EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0128

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

C/2021/9602

OJ L 20, 31.1.2022, p. 131–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 20/131


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/128 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 9, e l'articolo 39, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 58, l'articolo 59, paragrafo 9, e l'articolo 64, paragrafo 4, gli articoli 82 e 92, l'articolo 95, paragrafo 1, e l'articolo 100,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (2) del Consiglio, in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori mediante atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3).

(2)

Gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi di riconoscimento stabiliti a livello dell'Unione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) 22022/127 (4) e riportati nell'allegato I di tale regolamento. È opportuno stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. Essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire alle autorità competenti e tenerle informate sui possibili casi di inosservanza. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi dovrebbe essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano per rimediare alle carenze individuate entro un termine stabilito. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato tale piano entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

(4)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116, i responsabili degli organismi pagatori riconosciuti sono tenuti a redigere dichiarazioni di gestione per quanto riguarda la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite, il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, nonché il fatto che le spese siano effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116. È opportuno definire regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.

(5)

È opportuno stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10, del regolamento (UE) 2021/2116 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Inoltre al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è opportuno definirne il contenuto.

(6)

Per garantire la gestione corretta degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito denominati congiuntamente "i Fondi"), gli organismi pagatori dovrebbero tenere una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei Fondi. A tale scopo la contabilità tenuta dagli organismi pagatori dovrebbe indicare distintamente, per ciascuno dei Fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e degli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116, e permettere di collegare tali spese ed entrate alle risorse finanziarie messe a loro disposizione a titolo del bilancio dell'Unione.

(7)

La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro valuta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento del totale delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese e alle entrate sia in euro che nella valuta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

(8)

Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano sui piani strategici della PAC che specificano diversi tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In conformità del principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per piano strategico della PAC, tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto, è opportuno specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori dovrebbero indicare chiaramente nei conti l'origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell'Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati dovrebbero essere identificati e presentati con riferimento all'operazione originaria.

(9)

Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2116 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili e intermedi, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi. La trasmissione delle informazioni con tale periodicità dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.

(10)

Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell'Unione. Tuttavia tali obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. È quindi opportuno precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei Fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei Fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo è opportuno prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

(11)

A norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, per gli interventi e le misure relativi ad operazioni finanziate dai Fondi, le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, devono essere trasmesse alla Commissione corredate delle informazioni richieste entro i termini stabiliti. Per permettere agli Stati membri, agli organismi di coordinamento riconosciuti e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, è opportuno determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni dovrebbero specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

(12)

Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA, l'importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) supera il 75 % del totale degli stanziamenti dell'esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

(13)

È opportuno che la Commissione, dopo avere approvato i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei Fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

(14)

Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l'intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.

(15)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la contabilità di magazzino dell'intervento pubblico deve permettere di stabilire l'importo del finanziamento dell'Unione versato e di conoscere la situazione delle scorte d'intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta da quella finanziaria, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.

(16)

Per quanto riguarda le misure relative all'ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l'obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è opportuno precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.

(17)

La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In tale contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

(18)

In conformità del principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.

(19)

In conformità dell'articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2116 è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell'utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento degli interventi, delle misure e dell'assistenza tecnica per anno civile, è opportuno adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.

(20)

Gli Stati membri devono dichiarare alla Commissione tutte le spese FEASR versate sotto la propria responsabilità ai beneficiari prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione. La stessa regola si applica mutatis mutandis in caso di modifica di un piano strategico della PAC. Ai fini contabili è necessario chiarire che la dichiarazione relativa alle spese pagate dagli organismi pagatori prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC o prima della modifica di un piano strategico della PAC dovrebbe corrispondere ai pertinenti periodi di dichiarazione. Inoltre tutte le spese versate dagli organismi pagatori nel periodo durante il quale è approvato il piano strategico della PAC o una modifica ad esso, dovrebbero essere dichiarate entro il termine fissato per il periodo corrispondente. Occorre inoltre precisare che nel caso di modifiche del piano strategico della PAC tale norma non si dovrebbe applicare agli adattamenti del piano di finanziamento.

(21)

A norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il sostegno sotto forma di strumenti finanziari, come stabilito all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento (UE) 2021/2115. È pertanto opportuno stabilire che le spese debbano essere dichiarate nell'esercizio finanziario in cui le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 sono soddisfatte e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità di calcolo del contributo dell'Unione da versare per le spese dichiarate sulla base del tasso di partecipazione o del tasso forfettario. È opportuno chiarire che la disposizione in questione si applica ai pagamenti relativi al FEASR nell'ambito del piano strategico della PAC e menzionati nel piano di finanziamento, in particolare alle spese del FEASR di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116 e a determinati tipi di spesa ammissibili, di cui agli articoli 155 e 157 del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR e dell'assistenza tecnica, sotto forma di tasso forfettario.

