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Document 32022R0127

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

C/2021/9119

OJ L 20, 31.1.2022, p. 95–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 20/95


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/127 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 23, paragrafo 2, l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 40, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 4, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 64, paragrafo 3, l’articolo 76, paragrafo 2, e l’articolo 94, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l’altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l’uso dell’euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli organismi pagatori possono essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione. Tali criteri devono riguardare quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno che un’autorità competente a livello ministeriale sia responsabile per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 di tale regolamento. È opportuno che gli organismi di coordinamento siano riconosciuti dagli Stati membri solo se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione e dall’autorità competente. Tali criteri dovrebbero riguardare i compiti specifici dell’organismo di coordinamento in riferimento al trattamento delle informazioni di carattere finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

(4)

Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell’adempimento di taluni obblighi relativi all’intervento pubblico. Tuttavia, l’esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti, può essere delegata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.

(5)

La normativa agricola dell’Unione fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e degli interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e disciplinati nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al finanziamento dell’Unione. Tuttavia l’analisi rileva che in numerosi casi i pagamenti tardivi degli aiuti da parte degli Stati membri sono dovuti a controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Pertanto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento.

(6)

I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere pertanto prevista nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.

(7)

La Commissione effettua pagamenti a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi, a norma degli articoli 21 e 32 del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.

(8)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), se il bilancio dell’Unione non è stato approvato entro l’inizio dell’esercizio finanziario, le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito dei pagamenti mensili o intermedi successivi.

(9)

È opportuno prevedere che la Commissione, una volta informati gli Stati membri interessati, possa rinviare l’indennizzo della spesa e le entrate con destinazione specifica per i successivi pagamenti mensili nel caso si verifichi un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste o vi siano discrepanze che necessitano di ulteriori chiarimenti dagli Stati membri.

(10)

È necessario stabilire requisiti aggiuntivi per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e registrati nel conto degli organismi pagatori, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore o dell’organismo di coordinamento accreditato.

(11)

Nei casi in cui il tasso di cambio per il fatto generatore non è stato fissato nella normativa dell’Unione, è necessario stabilire requisiti per il tasso di cambio che gli Stati membri che non hanno adottato l’euro devono applicare nella propria dichiarazione di spesa e ai fini della liquidazione finanziaria e della verifica dell’efficacia dell’attuazione per le entrate con destinazione specifica derivanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero.

(12)

Nel quadro della verifica dell’efficacia dell’attuazione è opportuno stabilire norme relative ai criteri di giustificazione che lo Stato membro interessato deve prevedere e la metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

(13)

Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l’obbligo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e garantire un’efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all’articolo 55 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l’ammontare della rettifica. È opportuno inoltre stabilire le modalità di accredito al FEAGA e al FEASR dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.

(14)

Ai sensi delle norme specifiche di ammissibilità per il pagamento specifico per il cotone stabilite al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e per il sostegno al prepensionamento di cui all’articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento, occorre valutare i casi di inosservanza nel quadro di una procedura di conformità che esamini la conformità alla legittimità e alla regolarità a livello di beneficiario.

(15)

Nel nuovo modello di attuazione verrà valutata la conformità dei sistemi degli Stati membri alle norme dell’Unione e, nei casi di gravi carenze nei sistemi di governance, la Commissione proporrà l’esclusione di talune spese dal finanziamento dell’Unione nell’ambito di una procedura di conformità. La valutazione non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali. Poiché la valutazione avviene a livello di sistemi, la proposta di esclusione dal finanziamento dell’Unione dovrebbe basarsi su rettifiche forfettarie. Laddove le specifiche circostanze lo consentano, gli Stati membri potrebbero tuttavia fornire un calcolo dettagliato o estrapolato del rischio per il FEAGA e il FEASR, che la Commissione valuterà nell’ambito della procedura di conformità.

(16)

Numerose disposizioni della normativa agricola dell’Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.

(17)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tuttavia è opportuno che l’articolo 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l’articolo 13 di tale regolamento continuino ad essere applicati all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ai programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), mentre l’articolo 13 di tale regolamento dovrebbe continuare a essere applicato ai recuperi in corso avviati conformemente all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(18)

Ai fini della corretta attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso dovrebbe essere riconosciuto con le nuove responsabilità prima del 1o gennaio 2023.

(19)

Infine, in considerazione del punto 31 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», la Commissione ritiene che sussista un collegamento sostanziale fra i poteri di cui al regolamento (UE) 2021/2116 relativo alle norme sul riconoscimento degli organismi pagatori, sulla gestione finanziaria, sulla liquidazione e sulle cauzioni, e che vi sia un’interconnessione fra di essi nella gestione quotidiana della spesa per la PAC. È pertanto opportuno fissare tali norme nello stesso atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1

Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori

1.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al presente paragrafo e soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:

a)

per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l’effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili;

b)

la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 (8), (UE) n. 229/2013 (9), (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

d)

l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;

e)

la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;

f)

l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.

2.   Per essere riconosciuti gli organismi pagatori devono inoltre disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I, relativi ai seguenti aspetti:

a)

ambiente interno;

b)

attività di controllo;

c)

informazione e comunicazione;

d)

monitoraggio.

3.   Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.

Articolo 2

Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento

1.   In caso di riconoscimento di più di un organismo pagatore, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato riconosce come organismi di coordinamento i dipartimenti o gli organismi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale Stato membro decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.

2.   Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve garantire che:

a)

le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;

b)

la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell’ambito del parere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione;

c)

le dichiarazioni alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della trasmissione;

d)

esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;

e)

le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato elettronico.

3.   Per poter essere riconosciuto, un organismo di gestione dispone di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, che soddisfa i requisiti stabiliti dall’organismo competente in merito alle procedure applicate e in particolare i criteri di informazione e comunicazione di cui all’allegato II.

4.   Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo di coordinamento.

Articolo 3

Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico

1.   Gli organismi pagatori di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell’allegato III del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate in tale allegato.

Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in relazione alle misure di intervento pubblico ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.D, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.

2.   Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all’ammasso pubblico:

a)

affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»);

b)

incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.

Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene nell’ambito dei contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell’allegato IV.

3.   Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:

a)

tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;

b)

tenere aggiornato l’elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;

c)

tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;

d)

tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;

e)

effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;

f)

effettuare durante tutto l’anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, ma tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;

g)

effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’articolo 4.

