sistemi in maniera da garantire ai beneficiari accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano, per quanto concerne i terreni che utilizzano o intendono utilizzare, al fine di consentire loro di presentare domande accurate.

Articolo 68

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000.

2.   Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:

a)

identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

c)

consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento;

3.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.

Articolo 69

Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali

1.   Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

2.   Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono la presentazione di una domanda.

3.   Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo con informazioni ottenute dai sistemi di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera g), e agli articoli 68, 70, 71 e 73 o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente.

4.   Gli Stati membri possono istituire un sistema di domanda automatica e decidere a quali delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2 esso si applica.

5.   Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema di domanda automatica, istituisce un sistema che consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base delle informazioni esistenti contenute nelle banche dati informatiche ufficiali. Se è intervenuta una modifica, tale informazioni esistenti devono essere integrate, se necessario, a riflettere tale cambiamento. Tali informazioni esistenti e le informazioni supplementari disponibili tramite il sistema di domanda automatica sono confermate dal beneficiario.

6.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di domanda geospaziale secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.

Articolo 70

Sistema di monitoraggio delle superfici

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici che è operativo a decorrere dal 1o gennaio 2023. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Entro il 1o gennaio 2024 tuttavia un sistema di monitoraggio delle superfici è pienamente operativo in tutti gli Stati membri.

2.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.

Articolo 71

Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 72

Sistema di controllo e di sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Articolo 73

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Articolo 74

Poteri delegati della Commissione relativa al sistema integrato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102, che sono necessari a garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, e che integrano il presente regolamento con:

a)

norme sulla valutazione della qualità di cui agli articoli 68, 69 e 70;

b)

norme riguardanti il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di identificazione dei beneficiari e il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 68, 71 e 73.

Articolo 75

Competenze di esecuzione relative agli articoli 68, 69 e 70

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)

le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;

ii)

le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70;

b)

caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO III

Controllo delle operazioni

Articolo 76

Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo

1.   Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali delle entità, o dei loro rappresentanti («imprese»), che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del FEAGA, al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente.

2.   Il presente capo non si applica agli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo e nel titolo III, capo III, del regolamento (UE)2021/2115.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a controlli ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo.

3.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«documento commerciale», l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché tali documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b)

«terzi», ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 77

Controlli ad opera degli Stati membri

1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.   Laddove opportuno, i controlli previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 78.

3.   L'organismo o gli organismi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

4.   Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono sottoposte a controlli in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro piano di controllo annuale previsto all'articolo 80, paragrafo 1.

5.   I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

Articolo 78

Controlli incrociati

1.   L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:

a)

raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b)

se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

c)

raffronto con la contabilità dei flussi finanziari che determinano o derivano dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;

d)

verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.

2.   Se le imprese hanno l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità della normativa unionale o nazionale, il controllo di tale contabilità comprende, laddove opportuno, il raffronto con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.

3.   Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

4.   I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

5.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 79

Assistenza reciproca

Gli Stati membri si prestano, a richiesta, reciproca assistenza per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

a)

se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b)

se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

Articolo 80

Pianificazione e relazioni

1.   Gli Stati membri elaborano piani di controllo da effettuare conformemente all'articolo 77 nel periodo di controllo successivo.

2.   Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

il piano di controllo di cui al paragrafo 1 nonché il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;

b)

una relazione dettagliata sull'applicazione del presente capo per il precedente periodo di controllo, compresi i risultati degli eventuali controlli effettuati a norma dell'articolo 79.

3.   I piani di controllo e relative modifiche redatti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha informato gli Stati membri delle sue osservazioni entro un termine di otto settimane.

Articolo 81

Accesso all'informazione e controlli della Commissione

1.   Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.   I controlli di cui all'articolo 77 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli, ma non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli ufficiali degli Stati membri. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.   Fatte salve le disposizioni dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96, (UE, Euratom) n. 883/2013 e (UE) 2017/1939, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato membro richiedente si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 82

Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

a)

l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 77 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli;

b)

l'esecuzione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 79;

c)

il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e di ogni altra notifica necessaria nell'ambito del presente capo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO IV

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 83

Sistema di controllo della condizionalità

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 da parte delle categorie di beneficiari seguenti:

a)

i beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

i beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

i beneficiari che ricevono sostegno ai sensi del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

2.   Gli Stati membri che applicano l'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 possono istituire un sistema di controllo semplificato:

a)

per i beneficiari che ricevono pagamenti a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 oppure

b)

per i piccoli agricoltori, determinati dagli Stati membri a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115, che non hanno fatto domanda per tali pagamenti.

Qualora non applichi l'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115., uno Stato membro può istituire un sistema di controllo semplificato per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 5 ettari di superficie agricola dichiarati a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.

I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Gli Stati membri procedono ad un riesame annuale dei sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 alla luce dei risultati ottenuti.