(23)

Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai Fondi e al loro utilizzo, sono stati sviluppati sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei Fondi agricoli.

(24)

Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici e la forma ed il contenuto dei documenti che devono essere comunicati a norma del regolamento (UE) 2021/2116 richiedono adattamenti frequenti in linea con le modifiche della normativa applicabile o i requisiti legate alla gestione. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

(25)

A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei Fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali tale funzione è stata delegata, se del caso tramite l'organismo di coordinamento riconosciuto. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'intestazione e il numero del conto o dei conti secondo il formato fornito loro dalla Commissione.

(26)

Le firme elettroniche o le approvazioni utilizzate nella procedura per la dichiarazione di spesa e la dichiarazione di gestione devono essere conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). È pertanto necessaria una disposizione per l'attuazione dei menzionati obblighi.

(27)

È opportuno stabilire norme dettagliate sulla struttura dei piani d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116, in quanto è necessario garantire che gli Stati membri indichino chiaramente le misure correttive e il calendario per la loro attuazione. La Commissione dovrebbe fornire un modello per guidare gli Stati membri per quanto riguarda la struttura prevista dei piani d'azione. Tale modello dovrebbe essere utilizzato per gli scambi in formato elettronico al fine di facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri interessati. In relazione a un caso specifico di piani d'azione derivanti da carenze riscontrate nell'ambito delle misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 di tale regolamento, si dovrebbe tener conto degli sforzi già intrapresi per rimediare alle carenze.

(28)

A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri, attraverso i loro organismi pagatori, sono responsabili del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un'applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme relative alla compensazione. Fatti salvi gli importi de minimis nazionali per il mancato recupero, l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati può essere eseguito in modi diversi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità della legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti. È opportuno stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.

(29)

È opportuno stabilire norme dettagliate per la procedura di liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 dello stesso regolamento e la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del medesimo regolamento, includendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti da uno dei pagamenti successivi effettuati dalla Commissione agli Stati membri o aggiunti a uno di tali pagamenti.

(30)

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti prevista dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Dovrebbe inoltre essere specificato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica.

(31)

Al fine di garantire che la decisione sulla verifica dell'efficacia dell'attuazione sia adottata entro il termine di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno stabilire termini specifici per lo scambio di informazioni che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare. Inoltre la procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe conferire agli Stati membri la facoltà di giustificare eventuali differenze riscontrate e dovrebbe valutare adeguatamente le informazioni necessarie per una riduzione della spesa.

(32)

Per garantire che nei casi ordinari la procedura di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare termini specifici per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate dalla Commissione e dagli Stati membri. Al tempo stesso tuttavia è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare tali termini, se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso oggetto di indagine. La procedura di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i Fondi.

(33)

Al fine di integrare e rafforzare i controlli sulle spese della PAC, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gruppi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano utilizzare un unico strumento di estrazione dei dati messo a disposizione dalla Commissione.

(34)

È inoltre opportuno stabilire norme relative all'efficacia dell'esecuzione ad opera degli Stati membri dei controlli delle operazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli, l'assistenza reciproca e il contenuto dei piani di controllo e delle relazioni.

(35)

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione e le condizioni applicabili alle cauzioni, nonché le norme sulla costituzione, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni. Per garantire un'applicazione uniforme di tali norme è opportuno adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazioni necessarie a tal fine.

(36)

In conformità del titolo V, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116 sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari dei Fondi e, tra l'altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell'ambito di ciascuno dei Fondi. A tal fine e in conformità dell'articolo 98 di detto regolamento, è opportuno stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

(37)

A norma dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni operazione finanziata dai Fondi. Inoltre, per conseguire una maggiore trasparenza ed essere in grado di individuare i maggiori destinatari dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare l'importo totale dei pagamenti ricevuti da un beneficiario.

(38)

Al fine di contribuire a una maggiore trasparenza nella distribuzione dei Fondi, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare informazioni che consentano l'identificazione dei gruppi di imprese di cui all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116.