Se in uno Stato membro la gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al primo comma, lettere a) e d), sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

4.   Gli organismi pagatori garantiscono:

a)

che i prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all’anno;

b)

l’integrità delle scorte d’intervento.

5.   Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:

a)

dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;

b)

delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

Se si verificano le situazioni di cui al primo comma la Commissione adotta le decisioni del caso:

a)

per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

6.   Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell’Unione, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.

7.   Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.

Articolo 4

Inventario

1.   Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell’Unione.

Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato V.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 5

Inosservanza del termine ultimo di pagamento

1.   I pagamenti a un beneficiario eseguiti dopo l’ultima data possibile del pagamento possono essere ritenuti ammissibili nelle circostanze e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Se le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell’articolo 6 per gli interventi di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 pagate successivamente al termine stabilito dalla normativa dell’Unione sono pari al limite del 5 % o inferiori alle spese pagate prima dei termini per il FEAGA o il FEASR rispettivamente, non si applica alcuna riduzione dei pagamenti mensili o intermedi.

Quando le spese del FEAGA o del FEASR pagate oltre i termini stabiliti dalla normativa dell’Unione superano il limite del 5 % per il FEAGA e il FEASR rispettivamente, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:

a)

per le spese del FEAGA:

i)

le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %;

ii)

le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;

iii)

le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %;

iv)

le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %;

v)

le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %;

b)

per le spese del FEASR:

i)

le spese effettuate tra il 1o luglio e il 15 ottobre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;

ii)

le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;

iii)

le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.

3.   In deroga al paragrafo 2, si applicano le condizioni riportate di seguito:

a)

se per le spese per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti o le spese del FEASR il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato pienamente applicato ai pagamenti effettuati con riferimento all’anno civile N non oltre il 15 ottobre dell’anno N+1 per il FEAGA e non oltre il 31 dicembre dell’anno N+1 per il FEASR e il residuo del limite supera il 2 %, tale residuo è ridotto al 2 %;

b)

durante l’esercizio finanziario N+1, i pagamenti per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013, con riferimento all’anno civile N-1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale degli interventi sotto forma di pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N+1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, non supera il massimale di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per l’anno civile N, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, di tale regolamento;

c)

le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.

Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per taluni interventi o misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli.

Tuttavia il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).

5.   Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e della procedura di conformità di cui all’articolo 55 di tale regolamento.

Articolo 6

Inosservanza della prima data possibile di pagamento

Per quanto concerne le spese del FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa dell’Unione, tale spesa è ritenuta ammissibile al finanziamento dell’Unione. Eventuali spese versate superiori a tale importo massimo sono inammissibili al finanziamento dell’Unione tranne in casi debitamente giustificati, in cui per determinati interventi o misure si verificano condizioni di gestione eccezionali o per cui gli Stati membri forniscono motivazioni giustificate. In tali casi, le spese versate superiori all’importo massimo sono ammissibili al finanziamento dell’Unione previa riduzione del 10 %.

La corrispondente riduzione è presa in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 7

Compensazione da parte degli organismi pagatori

1.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 la Commissione stabilisce il saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione mensile delle spese, diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio.

2.   Gli importi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.

3.   Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell’ambito del piano strategico della PAC dello Stato membro di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

4.   Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione finanziaria annuale possono essere riutilizzati nell’ambito del FEASR e sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.

5.   Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.

Articolo 8

Adozione tardiva del bilancio dell’Unione

1.   Se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2116 e i pagamenti intermedi di cui all’articolo 32 di tale regolamento sono effettuati in proporzione agli stanziamenti autorizzati per capitolo limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro rispettivamente per il FEAGA e il FEASR, e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti successivi.

2.   Per il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2116, le prime rate annuali dopo l’adozione dei piani strategici della PAC degli Stati membri rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio per le successive rate annuali sono assunti secondo l’ordine dei piani strategici della PAC degli Stati membri che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i piani strategici della PAC degli Stati membri nel caso in cui gli stanziamenti di impegno siano limitati. Il saldo residuo per tali piani è impegnato sono una volta che si saranno resi disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.

Articolo 9

Rinvio dei pagamenti mensili

I pagamenti mensili di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2116 agli Stati membri possono essere rinviati se le comunicazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), di tale regolamento sono trasmesse in ritardo o contengono discrepanze per cui si rendono necessarie ulteriori verifiche. La Commissione informa in tempo utile gli Stati membri interessati in merito alla sua decisione di rinviare i pagamenti.

Articolo 10

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale

1.   Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:

a)

l’1 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 entro il 1o marzo;

b)

l’1,5 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento entro il 1o aprile.

2.   La sospensione viene revocata in seguito alla trasmissione di tutti i documenti pertinenti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 11

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica dell’efficacia dell’attuazione

1.   Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 o i pagamenti intermedi di cui all’articolo 32 di tale regolamento a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, di tale regolamento in seguito alla verifica dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, il tasso di sospensione corrisponde alla differenza fra il tasso di riduzione applicato a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e 50 punti percentuali, moltiplicato per 2. Il tasso di sospensione applicato deve essere superiore al 10 %.

2.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatto salvi gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 12

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

1.   A norma dell’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, per quanto riguarda il FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V del presente regolamento e alla normativa agricola settoriale.

2.   Per quanto riguarda il FEASR, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore.

3.   Per quanto riguarda le decisioni sulla liquidazione dei conti di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e la procedura di conformità di cui all’articolo 55 di tale regolamento, deve essere utilizzato il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l’adozione degli atti di esecuzione di liquidazione.

4.   Nei casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché per le operazioni per le quali la normativa dell’Unione non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E ALTRI CONTROLLI

Articolo 13

Criteri e metodologia per applicare le riduzioni nel quadro della verifica dell’efficacia dell’attuazione

1.   Ai fini dell’adozione della decisione a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 sugli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell’Unione, la Commissione valuta la spesa annuale dichiarata dallo Stato membro per l’intervento in rapporto al corrispondente output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, presentata a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nonché dell’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Se la spesa dichiarata non corrisponde a un output per l’esercizio finanziario pertinente e se lo Stato membro non ha precedentemente spiegato tali deviazioni relative agli output e agli importi unitari realizzati a norma dell’articolo 134, paragrafi da 5 a 9, del regolamento (UE) 2021/2115 nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione o se le giustificazioni alle deviazioni sono insufficienti, lo Stato membro fornisce ulteriori giustificazioni entro i limiti fissati dalla Commissione. Le giustificazioni riguardano le spese dichiarate che non corrispondono a un output nell’esercizio finanziario pertinente.