5.   Ai fini del presente capo s'intende per:

a)

«requisito», ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;

b)

«atto giuridico», ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

«ripetizione dell'inosservanza», l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

6.   Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri:

a)

includono controlli in loco intesi a verificare se i beneficiari adempiono agli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

possono decidere, secondo requisiti, norme, atti giuridici e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli, compresi i controlli amministrativi, svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto giuridico o settore di condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);

c)

laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici ovvero altre pertinenti tecnologie in grado di assisterli nell'effettuazione dei controlli in loco di cui alla lettera a);

d)

stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi che:

i)

tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione, del rischio intrinseco di inosservanza e, se del caso, della partecipazione dei beneficiari ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115

ii)

includono una componente casuale e

iii)

provvedono a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari di cui al paragrafo 1, del presente articolo;

e)

per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (35), considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

f)

quando utilizzano il sistema di controllo semplificato di cui al paragrafo 2, possono decidere di escludere dai controlli in loco di cui alla lettera a) del presente paragrafo la verifica dell'adempimento agli obblighi di cui a detta lettera, laddove si possa dimostrare che eventuali casi di inosservanza da parte dei beneficiari interessati non avrebbero conseguenze significative sul conseguimento degli obiettivi degli atti giuridici e delle norme interessati.

Articolo 84

Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;

b)

l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Nei sistemi di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)

includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola, di azienda agricola, o di parti di esse durante l'anno civile o gli anni in questione; tali norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari;

b)

in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa a un beneficiario per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza accertata e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;

c)

provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

i)

l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;

ii)

l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Ai fini del primo comma, lettera a), per «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente.

3.   L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legittimità e sulla regolarità delle spese alle quali si applica.

Articolo 85

Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa

1.   Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 84 si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni amministrative si basano sui controlli effettuati conformemente all'articolo 83, paragrafo 6.

2.   Come regola generale, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora l'inosservanza non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati — o qualora produca conseguenze insignificanti —, non si applicano sanzioni amministrative.

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di sensibilizzazione per fare in modo che i beneficiari siano informati in merito all’inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include anche gli specifici servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, il ricorso ai quali può essere reso obbligatorio per i beneficiari interessati.

4.   Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare una riduzione percentuale inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Qualora l'inosservanza abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, si applica una riduzione percentuale più alta di quella prevista nel paragrafo 2.

6.   Nel caso la stessa inosservanza persista o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni civili consecutivi, come regola generale la percentuale di riduzione è pari al 10 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1. Ulteriori ripetizioni della medesima inosservanza senza giustificato motivo da parte del beneficiario sono considerate casi di inosservanza intenzionale.

In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

7.   Per garantire parità di condizioni per gli Stati membri nonché l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni amministrative ai sensi del presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

Articolo 86

Importi risultanti dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85.

CAPO V

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 87

Sistema di controllo della condizionalità sociale

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 che non abbiano rispettato le norme relative alla condizionalità sociale elencate all'allegato IV di tale regolamento.

A tal fine gli Stati membri sfruttano i rispettivi sistemi vigenti di controllo e attuazione nell'ambito della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro per assicurare che i beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, osservino gli obblighi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Gli Stati membri assicurano una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori, dall'altro, il cui ruolo consiste nell’eseguire i pagamenti e nell’applicare le sanzioni a titolo del meccanismo di condizionalità sociale.

Articolo 88

Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità sociale

1.   In virtù del sistema di cui all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, i casi di inosservanza in merito ai quali le autorità o gli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, hanno preso decisioni esecutive sono notificati all'organismo pagatore almeno una volta all'anno. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione. Onde realizzare tale valutazione, gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi sistema nazionale vigente di classificazione delle sanzioni in materia di lavoro. La notifica all'organismo pagatore rispetta l'organizzazione interna, i compiti e le procedure delle autorità o degli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La notifica all'organismo pagatore è trasmessa esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;

b)

l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

2.   Nei loro sistemi di sanzione amministrative di cui all’articolo 87, paragrafo 1, gli Stati membri:

a)

possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;

b)

provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

i)

l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

ii)

l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

3.   L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legittimità e sulla regolarità delle spese alle quali si applica.

Articolo 89

Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa

1.   Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza si è verificata. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, in linea con la valutazione fornita dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2. Le sanzioni amministrative comminate sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 85, paragrafi 2, 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative.

2.   Per garantire parità di condizioni per gli Stati membri nonché l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni amministrative ai sensi del presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Trasmissione delle informazioni

Articolo 90

Comunicazione di informazioni

1.   Oltre ai loro obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a)

per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento designati e riconosciuti:

i)

l'atto di riconoscimento e, se del caso, l’atto di designazione;

ii)

la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento designato e riconosciuto);

iii)

ove rilevante, la revoca del loro riconoscimento;

b)

per gli organismi di certificazione:

i)

la denominazione;

ii)

l’indirizzo;

c)

per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

i)

le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento designato e riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii)

per quanto riguarda il FEAGA, la stima del fabbisogno finanziario e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii)

la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti.