(39)

A norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, le informazioni devono essere pubblicate su un sito internet in un formato aperto e leggibile meccanicamente. Tali formati potrebbero essere CVS e XLXS. Al fine di conseguire norme comuni e facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate, gli Stati membri dovrebbero utilizzare un formato di tabella unificato che presenti i dati relativi a tutti i beneficiari. Uno strumento di ricerca online dovrebbe garantire che il grande pubblico sia in grado di consultare le informazioni sui beneficiari in un formato facilmente accessibile.

(40)

L'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che, se del caso, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060. Le date di inizio e di fine dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, degli interventi di sviluppo rurale sotto forma di pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 (9), (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) non sono considerate pertinenti in quanto tali operazioni sono annuali. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non pubblicare tali informazioni.

(41)

Al fine di tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, l'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri non debbano pubblicare i nomi dei beneficiari che ricevono un importo pari o inferiore a 1 250 EUR. Per fornire informazioni sull'operazione in questione, lo Stato membro dovrebbe invece utilizzare un codice. Per lo stesso motivo, qualora sia possibile identificare un piccolo beneficiario residente o registrato in un comune in cui il numero di beneficiari è limitato, lo Stato membro dovrebbe invece pubblicare l'entità amministrativa immediatamente più ampia a cui appartiene tale comune.

(42)

Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati, è opportuno che i beneficiari dei Fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione dovrebbe essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati.

(43)

Al fine di agevolare l'accesso del pubblico ai dati pubblicati, gli Stati membri devono istituire siti internet unici a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno decidere a livello nazionale quale organismo è responsabile della creazione e del mantenimento del sito internet unico nonché della pubblicazione i dati. La Commissione dovrebbe creare un sito internet contenente collegamenti ai siti internet degli Stati membri.

(44)

L'Unione è tenuta a effettuare determinate notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura (11), come ulteriormente specificato al punto 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995. Al fine di soddisfare tali requisiti, la Commissione dovrebbe richiedere agli Stati membri determinate informazioni, in particolare quelle relative al sostegno interno.

(45)

Al fine di semplificare e ridurre gli obblighi di notifica per gli Stati membri in relazione alla trasmissione dei dati per gli obblighi di notifica del sostegno interno dell'Unione nell'ambito dell'OMC, è opportuno che gli Stati membri trasmettano gli importi concernenti le spese pagate da fonti nazionali contemporaneamente alla presentazione dei conti annuali.

(46)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tuttavia gli articoli da 21 a 24 e gli articoli da 27 a 34 di tale regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e i programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 mentre l'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dovrebbe continuare ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. Inoltre gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dovrebbero continuare ad applicarsi ad alcuni dati da riportare nei conti annuali.

(47)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, al fine di consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 2022.

(48)

Inoltre, al fine di garantire la coerenza del trattamento delle procedure di conformità in corso, i termini fissati dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure per le quali la comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2024.

(49)

Infine, poiché il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116 sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.

(50)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 1

Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1.   Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

a)

il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;

b)

l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2.   L'autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

3.   L'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima del rilascio del riconoscimento. L'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L'organismo di audit è indipendente dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento.

4.   L'esame (riesame pre-riconoscimento) che l'organismo di audit conduce comprende in particolare:

a)

le procedure e i sistemi in essere per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti e per l'esecuzione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;

b)

la suddivisione delle mansioni e l'adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati "i Fondi";

c)

in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell'Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;

d)

la sicurezza dei sistemi informatici;

e)

la tenuta dei registri contabili.

L'organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l'organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all'autorità competente, la quale valuta i risultati e rilascia l'atto di riconoscimento se ritiene che l'organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

5.   Se ritiene che l'organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il rilascio.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere rilasciato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

6.   Le informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

a)

le attribuzioni dell'organismo pagatore;

b)

la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell'organismo pagatore;

c)

i rapporti dell'organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo pagatore imputa le spese ai Fondi;

d)

le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande dei beneficiari e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;

e)

le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;

f)

la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall'organismo di audit di cui al paragrafo 3.

7.   La Commissione comunica al comitato dei Fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Revisione e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori

1.   L'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

Ogni 3 anni, l'autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L'autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente.

3.   Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4.   L'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell'attuazione del piano.

5.   In caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6.   Se ritiene che l'autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l'organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all'autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell'ambito della verifica di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 3

Procedura per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento

1.   Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito "l'autorità competente").