3.   Le motivazioni che gli Stati membri devono fornire contengono le informazioni pertinenti che spiegano la deviazione a livello di importo unitario e per il periodo di cui trattasi. Esse contengono informazioni quantitative e, se del caso, spiegazioni qualitative.

Gli Stati membri inoltre forniscono spiegazioni in merito alla portata e all’effetto delle azioni correttive già adottate per porre rimedio alla deviazione ed evitare che si verifichi nuovamente.

Se non riesce a fornire giustificazioni per le deviazioni a norma del paragrafo 2, lo Stato membro può fornire giustificazioni per una parte delle deviazioni.

4.   Se gli Stati membri non forniscono motivazioni debitamente giustificate per le deviazioni o se queste sono ritenute insufficienti dalla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3, oppure riguardano soltanto una parte delle deviazioni, la Commissione riduce gli importi pertinenti dal finanziamento dell’Unione. La Commissione comunica il proprio parere allo Stato membro in una comunicazione separata.

5.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 14

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 o per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento

1.   Ai fini dell’adozione della decisione che fissa gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione distingue tra tali importi o parti degli importi identificati come importi indebitamente spesi e quelli determinati applicando rettifiche estrapolate o forfettarie.

Per determinare gli importi che è possibile escludere dal finanziamento dell’Unione, qualora constati che la spesa non contemplata dal regolamento (UE) 2021/2115 o il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento ai sensi del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento non sono stati rispettivamente sostenuti ai sensi della normativa dell’Unione, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   La Commissione basa l’esclusione sull’individuazione degli importi indebitamente spesi soltanto se questi possono essere identificati con uno sforzo proporzionato. Qualora la Commissione non riesca a identificare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell’esame di tutti i casi potenzialmente interessati dalla non conformità. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa applicabile e imputate al bilancio dell’Unione. I dati forniti comprendono tutti i singoli importi che sono inammissibili a causa della non conformità constatata.

3.   Ove non sia possibile individuare gli importi indebitamente spesi a norma del paragrafo 2, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche estrapolate. Per consentire alla Commissione di determinare gli importi pertinenti, gli Stati membri possono presentare un calcolo dell’importo da escludere dal finanziamento dell’Unione estrapolando, mediante strumenti statistici, i risultati dei controlli effettuati su un campione rappresentativo di tali casi, entro i termini stabiliti dalla Commissione durante la procedura di verifica di conformità. Il campione è estratto dalla popolazione per la quale è ragionevole presumere che si verifichi la non conformità constatata.

4.   Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione deve essere in condizione di:

a)

valutare i metodi utilizzati per l’individuazione o l’estrapolazione, che devono essere chiaramente descritti dagli Stati membri;

b)

verificare la rappresentatività del campione di cui al paragrafo 3;

c)

verificare il contenuto e i risultati dell’individuazione o dell’estrapolazione ad essa presentati;

d)

acquisire elementi probatori di audit sufficienti e pertinenti sui dati sottostanti.

5.   Nell’applicazione del paragrafo 3, gli Stati membri possono utilizzare le statistiche di controllo degli organismi pagatori confermate dall’organismo di certificazione oppure la valutazione del livello di errore di tale organismo nel contesto degli audit di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 a condizione che:

a)

la Commissione sia soddisfatta del lavoro svolto dagli organismi di certificazione, sia in termini di strategia di audit sia per quanto riguarda il contenuto, la portata e la qualità dell’audit vero e proprio;

b)

l’ambito del lavoro degli organismi di certificazione corrisponda all’oggetto della verifica di conformità in causa, segnatamente per quanto riguarda le misure o i regimi;

c)

nelle valutazioni si sia tenuto conto dell’importo delle sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate.

6.   Ove non siano rispettate le condizioni per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3 o la natura del caso sia tale che gli importi da escludere non possano essere determinati a norma di detti paragrafi, la Commissione applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, della tipologia di non conformità constatata. A tal fine le carenze dei controlli sono ripartite fra quelle relative a controlli essenziali e quelle relative a controlli complementari, laddove:

a)

i controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l’ammissibilità dell’aiuto e la relativa applicazione delle riduzioni e delle sanzioni;

b)

i controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande.

Se, nell’ambito della medesima procedura di verifica di conformità, sono accertate diverse tipologie di non conformità che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie distinte, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

7.   Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto di una o più delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione:

a)

uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o vengono effettuati in maniera tanto carente o sporadica da essere considerati inefficaci al fine di stabilire l’ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità;

b)

vengono individuate tre o più carenze riguardanti lo stesso sistema di controllo;

c)

l’applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente;

d)

sono rilevate carenze analoghe nel medesimo settore in uno Stato membro nel corso di un’indagine che fa seguito a un’altra indagine in cui erano state rilevate e comunicate per la prima volta allo Stato membro, tenuto conto tuttavia delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.

8.   Ove uno Stato membro presenti determinati elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per il FEAGA e il FEASR è limitata a un importo inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del tasso forfettario proposto, la Commissione utilizza il tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

9.   Dall’importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 possono essere detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati al FEAGA e al FEASR prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di verifica di conformità.

Articolo 15

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115

1.   Ai fini dell’adozione della decisione che fissa gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell’articolo 55, paragrafo 3. L’importo da escludere dal finanziamento dell’Unione corrisponde per quanto possibile alla perdita finanziaria o al rischio effettivi per il bilancio dell’Unione.

2.   Se rileva che la spesa non è stata effettuata conformemente alla normativa dell’Unione, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità della violazione nonché della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, del tipo di grave carenza individuata. A tal fine è opportuno tenere conto degli elementi dei sistemi di governance inficiati da tali gravi carenze.

Se, nell’ambito della medesima procedura di conformità, sono accertate diverse gravi carenze che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie differenti, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

3.   Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto di una o più delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione:

a)

gravi carenze in uno o più elementi dei sistemi di governance,

b)

l’applicazione di un elemento del sistema di governance da parte dello Stato membro è ritenuta mancante e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente;

c)

sono rilevate carenze analoghe nel medesimo settore in uno Stato membro nel corso di un’indagine che fa seguito a un’altra indagine in cui erano state dapprima rilevate e comunicate allo Stato membro, tenuto conto tuttavia delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.