2.   Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo IV, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 91

Riservatezza

1.   Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2.   Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo IV, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 92

Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

la forma, il contenuto, la periodicità, le scadenze e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)

le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii)

la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori;

iii)

le relazioni di certificazione dei conti;

iv)

i nomi e i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento designati e riconosciuti e degli organismi di certificazione designati;

v)

le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

vi)

le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi di sviluppo rurale;

vii)

le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 59;

b)

le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c)

la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di tale comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO II

Uso dell'euro

Articolo 93

Principi generali

1.   Gli importi indicati nelle decisioni di esecuzione della Commissione che approvano i piani strategici della PAC, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2.   I prezzi e gli importi fissati nella legislazione agricola sono espressi in euro.

Tali prezzi e importi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 94

Tasso di cambio e fatto generatore

1.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono nella loro moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 93, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2.   Il fatto generatore del tasso di cambio è:

a)

l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

b)

il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3.   Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla BCE nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.

4.   Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità del presente capo.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da usare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

b)

analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;

c)

concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;

d)

realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni di spesa e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 95

Misure di salvaguardia e deroghe

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2.   Qualora pratiche monetarie eccezionali relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con deroghe al presente capo, in particolare nei casi in cui uno Stato membro:

a)

ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

b)

abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischi di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 96

Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1.   Uno Stato membro che non ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2.   Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare di cui al paragrafo 1 prima che le stesse entrino in vigore. Tali misure non possono essere applicate senza che la Commissione abbia notificato il proprio accordo.

CAPO III

Relazioni

Articolo 97

Relazione finanziaria annuale

Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.

CAPO IV

Trasparenza

Articolo 98

Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari

1.   Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 e a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR, nonché, se del caso, delle informazioni sui gruppi ai quali partecipano i beneficiari conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del presente regolamento, come fornite da tali beneficiari in conformità dell'articolo 59, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Se pertinente, l'articolo 49, paragrafo 3, lettere a), b), da d) a j) e l), e l'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano ai beneficiari del FEASR e del FEAGA. L'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera e), di tale regolamento è limitata allo scopo dell'operazione. L'articolo 49, paragrafo 3, lettera k), di tale regolamento si applica al FEASR.

3.   Ai fini del presente articolo s'intende per:

a)

«operazione», misura, settore o tipo di intervento;

b)

«costo totale dell'operazione», gli importi dei pagamenti corrispondenti a ogni misura, settore o tipo di intervento finanziati dal FEAGA o dal FEASR, percepiti da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato; per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti ai tipi di intervento finanziati dal FEASR, gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, comprendente sia il contributo dell'Unione che il contributo nazionale;

c)

«indicatore di ubicazione o geolocalizzazione dell'operazione», il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune.

4.   Ogni Stato membro pubblica le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2021/1060 su un sito internet unico. Tali informazioni restano disponibili per due anni dalla loro pubblicazione iniziale.

Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Articolo 99

Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 98 e che tali dati possono essere trattati dagli organi di audit e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dal suddetto regolamento e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 100

Competenze di esecuzione relative alla trasparenza

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, settore o tipo di intervento, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 98 e 99;

b)

norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 99;

c)

norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO V

Protezione dei dati personali

Articolo 101

Trattamento e protezione dei dati personali

1.   Fatti salvi gli articoli, 98 e 99 e 100, gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, capi III e IV, al titolo IV e al titolo V, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tali finalità.

2.   I dati personali, laddove sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, nonché a fini statistici, devono essere resi anonimi.

3.   I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

TITOLO VI

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 102

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafi 4 e 5, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 6, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 74, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 7, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 94, paragrafi 5 e 6, all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 105 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafi 4 e 5, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 6, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 74, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 7, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 94, paragrafi 5 e 6, all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 105 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 2, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 1, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'articolo 60, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'articolo 74, dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 7, dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'articolo 94, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 105 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 103

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal «comitato dei Fondi agricoli». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini degli articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) 2021/2115. e dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 104

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è abrogato.

Tuttavia:

a)

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi:

i)

in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2022 e anteriormente;

ii)

per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;

iii)

per i regimi di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e

iv)

per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alle altre misure della PAC di cui al titolo II, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 attuate prima del 1 gennaio 2023;

c)

l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione (37);

d)

il regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese relative agli impegni giuridici di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE)2021/2115. L'articolo 31 del presente regolamento, tuttavia, si applica alle spese comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE)2021/2115 e a tal fine è considerato un tipo di intervento.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento, al regolamento (UE) 2021/2115 e al regolamento (UE) n. 1308/2013 e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 105

Disposizioni transitorie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 necessari per garantire l'agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'articolo 104 del presente regolamento, a quelle previste dal presente regolamento, che integrano il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 106

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia, l'articolo 16 si applica alle spese effettuate dal 16 ottobre 2022 per quanto riguarda il FEAGA.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

J. VRTOVEC


(1)  GU C 41 dell'1.2.2019, pag. 1.