2.   L'autorità competente, con un atto formale, designa un organismo di coordinamento e decide in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di tale organismo in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento viene effettuato dall'autorità competente e può basarsi su un esame effettuato da un organismo di audit. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione del rilascio e della revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

3.   L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai Fondi che rientrano nei suoi compiti.

4.   L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

5.   Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

6.   La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico è proporzionato ai rischi effettivi.

7.   La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 è effettuata immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

a)

le attribuzioni dell'organismo di coordinamento;

b)

la ripartizione delle responsabilità in seno all'organismo di coordinamento;

c)

le relazioni dell'organismo di coordinamento con altri organismi, pubblici o privati, incaricati di collaborare con esso allo svolgimento dei suoi compiti;

d)

le procedure e i sistemi posti in essere per garantire lo svolgimento dei suoi compiti;

e)

le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;

f)

il risultato dell'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 2.

8.   Se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa dei requisiti che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento può essere:

a)

rilasciato in via provvisoria per un nuovo organismo di coordinamento;

b)

sottoposto a un periodo di prova per l'organismo di coordinamento esistente, a condizione che ciò sia seguito da un piano di azione per porre rimedio alla situazione.

Il riconoscimento è revocato se i criteri di riconoscimento non sono soddisfatti e l'autorità competente ritiene che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti.

Articolo 4

Dichiarazioni di gestione

1.   Le dichiarazioni di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 sono redatte entro un termine che permetta all'organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Le dichiarazioni di gestione sono presentate utilizzando i modelli riportati negli allegati I e II del presente regolamento e possono essere corredate di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di misure correttive corredato di un calendario preciso di attuazione.

2.   Le dichiarazioni di gestione si basano su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l'anno.

Articolo 5

Certificazione

1.   L'autorità competente designa l'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116.

Qualora in uno Stato membro vi sia più di un organismo di certificazione, lo Stato membro in questione può designare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale responsabile del coordinamento.

2.   L'organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all'esercizio finanziario in esame.

3.   Il parere che l'organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 è stilato ogni anno.

Tale parere è basato sull'attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4.   L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. La relazione contiene anche le funzioni delegate dell'organismo pagatore a norma della sezione 1.D dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:

a)

l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;

b)

le procedure dell'organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai Fondi alle norme dell'Unione, garantendo che:

i)

per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la spesa corrisponda agli output comunicati, sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;

ii)

le operazioni sottostanti siano state legittime e regolari, per quanto riguarda le misure stabilite dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;

c)

la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, e le relazioni sull'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, sono corrette;

d)

i conti annuali di cui all'articolo 33 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità ai libri e registri contabili dell'organismo pagatore;

e)

le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento pubblico sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai Fondi;

f)

gli interessi finanziari dell'Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l'audit, sul lavoro compiuto, sui sistemi esaminati, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, se del caso, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.

Articolo 6

Principi di audit

1.   L'audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.

2.   L'organismo di certificazione elabora una strategia di audit che stabilisce l'ambito, il calendario e la direzione dell'audit di certificazione, i metodi di audit e la metodologia di campionamento, distinguendo nel contempo i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115 dalle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l'audit. L'organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.

3.   Il livello ragionevole di affidabilità che deve raggiungere l'audit è ottenuto in relazione al corretto funzionamento dei sistemi di governance, alla correttezza della rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione, al quadro fedele e veritiero dei conti annuali e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e gli aiuti al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.

Ciò avviene mediante audit dei sistemi e verifiche di conformità inerenti al funzionamento del sistema di governance, verifiche di completezza e accuratezza e procedure analitiche per il sistema di rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione.

Per quanto riguarda la revisione dei conti annuali, si applica la verifica sostanziale delle spese, compreso il test di dettaglio. Per quanto riguarda l'audit della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti di cui al primo comma, le verifiche includono le verifiche in loco.

4.   La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:

a)

ulteriori chiarimenti e linee guida circa l'audit di certificazione da eseguire;

b)

la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Articolo 7

Metodologie di audit

1.   Le metodologie di audit pertinenti per l'audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   Per realizzare gli obiettivi dell'audit e rilasciare il parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, le tappe dell'audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali, se necessario, e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.

3.   Per quanto riguarda l'audit dei sistemi di governance, l'organismo di certificazione effettua audit dei sistemi, i quali possono includere verifiche di conformità e verifiche dei controlli generali informatici e dei controlli delle applicazioni, ai fini della verifica della progettazione e dell'attuazione del sistema.

4.   La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L'organismo di certificazione non può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall'organismo pagatore.