4.   Se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per il FEAGA e i FEASR è limitata a una somma inferiore a quanto deriverebbe dall’applicazione del tasso forfettario proposto, può essere applicato il tasso forfettario inferiore oppure la Commissione può utilizzare la valutazione dei sistemi di governance dell’organismo di certificazione nel quadro del suo audit di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione durante la procedura di conformità a norma dell’articolo 55 di tale regolamento.

5.   Se del caso, entro i termini stabiliti dalla Commissione durante la procedura di conformità, gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell’esame di tutti i casi potenzialmente inficiati dalla carenza. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa dell’Unione e imputate al bilancio dell’Unione. I dati forniti comprendono tutti gli importi che sono inammissibili a causa della non conformità alla normativa dell’Unione. In alternativa gli Stati membri possono fornire una valutazione del rischio basata su un campione statisticamente valido e rappresentativo della popolazione colpita dalla carenza, purché gli Stati membri non siano in grado di calcolare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi. L’organismo di certificazione conferma la valutazione della carenza dello Stato membro.

6.   Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta la metodologia, il contenuto e i risultati della verifica o dell’estrapolazione presentata. Se ritiene soddisfacenti la metodologia, il contenuto e i risultati della verifica o dell’estrapolazione presentata, la Commissione si avvale dei risultati presentati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 5 al fine di determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   Dall’importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 possono essere detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati al FEAGA e al FEASR prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di conformità.

CAPO IV

Cauzioni

Sezione 1

Ambito di applicazione e significato dei termini

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola settoriale prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione».

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all’importazione o all’esportazione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 17

Termini usati nel presente capo

Ai fini del presente capo, s’intende per:

a)

«organismo competente», l’organismo competente per ricevere la cauzione o l’organismo competente per decidere, in conformità alla normativa applicabile, se la cauzione debba essere svincolata o incamerata;

b)

«cauzione cumulativa», la cauzione costituita presso l’organismo competente per garantire l’adempimento di più obblighi;

c)

«parte pertinente dell’importo garantito», la parte dell’importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale una prescrizione non è stata adempiuta.

Sezione 2

Obbligo di cauzione

Articolo 18

Persona responsabile

La cauzione è costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell’importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 19

Deroga all’obbligo di cauzione

1.   L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia:

a)

un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell’autorità pubblica; oppure

b)

un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.

2.   L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l’importo garantito sia inferiore a 500 EUR. In tal caso l’interessato si impegna per iscritto a pagare, in caso di inadempimento dell’obbligo corrispondente, un importo equivalente alla cauzione che avrebbe dovuto costituire.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, il valore della cauzione comprende tutti i pertinenti obblighi connessi a una medesima operazione.

Articolo 20

Condizioni applicabili alle cauzioni

1.   L’organismo competente si astiene dall’accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata.

2.   La cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l’organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.

3.   È considerato deposito in contanti l’assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal fine abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l’organismo competente interessato. L’organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

Gli assegni non contemplati dal primo comma costituiscono cauzione solo quando l’organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.

4.   Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.

5.   La cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l’ha costituita.

Articolo 21

Uso dell’euro

1.   Le cauzioni sono costituite in euro.

2.   Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l’euro, l’importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile a norma del capo V. L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 22

Il fideiussore

1.   Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell’Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall’organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.

2.   La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:

a)

l’obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;

b)

l’importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;

c)

l’impegno del fideiussore, in solido con la persona tenuta ad adempiere agli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la cauzione divenga incamerabile.

3.   Quando è stata presentata una cauzione cumulativa scritta, l’organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della cauzione cumulativa stessa a un determinato obbligo.

Articolo 23

Clausola di forza maggiore

La persona responsabile di un obbligo coperto da una cauzione che, non avendolo rispettato, invochi la forza maggiore, comprova, con soddisfazione dell’autorità competente, che si applica la forza maggiore. Se l’organismo competente riconosce il caso di forza maggiore l’obbligo è cancellato ai soli fini dello svincolo della cauzione.

Sezione 3

Svincolo e incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui alla sezione 4

Articolo 24

Incameramento delle cauzioni

1.   L’obbligo di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 è la prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire, o di astenersi dall’eseguire, un’azione.

2.   In caso di mancato adempimento di un obbligo per il quale non sia stato fissato alcun termine, la cauzione è incamerata nel momento in cui l’organismo competente accerta il mancato adempimento.

3.   In caso di adempimento di un obbligo dopo la scadenza del termine fissato per tale adempimento, la cauzione è incamerata.

In tal caso la cauzione è incamerata innanzi tutto nella misura del 10 %, e quindi applicando al saldo residuo una percentuale supplementare pari al:

a)

2 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’importazione di prodotti in paesi terzi;

b)

5 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’uscita di prodotti dal territorio doganale dell’Unione.

4.   In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma ove sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni e tenendo conto dell’articolo 27.

Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione o importazione utilizzato o scaduto, la cauzione da incamerare è pari al 15 % se la prova è presentata dopo il termine di cui al primo comma ma entro il 730° giorno di calendario a decorrere dalla data di scadenza del titolo. Trascorsi i 730 giorni di calendario è incamerato l’intero importo residuo della cauzione.

5.   L’importo della cauzione da incamerare è arrotondato per difetto alla cifra intera in euro o nella valuta nazionale applicabile.

Articolo 25

Svincolo delle cauzioni

1.   Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell’Unione, che l’obbligo è stato rispettato o dopo l’incameramento parziale della cauzione a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e dell’articolo 24 del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente.

2.   A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro.

3.   Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dal termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia specificato nessun limite per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione, il termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dall’adempimento dell’obbligo.

Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all’obbligo di cui trattasi.

Articolo 26

Limiti

1.   L’importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell’importo garantito.

2.   L’organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un’analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.

Sezione 4

Cauzioni relative agli anticipi

Articolo 27

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell’Unione, diversa dalle disposizioni in materia di interventi settoriali, preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l’obbligo previsto per l’ottenimento di un aiuto o di un beneficio.

Articolo 28

Svincolo delle cauzioni

1.   La cauzione è svincolata quando:

a)

è accertato il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo anticipato; oppure

b)

l’importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell’Unione, è stato rimborsato.

2.   Se il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione.

Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell’Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.