(2)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214.

(3)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2021.

(5)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 and (UE) n. 1307/2013 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(13)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(15)  Si vedano in particolare: sentenza della Corte del 6 dicembre 1989 nella causa C-329/88, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, ECLI:UE:C:1989:618; sentenza della Corte del 1o giugno 1994 nella causa C-317/92, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, ECLI:UE:C:1994:212; sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2009 nella causa C-562/07, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, ECLI:UE:C:2009:614; sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 14 settembre 1995 nella causa T-571/93, Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants e Starfruit Cie contro Commissione delle Comunità europee, ECLI:UE:T:1995:163; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 maggio 2009 nella causa C-531/06, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, ECLI:UE:C:2009:315.

(16)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(17)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(18)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2021, De Ruiter vof v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-361/19, ECLI:EU:C:2021:71.

(19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(21)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(26)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(27)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(30)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(31)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(32)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(33)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).

(35)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

(36)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(37)  Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Presente regolamento

Regolamento (UE) 2021/2115

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articoli 2 e 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9

Articolo 7, paragrafi 4 e 5

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 37, lettera a)

Articolo 11

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 15

Articolo 25

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 28

Articolo 33

Articolo 29

Articolo 34

Articolo 30

Articolo 35

Articolo 31

Articolo 36

Articolo 32

Articolo 37

Articolo 33

Articolo 38

Articolo 34

Articolo 39

Articolo 35

Articolo 40

Articolo 38

Articolo 41

Articolo 39

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 45

Articolo 44

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 46

Articolo 43, paragrafo 2, e Articolo 47

Articolo 47

Articolo 49

Articolo 48

Articolo 50

Articolo 49

Articolo 51 paragrafi 1 e 2

Articolo 50

Articolo 51, paragrafo 3, e Articolo 52

Articolo 51

Articolo 53

Articolo 52

Articolo 55

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 62

Articolo 61

Articolo 63

Articolo 62

Articolo 60

Articolo 63, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi da 2 a 5

Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 61

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 64

Articolo 67

Articolo 65

Articolo 68

Articolo 66

Articolo 69, paragrafo 1, primo comma

Articolo 67, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 69, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 69, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 67, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 69, paragrafo 2

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 70

Articolo 68

Articolo 71

Articolo 73

Articolo 72

Articolo 69

Articolo 73

Articolo 71

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 72

Articolo 74, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 75

Articolo 44, paragrafi 2, 3 e 5

Articolo 76

Articolo 74

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 75

Articolo 79

Articolo 76

Articolo 80

Articolo 77, paragrafi 1, 2 e 5

Articolo 81

Articolo 78, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 82, paragrafi 1 e 2

Articolo 78, paragrafi 4 e 5

Articolo 82, paragrafi 3 e 4

Articolo 83, paragrafo 1

Articolo 79

Articolo 83, paragrafi 2 e 3

Articolo 84, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 80

Articolo 84, paragrafo 5

Articolo 84, paragrafo 6

Articolo 77, paragrafo 4

Articolo 85 paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 83

Articolo 85, paragrafo 2

Articolo 77, paragrafo 3

Articolo 86, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 86, paragrafo 2

Articolo 87

Articolo 81

Articolo 88

Articolo 82

Articolo 89

Articolo 90 bis

Articolo 90

Articolo 116 bis

Articolo 91

Articolo 12

Articolo 92

Articolo 12

Articolo 93

Articolo 12

Articolo 94

Articolo 14

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 83

Articolo 97

Articolo 84

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 85

Articolo 100

Articolo 86

Articolo 101, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 2

Articolo 85, paragrafo 7

Articolo 102

Articolo 90

Articolo 103

Articolo 91

Articolo 104

Articolo 92

Articolo 105

Articolo 93

Articolo 106

Articolo 94

Articolo 107

Articolo 95

Articolo 108

Articolo 96

Articolo 109

Articolo 97

Articolo 110

Articolo 128

Articolo 111

Articolo 98, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 112

Articolo 98, paragrafo 4

Articolo 113

Articolo 99

Articolo 114

Articolo 100

Articolo 115

Articolo 102

Articolo 116

Articolo 103

Articolo 117

Articolo 101

Articolo 118

Articolo 119

Articolo 104

Articolo 119 bis

Articolo 120

Articolo 105

Articolo 121

Articolo 106

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato


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