5.   Per quanto riguarda l'audit del sistema di rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione, l'organismo di certificazione effettua verifiche delle registrazioni e delle banche dati per verificare se gli indicatori di output e gli di risultato sono correttamente comunicati e corrispondono, rispettivamente, alle spese finanziate dall'Unione o agli obiettivi di intervento. L'organismo di certificazione verifica e conferma le giustificazioni date per le differenze tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'indicatore di output pertinente comunicato a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. Il lavoro dell'organismo di certificazione comprende anche la verifica del calcolo degli indicatori.

6.   L'organismo di certificazione può basarsi sui risultati dell'audit dei revisori esterni degli organismi che attuano gli strumenti finanziari ai fini della garanzia globale e, su tale base, può decidere di limitare il proprio lavoro di audit.

Nel contesto dei fondi di garanzia, l'organismo di certificazione può condurre audit degli organismi che forniscono nuovi prestiti sottostanti solo quando si verificano una o entrambe le seguenti situazioni:

a)

i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

b)

vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

Lo Stato membro definisce le modalità per garantire la pista di audit degli strumenti finanziari conformemente al modello di cui all'allegato III, dimostrando il rispetto delle condizioni o il conseguimento dei risultati.

7.   Entro la fine di ogni anno civile la Banca europea per gli investimenti (BEI), o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione e che attuano strumenti finanziari, trasmette agli Stati membri la relazione annuale di audit di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 elaborata dai loro revisori esterni e riguardante gli elementi di cui all'allegato IV del presente regolamento.

8.   La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l'integrazione dei campioni, la pianificazione e l'esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni, ove necessario, nel quadro degli orientamenti previsti all'articolo 6, paragrafo 4.

CAPO II

Gestione finanziaria dei Fondi

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Contabilità degli organismi pagatori

1.   Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per i Fondi.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle spese effettuate e alle entrate con destinazione specifica riscosse.

2.   Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l'euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella valuta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in valuta nazionale e in euro.

3.   Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per piano e intervento. In tale contabilità figurano in particolare:

a)

l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione;

b)

gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;

c)

gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.

Sezione 2

Contabilità FEAGA

Articolo 9

Elaborazione della dichiarazione di spesa

1.   L'importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell'ambito del FEAGA è determinato dagli Stati membri nel quadro dei sistemi di controllo di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   Le spese sostenute e da dichiarare al FEAGA tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito dei sistemi di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.

3.   L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 serve per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e per i programmi per le regioni ultraperiferiche dell'Unione e le isole minori del Mar Egeo di cui, rispettivamente, al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 come base per la riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115 e per l'applicazione della disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 e, nel caso specifico dei pagamenti diretti e dei programmi di cui al paragrafo 3, l'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 costituisce l'importo da dichiarare alla Commissione.

5.   Le spese dichiarate al FEAGA servono da base per la verifica dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione.

6.   L'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 serve da base per il calcolo delle sanzioni amministrative in relazione alla condizionalità di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti senza applicare ai beneficiari il tasso di adattamento per la disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione alle domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

Articolo 10

Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1.   A norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica ed entro il settimo giorno di ogni mese, le informazioni e i documenti relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, in particolare la dichiarazione di spesa redatta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Tuttavia la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 25 dello stesso mese.

Tutte le informazioni pertinenti sono fornite sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

2.   La dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 1, comprende almeno:

a)

un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore, ripartito secondo la nomenclatura del bilancio dell'Unione e per spese e entrate con destinazione specifica, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri nell'ambito dei sistemi informatici, riguardante:

i)

le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente;

ii)

l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente;

iii)

le previsioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica che coprono separatamente i tre mesi successivi e, ove opportuno, il totale delle previsioni di spesa e di entrate con destinazione specifica fino alla fine dell'esercizio finanziario.

Qualora le stime per i successivi tre mesi, di cui al primo comma, punto iii), rientrano nell'esercizio successivo, deve essere presentato solo il totale mensile;

b)

i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all'intervento pubblico.

3.   Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Articolo 11

Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti e agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate con destinazione specifica sono imputate al bilancio del FEAGA per il corrispondente esercizio finanziario.

Tuttavia:

a)

le spese che possono essere pagate prima dell'attuazione della disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

i)

per il mese nel corso del quale è stata attuata la disposizione suddetta; o

ii)

per il mese successivo all'applicazione di tale disposizione;

b)

le entrate destinate al FEAGA sono dichiarate per il mese durante il quale scade il termine di versamento degli importi corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo.

2.   Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato a un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.

3.   Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

a)

alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata;

b)

alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

Articolo 12

Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico

1.   Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, fino alla fine di tale mese.