CAPO V

Uso dell’euro

Articolo 29

Scambi con i paesi terzi

1.   Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all’esportazione, fissati in euro dal diritto dell’Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.   Per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell’Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli, necessario per determinare il prezzo di entrata, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

Articolo 30

Aiuti specifici

1.   Fatti salvi gli articoli da 32 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.

2.   Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.

3.   Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e agli articoli 32 e 33, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Articolo 31

Settore vitivinicolo

1.   Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno dell’esercizio finanziario durante il quale è concesso il sostegno per:

a)

la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

l’assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità climatiche assimilabili alle calamità naturali, condizioni climatiche avverse e danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Per le operazioni di vendemmia verde di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.

3.   Per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013, di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno dell’esercizio finanziario in cui è consegnato il sottoprodotto.

4.   Per gli investimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere b), e) e m), del regolamento (UE) 2021/2115 il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

5.   Per i tipi di intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere f), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, il fatto generatore del tasso di cambio è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

Articolo 32

Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma destinato alle scuole

Per gli aiuti destinati all’attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio che precede l’anno scolastico di cui trattasi.

Articolo 33

Sostegno a vocazione strutturale o ambientale

Per il sostegno allo sviluppo rurale pagato a norma del titolo III, capo IV, del regolamento 2021/2115 e per i pagamenti relativi alle misure approvate nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell’Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1o gennaio dell’anno per il quale è versata la rispettiva rata.

Articolo 34

Altri importi e prezzi

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 30 a 33, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa dell’Unione o nell’ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

a)

per gli acquisti, il ricevimento dell’offerta valida;

b)

per le vendite, il ricevimento dell’offerta valida;

c)

per i ritiri di prodotti, il giorno in cui ha luogo l’operazione di ritiro;

d)

per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta verde, il giorno in cui ha luogo l’operazione di mancata raccolta e di raccolta verde;

e)

per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi nell’ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

f)

per il rilevamento sul mercato di prezzi, importi od offerte, il giorno al quale si riferisce il prezzo, l’importo o l’offerta rilevati;

g)

per le sanzioni in caso d’inadempienza della normativa agricola, la data di emissione dell’atto con cui i fatti sono accertati dall’organismo competente.

Articolo 35

Pagamento degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell’anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

Articolo 36

Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

a)

per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l’evento si è verificato;

b)

per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;

c)

per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 37

Determinazione del tasso di cambio

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell’Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Tuttavia il tasso di cambio applicabile è il seguente:

a)

nei casi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)

per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (12).

Articolo 38

Controllo delle operazioni

Gli importi in euro derivanti dall’applicazione del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 sono convertiti, se opportuno, in valuta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell’anno in cui inizia il periodo di controllo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39

Disposizioni transitorie

Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1o gennaio 2023.

Articolo 40

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia:

a)

l’articolo 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l’articolo 13 di tale regolamento continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, e per quanto concerne il FEAGA in riferimento ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

l’articolo 13 di tale regolamento continua ad applicarsi ai recuperi in corso avviati a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 41

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia, l’articolo 39 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(7)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(8)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(9)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(10)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(11)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2

1.   AMBIENTE INTERNO

A)   Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore gli permette di svolgere le funzioni principali di seguito elencate in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

i)

autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l’importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell’Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;

ii)

esecuzione dei pagamenti per erogare ai beneficiari (o ai loro rappresentanti) l’importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento dell’Unione;

iii)

contabilizzazione per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell’organismo pagatore riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti dell’organismo pagatore vanno altresì registrati gli attivi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, segnatamente per quanto concerne le scorte d’intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori;

iv)

per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell’organismo pagatore garantisce la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, e la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle funzioni di cui al paragrafo 1, punti i), ii) e iii), le cui responsabilità sono definite in un organigramma che include le linee gerarchiche. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno di cui al punto 4.

B)   Risorse umane

L’organismo pagatore dimostra l’impegno a favore dell’integrità e dei valori etici. La dirigenza rispetta l’integrità e i valori etici nelle istruzioni, nelle azioni e nei comportamenti. L’integrità e i valori etici sono fissati in norme di condotta e compresi a tutti i livelli dell’organizzazione, dai prestatori di servizi esternalizzati e dai beneficiari. Sono predisposte procedure per valutare se le persone e le entità sono in linea con le norme di comportamento e per affrontare tempestivamente le deviazioni. L’organismo pagatore dimostra altresì un impegno volto ad attrarre, sviluppare e trattenere individui competenti in linea con i propri obiettivi.

In particolare, l’organismo garantisce:

i)

la disponibilità di risorse umane adeguate per l’esecuzione delle operazioni e di competenze tecniche adeguate ai differenti livelli operativi;

ii)

una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza supervisione;

iii)

che le responsabilità dei singoli funzionari siano definite nella descrizione scritta delle mansioni, inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze, che possono essere definiti nel sistema;

iv)

che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi, anche in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi, e che esiste una politica per la rotazione del personale addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso;

v)

che sono adottate misure adeguate volte a evitare e rilevare un possibile rischio di conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto concerne l’esecuzione delle funzioni dell’organismo pagatore nei confronti di persone con posizioni influenti e sensibili all’interno e all’esterno dell’organismo pagatore. In caso di rischio di conflitti di interessi sono in atto misure volte a garantire l’applicazione di tale articolo.

C)   Valutazione del rischio

L’organismo pagatore garantisce:

i)

l’individuazione degli obiettivi dell’organismo pagatore per consentire l’individuazione e la valutazione dei rischi legati a tali obiettivi;

ii)

l’individuazione dei rischi, incluse potenziali irregolarità o frodi, per il conseguimento dei propri obiettivi e l’analisi di tali rischi come base per determinare le modalità di gestione del rischio;

iii)

per quanto riguarda il rischio di frode potenziale, una strategia antifrode che comprenda misure per contrastare le frodi e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Tali misure includono la prevenzione e il rilevamento delle frodi e le condizioni per indagare sulle frodi, nonché misure di riparazione e deterrenza, con sanzioni proporzionate e dissuasive;

iv)

l’applicazione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi;

v)

l’individuazione e la valutazione di modifiche che potrebbero rappresentare un impatto significativo sul sistema di controllo interno;

vi)

il riesame periodico della valutazione del rischio e delle misure adottate per prevenire o mitigare i rischi rilevati.