2.   Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 (14) della Commissione, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

Tuttavia:

a)

per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;

b)

per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

Articolo 13

Decisione di pagamento della Commissione

1.   Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articoli 53, 54 e 55 di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.

2.   Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti del FEAGA dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

Articolo 14

Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.

Quando l'importo stabilito dalla Commissione per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, è negativo per uno Stato membro, in totale o per una data linea di bilancio, l'effettiva compensazione può essere differita ai mesi successivi.

Articolo 15

Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico

1.   Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:

a)

su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/127 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;

b)

entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.

2.   Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l'intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all'articolo 25.

Articolo 16

Contenuto dei conti dell'ammasso pubblico tenuti dagli organismi pagatori

1.   La contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127 contiene le seguenti categorie di elementi, registrate separatamente:

a)

le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;

b)

le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;

c)

le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;

d)

le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;

e)

le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;

f)

le quantità deteriorate;

g)

le quantità in eccesso;

h)

le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;

i)

le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;

j)

le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell'esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all'esercizio contabile successivo.

2.   Nella contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono registrati:

a)

il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;

b)

il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

c)

le spese finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;

d)

le spese relative alle operazioni materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;

e)

gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;

f)

gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all'articolo 21, del presente regolamento;

g)

l'importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l'inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;

h)

le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;

i)

gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto al paragrafo 1, lettere da c) a g), del presente articolo;

j)

il valore contabile medio, espresso per tonnellata.

Articolo 17

Contabilizzazione relativa all'intervento pubblico

1.   Le voci di cui all'articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.

2.   Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l'applicazione delle regole seguenti:

a)

le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini;

b)

le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata;

c)

in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell'Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto;

d)

fatte salve disposizioni particolari della normativa dell'Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto;

e)

le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;

f)

i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

3.   La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all'articolo 16 per l'esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell'ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell'ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.

Articolo 18

Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell'intervento pubblico

1.   Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

Tuttavia nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

a)

la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;

b)

la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

2.   Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

Tuttavia nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

a)

la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo pagatore, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 (15) della Commissione, per i quantitativi che entrano all'ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;

b)

la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;

c)

il giorno dell'uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento;

d)

l'ultimo giorno dell'esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Articolo 19

Importi finanziati nell'ambito dell'intervento pubblico

1.   L'importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all'articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

2.   Gli organismi pagatori o, ove opportuno, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all'ammasso pubblico, in forma di tabelle, entro il giorno previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ed entro la data prevista dall'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 20

Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell'ambito dell'intervento pubblico

1.   Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione di spesa compilata a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

2.   Gli importi recuperati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 45 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

Sezione 3

Contabilità del FEASR

Articolo 21

Previsione del fabbisogno finanziario

Per ciascun piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo.

Tali previsioni e tale stima aggiornata sono trasmesse sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

Articolo 22

Dichiarazioni di spesa

1.   Gli organismi pagatori dichiarano le spese e gli importi recuperati per ciascun tipo di intervento di sviluppo rurale e per l'assistenza tecnica nell'ambito del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuno dei periodi di riferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione tramite sistemi informatici.

Per ciascun piano strategico della PAC, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano almeno:

a)

l'importo della spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

le informazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116;

c)

l'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116;

d)

l'importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per quanto riguarda il piano strategico della PAC;

e)

l'importo recuperato durante il periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai programmi di sviluppo rurale del FEASR a partire dal 2007, per i quali gli Stati membri non sono più tenuti a inviare dichiarazioni di spesa intermedie;

f)

gli importi relativi all'assistenza tecnica.

Le spese sostenute e da dichiarare al FEASR tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito del sistema di gestione e di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.

2.   Una volta che la Commissione ha approvato un piano strategico della PAC, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/2116, le dichiarazioni di spesa entro i termini seguenti:

a)

entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;

b)

entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;

c)

entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;

d)

entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Se in uno Stato membro il piano strategico della PAC è attuato da più di un organismo pagatore, l'organismo di coordinamento garantisce che le dichiarazioni di spesa siano trasmesse lo stesso giorno.

Tuttavia tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2021/2115 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del medesimo regolamento, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del piano. In tale dichiarazione sono dichiarati anche gli importi recuperati per il periodo corrispondente, di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere d) ed e) del presente articolo. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del piano strategico della PAC ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115, le spese sono dichiarate nell'esercizio finanziario in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.

Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Articolo 23

Calcolo dell'importo da pagare

1.   Il contributo dell'Unione da versare per la spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, è menzionato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno del periodo di riferimento e calcolato per quanto riguarda i piani strategici della PAC di cui all'articolo 118 di detto regolamento come segue:

a)

per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/2115 e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 del medesimo regolamento;

b)

per alcuni tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115, nel periodo 2023-2027, sulla base tasso di partecipazione per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC, alle condizioni previste in tale articolo;

c)

l'assistenza tecnica sulla base di un tasso forfettario di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

2.   Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al piano strategico della PAC supera il contributo per un tipo di intervento, per quanto concerne il FEASR, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale tipo di intervento. Ogni contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia approvato.

Articolo 24

Disimpegno automatico

Qualora uno Stato membro non presenti un piano di finanziamento riveduto così come previsto all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, e la relativa modifica del piano strategico della PAC entro il 30 giugno, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun tipo di intervento modificando la decisione di approvazione del piano strategico della PAC dello Stato membro entro il 30 settembre.

Sezione 4

Disposizioni comuni per i Fondi

Articolo 25

Scambio elettronico di informazioni e documenti

1.   La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2021/2116, e prevede le necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli.

2.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:

a)

i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e agli articoli 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 32 del presente regolamento;

b)

i documenti di comune interesse che permettono il controllo delle dichiarazioni di spesa mensili e intermedie e dei conti annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;

c)

i testi dell'Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative pertinenti.

3.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 18, 19, 21, 22, 23 e 32.

Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

4.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e gestire i conti dei Fondi.

5.   I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116.

6.   Se un documento inviato a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116 o una procedura nei sistemi informatici richiede la firma o l'approvazione di una persona autorizzata in una o più fasi di tale procedura, tale firma o approvazione elettronica obbligatoria è effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.

7.   La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127.

8.   In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.

Articolo 26

Requisiti per il rimborso delle spese per i Fondi

1.   Gli organismi pagatori riconosciuti o l'organismo di coordinamento riconosciuto presentano le dichiarazioni di spesa per i Fondi sotto forma di dati strutturati in base al modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

2.   Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica del FEAGA dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.

3.   Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica da imputare all'esercizio finanziario che non figurano, rispettivamente, nella dichiarazione mensile e nella dichiarazione intermedia possono essere rettificate unicamente nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Il contributo dell'Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.

5.   Le intestazioni o il numero dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.

Articolo 27

Sospensione dei pagamenti

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 42 paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 28

Piani di azione relativi al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione

1.   In seguito alla valutazione della giustificazione presentata dallo Stato membro nel contesto dell'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/2116. Lo Stato membro presenta un piano d'azione entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. In tale piano d'azione lo Stato membro propone misure correttive concrete per colmare le carenze e individuare gli interventi che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi stabiliti per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. Le misure correttive sono descritte in modo sufficientemente dettagliato da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia idoneo a porre rimedio a tali carenze, comprese, se del caso, le azioni volte a migliorare l'efficacia dell'attuazione degli interventi interessati.

2.   Per ciascuna delle misure lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare i 2 anni dall'avvio del piano d'azione. Al fine di consentire l'esame dei termini previsti per l'esecuzione del piano d'azione, lo Stato membro stabilisce anche indicatori dei progressi rispetto alla scadenza, almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione.

3.   Entro un termine di 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione.

4.   Dopo il periodo di cui al paragrafo 3, entro 2 mesi la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro se ritiene che il piano d'azione sia sufficiente ad affrontare le carenze che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

5.   Gli Stati membri predispongono i piani d'azione e riferiscono sui progressi compiuti nella loro attuazione secondo il modello fornito dalla Commissione al momento della presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.

Articolo 29

Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance

1.   Lo Stato membro presenta il piano d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116 entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Nel piano d'azione lo Stato membro interessato propone azioni concrete per affrontare ciascuna delle carenze gravi indicate dalla Commissione. Le misure correttive sono adeguatamente descritte in modo da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia sufficiente a porre rimedio alle carenze riscontrate.

2.   Per ciascuna azione lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare di 2 anni la data di avvio del piano d'azione. Al fine di consentire il riesame degli indicatori dei progressi, lo Stato membro stabilisce anche target intermedi rispetto alla scadenza almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione.

3.   Entro 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione. In casi debitamente giustificati, questo periodo può essere esteso.