D)   Delega

D.1)

Se l’organismo pagatore delega a un altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii)

l’organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii)

le responsabilità e gli obblighi dell’altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione, vanno chiaramente definiti;

iv)

l’organismo pagatore garantisce che l’organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v)

l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi)

l’organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione.

D.2)

Le condizioni specificate ai punti D.1) i), ii), iii) e v) si applicano, mutatis mutandis, ai casi in cui le funzioni dell’organismo pagatore sono espletate da un altro organismo nell’ambito dei suoi compiti ordinari, a norma della legislazione nazionale.

2.   ATTIVITÀ DI CONTROLLO

A)   Procedure di autorizzazione delle domande

L’organismo pagatore adotta procedure per rispettare le norme seguenti:

i)

stabilisce procedure particolareggiate per la ricezione, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti e del sistema d’informazione da utilizzare;

ii)

ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche da effettuare e attesta, nei documenti giustificativi della domanda, che tali verifiche sono state effettuate. L’attestato può essere in formato elettronico. Deve esservi la prova che le operazioni sono state oggetto di una verifica sistematica da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su un campione, un sistema o un piano;

iii)

il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell’Unione;

iv)

i controlli includono tutte le verifiche prescritte dal pertinente regolamento che disciplina la misura specifica in base alla quale viene richiesto l’aiuto, nonché dall’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre applicate procedure per verificare che sono state rispettate le condizioni per la concessione dell’aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, e che tutte le norme dell’Unione applicabili, comprese quelle fissate nel piano strategico della PAC, sono state osservate;

v)

i dirigenti dell’organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento dell’adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda;

vi)

il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre un’intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Può essere in formato elettronico. Inoltre, per quanto riguarda il FEASR, deve esservi la garanzia che i criteri per la concessione dell’aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, sono stati rispettati e che tutte le norme dell’Unione applicabili, comprese quelle fissate nel piano strategico della PAC, sono state osservate. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi (in formato cartaceo o elettronico) devono essere sufficienti a garantire che siano stati effettuati tutti i controlli necessari in merito all’ammissibilità delle domande autorizzate;

vii)

qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l’organismo pagatore devono mettere a punto procedure affinché tali documenti o registri elettronici siano conservati e messi a disposizione dell’organismo pagatore.

B)   Procedure di pagamento

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall’istituto bancario dell’organismo pagatore o, se del caso, da un organismo pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati al FEAGA e al FEASR a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati al FEAGA e al FEASR, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell’ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l’identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

C)   Procedure di contabilità

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

le procedure contabili atte a garantire che le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente;

ii)

la contabilità relativa alle scorte d’intervento atta a garantire che i quantitativi e le relative spese siano registrati in modo corretto e in tempi brevi, per partita identificata e nella voce corretta in ogni fase, dall’accettazione dell’offerta fino allo smaltimento materiale del prodotto, conformemente alla normativa applicabile, e che i quantitativi e la natura delle scorte nei vari luoghi possano essere determinati in qualsiasi momento.

D)   Procedure di comunicazione dell’efficacia dell’attuazione

Per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, l’organismo pagatore garantisce che è operativo un sistema d’informazione che raccoglie, registra e conserva in formato elettronico i dati relativi a ciascuna domanda e operazione. Inoltre il sistema fornisce una panoramica dei dati relativi a tutti gli indicatori di output pertinenti per intervento al fine di garantire che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione dimostri che la spesa è stata effettuata conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, nonché dei dati relativi agli indicatori di risultato, inclusi target finali e intermedi.

E)   Procedure in materia di anticipi e cauzioni

Devono essere adottate procedure per assicurare che:

i)

i pagamenti degli anticipi siano indicati separatamente nelle registrazioni contabili o secondarie;

ii)

le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al capo IV del presente regolamento e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono valide sino a liquidazione o incameramento, su semplice richiesta dell’organismo pagatore;

iii)

gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano identificati e le cauzioni prontamente incamerate.

F)   Procedure in caso di debiti

Tutti i criteri di cui alle sezioni da A) a E) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica ecc., che l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR.

L’organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un unico registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

G)   Pista di controllo

Le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione, la contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto, nonché la relazione sull’efficacia dell’attuazione e le informazioni relative alla gestione degli anticipi, delle cauzioni e dei debiti devono essere disponibili presso l’organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

3.   INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A)   Comunicazione

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell’Unione, in particolare del tasso dell’aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile.

B)   Sicurezza dei sistemi d’informazione

La sicurezza dei sistemi d’informazione è certificata in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO).

Gli Stati membri possono certificare, purché autorizzati dalla Commissione, la sicurezza dei loro sistemi d’informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001.

Il primo e il secondo paragrafo non si applicano agli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo di una spesa annuale non superiore a 400 milioni di EUR se lo Stato membro interessato ha informato la Commissione della decisione di applicare invece una delle norme seguenti:

Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: Code of practice for Information Security controls (ISO) (codice di buona pratica per i controlli sulla sicurezza delle informazioni);

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/Manuale di sicurezza informatica di base (BSI);

Information Systems Audit and Control Foundation: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell’informazione e delle tecnologie correlate).

4.   MONITORAGGIO

A)   Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne

Le attività di controllo interne devono interessare quantomeno i seguenti settori:

i)

monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell’esecuzione dei controlli e di altre funzioni, finalizzato a garantire un’attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure;

ii)

esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità;

iii)

revisione delle domande di aiuto e di pagamento inoltrate all’organismo pagatore nonché di altre informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità;

iv)

procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai settori di spesa della PAC di competenza dell’organismo pagatore che sono esposti a un rischio significativo di frode o di altre gravi irregolarità.

Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell’organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell’organismo pagatore sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

B)   Valutazione distinta da parte del servizio di controllo interno

L’organismo pagatore adotta procedure per rispettare le norme seguenti:

i)

il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell’organismo pagatore e riferisce direttamente al direttore dell’organismo;

ii)

il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall’organismo pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa dell’Unione e che la contabilità sia esatta, completa e tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili dell’autorizzazione, per un periodo non superiore a cinque anni;

iii)

l’attività del servizio di controllo interno si svolge conformemente a norme riconosciute a livello internazionale, va registrata in documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione dell’organismo pagatore.


ALLEGATO II

Criteri di riconoscimento per gli organismi di coordinamento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione

1.   INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A)   Comunicazione

L’organismo di coordinamento adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell’Unione venga registrata e che le istruzioni e le banche dati vengano aggiornate in tempo utile.

B)   Sicurezza dei sistemi d’informazione

La sicurezza dei sistemi d’informazione è certificata in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO).

Gli Stati membri possono certificare, purché autorizzati dalla Commissione, la sicurezza dei loro sistemi d’informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001. Se un organismo pagatore agisce in qualità di organismo di coordinamento, la sua certificazione soddisfa la presente condizione.


ALLEGATO III

Obblighi per gli organismi pagatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1

I.   OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

A.   Controlli

1.   Periodicità e rappresentatività

Almeno una volta l’anno, in ciascun luogo di magazzinaggio, viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui al punto B, riguardante in particolare:

a)

la procedura di raccolta delle informazioni relative all’ammasso pubblico;

b)

la conformità dei dati contabili in possesso dell’ente assuntore con quelli trasmessi all’organismo pagatore;

c)

la presenza fisica deve essere accertata attraverso un’ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate nella parte II, che consenta di accertare l’effettiva presenza nelle scorte dell’insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino;

d)

i controlli di qualità consistono in verifiche visive, olfattive e/o organolettiche e, in caso di dubbio, in analisi approfondite.

2.   Controlli supplementari

Qualora l’ispezione riveli la presenza di anomalie, deve essere ispezionata una percentuale supplementare dei quantitativi immagazzinati secondo lo stesso metodo. L’ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell’insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

B.   Verbali dei controlli

1.

L’organismo di controllo interno dell’organismo pagatore o l’organismo da quest’ultimo incaricato redige un verbale per ciascuno dei controlli o delle ispezioni materiali effettuate.

2.

Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

a)

nome dell’ente assuntore, indirizzo del magazzino visitato e descrizione delle partite controllate;

b)

data e ora dell’inizio e della fine delle operazioni di controllo;

c)

indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, di imballaggio e di accessibilità;

d)

generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

e)

azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati, risultati intermedi e finali ottenuti e conclusioni);

f)

per ciascuna partita o qualità in giacenza nel magazzino, il quantitativo indicato nei registri dell’organismo pagatore, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due registri;

g)

per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze, il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

h)

dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

i)

luogo, data e firma dell’estensore del verbale, nonché dell’ente assuntore o del suo rappresentante;

j)

eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalie, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le discrepanze constatate e le spiegazioni fornite.

3.

I verbali devono essere inviati immediatamente al capo del servizio responsabile della contabilità dell’organismo pagatore.

Subito dopo la ricezione del verbale, la contabilità dell’organismo pagatore è rettificata in funzione delle discrepanze e discordanze constatate.

4.

I verbali possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

5.

L’organismo pagatore redige un documento di sintesi indicante:

a)

i controlli effettuati, distinguendo tra essi le ispezioni materiali (controlli d’inventario);

b)

i quantitativi verificati;

c)

le anomalie constatate rispetto ai resoconti mensili e annuali e le ragioni di tali anomalie.

I quantitativi verificati e le anomalie riscontrate sono indicati, per ciascun prodotto interessato, in peso o volume e come percentuale dei quantitativi totali detenuti.

Nel documento di sintesi figurano in maniera distinta i controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti immagazzinati. Il documento è trasmesso alla Commissione contestualmente ai conti annuali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

II.   PROCEDURA D’ISPEZIONE MATERIALE PER SETTORE DELLA PAC NEL CORSO DEI CONTROLLI DI CUI ALLA PARTE I

A.   Burro

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

a)

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni sulla base delle ricevute d’acquisto o d’entrata;

b)

pesatura delle palette (una su 10) e dei cartoni (uno per paletta);

c)

verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su cinque);

d)

verifica dello stato dell’imballaggio.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

B.   Latte scremato in polvere

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

a)

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d’acquisto o d’entrata;

b)

pesatura delle palette (una su 10) e dei sacchi (uno su 10);

c)

verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su cinque);

d)

verifica dello stato dell’imballaggio.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

C.   Cereali e riso

1.   Procedura di ispezione materiale

L’ispezione è condotta come segue:

a)

selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente ad almeno il 5 % del quantitativo totale di cereali o riso in giacenza all’intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore;

b)

ispezione materiale:

i)

verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o nei locali selezionati;

ii)

identificazione dei cereali o del riso;

iii)

ispezione delle condizioni di magazzinaggio e verifica della qualità dei prodotti immagazzinati alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione (1);

iv)

raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino del deposito;

v)

valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall’organismo pagatore e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

2.   Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applicano le norme dell’allegato IV, sezione II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso immagazzinati in silos o in magazzini piani.

Nel caso di cereali o di riso immagazzinati in un deposito, è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L’organismo pagatore può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale di controllo attenendosi al seguente modello indicativo:

CEREALI — CONTROLLO DELLE SCORTE

Prodotto:

Ente assuntore: Magazzino, silo:

Numero di cella:

Data:

Partita

Quantità secondo la contabilità di magazzino

a)   Scorte in silo

Camera n.

Volume in base al registro in m3 (A)

Volume libero constatato in m3 (B)

Volume dei cereali giacenti in m3 (A-B)

Peso specifico constatato kg/hl = 100

Peso dei cereali o del riso

 

 

 

 

 

 

Totale (a): …

b)   Scorte in magazzini piani

 

Camera n.

Camera n.

Camera n.

Superficie occupata …

Altezza …

m2

m2

m2

m3

m3

m3

 

… m

 

… m

 

… m

 

Rettifiche …

… m3

… m3

… m3

Volume …

… m3

… m3

… m3

Peso specifico …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Peso totale

… tonnellate

… tonnellate

… tonnellate

Totale (b): …

Peso totale in magazzino: …

Differenza rispetto al peso contabile: …

In %: …

…, [data]

… (timbro e firma)

Controllore dell’organismo pagatore:

D.   Carni bovine

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione. La verifica comprende:

a)

per le carni con osso:

i)

l’identificazione delle partite e verifica del numero di pezzi;

ii)

verifica, per ogni tipo di taglio e/o qualità, del peso del 20 % dei pezzi;

iii)

verifica visiva dello stato dell’imballaggio;

b)

per le carni disossate:

i)

l’identificazione delle partite e delle palette e la verifica del numero di cartoni;

ii)

la verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori;

iii)

la verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta pesata;

iv)

la verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio di ciascun cartone.

La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).


ALLEGATO IV

Obblighi e principi generali in materia di responsabilità degli enti assuntori che devono essere inseriti nei contratti di ammasso stipulati tra un organismo pagatore e un ente assuntore di cui all’articolo 3, paragrafo 2

I.   OBBLIGHI GENERALI DEGLI ENTI ASSUNTORI

L’ente assuntore è responsabile della buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione. Esso si fa carico delle conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

In ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l’esecuzione di una verifica volumetrica.

II.   QUALITÀ DEI PRODOTTI

In caso di deterioramento della qualità dei prodotti giacenti all’intervento a causa delle cattive condizioni di magazzinaggio o di condizioni di magazzinaggio inadeguate, le perdite sono imputate all’ente assuntore e vengono contabilizzate nei conti dell’ammasso pubblico come perdite dovute a deterioramento del prodotto causato dalle condizioni di magazzinaggio.

III.   QUANTITATIVI MANCANTI

1.

L’ente assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all’organismo pagatore.

2.

I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza applicabili a norma dell’articolo 4, dell’allegato III, parte II, sezione C, punto 2, e dell’allegato V o previsti dalla normativa agricola settoriale, sono totalmente imputati all’ente assuntore come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, l’ente assuntore può esigere che il prodotto sia pesato o misurato: in tal caso, le spese relative all’operazione sono a suo carico, salvo se risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza applicabili, nel qual caso le spese di pesatura o di misurazione sono imputate all’organismo pagatore.

I limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato III, parte II, sezione C, punto 2, si applicano fatte salve le altre tolleranze di cui al paragrafo 1 del presente punto.

IV.   DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DICHIARAZIONI MENSILI E ANNUALI

1.   Documenti giustificativi e dichiarazioni mensili

a)

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti, che servono da base alla stesura dei conti annuali, devono essere in possesso dell’ente assuntore e contenere quantomeno i dati seguenti:

i)

luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna);

ii)

quantitativo riportato dal mese precedente;

iii)

entrata e uscita di ciascuna partita;

iv)

scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un’identificazione certa dei quantitativi in giacenza in qualsiasi momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

b)

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti sono trasmessi dall’ente assuntore all’organismo pagatore almeno una volta al mese sulla base di un riepilogo mensile dei quantitativi in giacenza e devono pervenire all’organismo pagatore anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

c)

Un modello di riepilogo mensile dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto contabile mensile

Prodotti:

Ente assuntore:

Magazzino: N.:

Indirizzo:

Mese:

Partita

Descrizione

Quantitativo (kg, tonnellate, cartoni, colli ecc.)

Data

Osservazioni

Entrata

Uscita

 

Quantitativi riportati

 

 

 

 

 

Quantitativi da riportare

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

2.   Dichiarazione annuale

a)

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dall’ente assuntore sulla base dei riepiloghi mensili di cui al punto 1 ed è trasmesso all’organismo pagatore al più tardi il 15 ottobre successivo alla chiusura dell’esercizio contabile.

b)

Il resoconto annuale sullo stato delle scorte contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l’anno di inizio del magazzinaggio e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

c)

Un modello di riepilogo annuale dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito

e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto annuale delle scorte

Prodotti:

Ente assuntore:

Magazzino: N.:

Indirizzo:

Anno:

Partita

Descrizione

Quantitativo e/o peso contabilizzati

Osservazioni

 

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

V.   CONTABILITÀ DI MAGAZZINO INFORMATIZZATA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il contratto di ammasso pubblico concluso tra l’organismo pagatore e l’ente assuntore contiene disposizioni che permettono di garantire il rispetto della normativa dell’Unione.

Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a)

la tenuta di una contabilità informatizzata delle scorte d’intervento;

b)

la messa a disposizione diretta e immediata di un inventario permanente;

c)

la messa a disposizione in qualsiasi momento dell’insieme dei documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti immagazzinati nonché di tutti i documenti contabili e dei verbali redatti in applicazione in conformità presente regolamento e detenuti dall’ente assuntore;

d)

l’accesso permanente a tali documenti da parte del personale dell’organismo pagatore e della Commissione e di tutte le persone da essi debitamente autorizzate.

VI.   FORMA E CONTENUTO DEI DOCUMENTI TRASMESSI ALL’ORGANISMO PAGATORE

La forma e il contenuto dei documenti di cui alla sezione IV sono stabiliti alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 92 del regolamento (UE) 2021/2116.

VII.   CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti giustificativi relativi a tutte le operazioni di ammasso pubblico sono conservati dall’ente assuntore per tutto il periodo previsto dalle norme adottate in virtù dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2021/2116 per le procedure di liquidazione dei conti, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili.


ALLEGATO V

Limiti di tolleranza di cui all’articolo 4, paragrafo 2

1.

Per le perdite di quantità risultanti da normali operazioni di ammasso effettuate secondo le regole, si applicano i limiti di tolleranza seguenti per ciascun prodotto agricolo oggetto di una misura di ammasso pubblico:

a)

cereali 0,2 %;

b)

risone, granturco 0,4 %;

c)

latte scremato in polvere 0,0 %;

d)

burro 0,0 %;

e)

carni bovine 0,6 %.

2.

La percentuale delle perdite ammesse per il disossamento delle carni bovine è fissata a 32 e si applica all’insieme dei quantitativi lavorati nel corso dell’esercizio contabile.

3.

I limiti di tolleranza di cui al punto 1 sono fissati come percentuale del peso effettivo, senza imballaggio, delle quantità entrate in magazzino e prese in consegna nel corso dell’esercizio contabile, maggiorate delle quantità in giacenza all’inizio di tale esercizio.

Tali tolleranze si applicano all’atto dei controlli fisici delle scorte e sono calcolate, per ciascun prodotto, con riferimento a tutti i quantitativi immagazzinati dall’organismo pagatore.

Il peso effettivo in entrata e in uscita è calcolato detraendo dal peso accertato il peso forfettario d’imballaggio previsto nelle condizioni di entrata o, in assenza di tali condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall’organismo pagatore.

4.

Il limite di tolleranza non copre le perdite in numero di imballaggi o di pezzi registrati.

5.

I quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite risultanti da cause identificabili non entrano nel calcolo dei limiti di tolleranza di cui ai punti 1 e 2.


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