4.   Dopo gli scambi di cui al paragrafo 3, ed entro 2 mesi dal ricevimento dell'ultima comunicazione dello Stato membro, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro della sua valutazione. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa a causa di un piano d'azione chiaramente insufficiente, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

5.   Qualora i progressi nell'attuazione del piano d'azione siano insufficienti o questo non sia stato presentato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

6.   Per le carenze gravi ricorrenti riscontrate nelle relazioni di valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento, se per il secondo anno consecutivo individua le stesse carenze senza alcun miglioramento.

7.   Gli Stati membri preparano i piani d'azione e riferiscono in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione conformemente al rispettivo modello fornito dalla Commissione. Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.

CAPO III

Liquidazione dei conti

Sezione 1

Riscossione dei crediti

Articolo 30

Recupero di pagamenti indebiti

1.   Per qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza, gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca l'invio di una richiesta di recupero al beneficiario entro un tempo ragionevole, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Il sistema garantisce che gli importi corrispondenti siano iscritti al momento della richiesta di recupero nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2.   Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati. È garantito il seguito del credito previsto dalla procedura nazionale di recupero applicabile e gli importi recuperati sono rimborsati ai Fondi a tempo debito.

3.   La correzione di un credito a favore dei Fondi ha luogo solo se l'assenza di irregolarità è attestata da un atto amministrativo o giuridico di natura definitiva.

4.   Gli Stati membri motivano adeguatamente la cancellazione di un credito e la decisione di non procedere al recupero di un credito conformemente alle norme nazionali applicabili.

Articolo 31

Recupero mediante compensazione

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri compensano gli importi indebitamente versati derivanti da irregolarità in sospeso di un beneficiario, accertata in conformità della legislazione nazionale, con i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario che effettuerà l'organismo pagatore responsabile del recupero del credito.

Sezione 2

Liquidazione

Articolo 32

Contenuto dei conti annuali

1.   I conti annuali di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116 includono:

a)

le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 45 di tale regolamento;

b)

le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell'Unione;

c)

le spese del FEASR, ripartite per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura di un programma o di un piano strategico della PAC, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;

d)

una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, a seconda dei casi, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEAGA e di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;

e)

separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell'Unione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) in relazione:

i)

alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) per l'anno civile 2022 e anteriormente;

ii)

alle misure previste dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;

iii)

all'aiuto per programmi operativi alle organizzazioni riconosciute di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni e programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per le operazioni eseguite a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 fino alla fine dei programmi operativi, o dei programmi di sostegno a norma rispettivamente dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117;

iv)

alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (19) e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione (20);

f)

un estratto dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (21) del Consiglio, incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, da presentare in una tabella redatta secondo il modello riportato nell'allegato V del presente regolamento. Per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo, sarà presentato un estratto dei pagamenti indebiti in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

g)

un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e) e f), del presente paragrafo, incluse le sanzioni e i relativi interessi da riportare in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo;

h)

una sintesi delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;

i)

la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell'organismo pagatore;

j)

il saldo di chiusura alla fine dell'esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per intervento e nel caso del FEASR per programma o per tipo di intervento, a seconda dei casi, e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi versati dalla Commissione a titolo di anticipi a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 che non sono stati utilizzati dagli Stati membri per pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, né sono stati impegnati per contratti di garanzia o pagati come commissioni e costi di gestione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   I conti annuali costituiranno la base per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione da presentare a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 33

Trasmissione delle informazioni

1.   Ai fini della liquidazione dei conti di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell'articolo 32 del presente regolamento;

b)

la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

il parere e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

d)

le dichiarazioni di gestione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;

e)

un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come delle misure correttive adottate o programmate, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, incluse nella dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo, concernenti le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. La forma e il contenuto delle informazioni contabili sono specificati dalla Commissione.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. I documenti sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.

Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.

3.   Su richiesta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

4.   La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 34

Conservazione delle informazioni contabili

1.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

3.   Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai Fondi.

4.   I documenti giustificativi relativi agli output corrispondenti alle spese dichiarate nell'ambito del FEAGA a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e del FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è dichiarata la spesa finale nell'ambito dei piani strategici della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

5.   Nel caso della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

6.   I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Articolo 35

Liquidazione finanziaria

1.   La decisione della Commissione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai Fondi sulla base dei conti di cui all'articolo 32 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 57, del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.

Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1.

La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, o lo aggiunge allo stesso.

3.   Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmessele, nonché le eventuali modifiche proposte.

4.   Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell'anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/2116.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 36

Verifica dell'efficacia dell'attuazione

1.   Quando determina di quali importi deve essere ridotto il finanziamento dell'Unione, quando constata che le spese non abbiano un output corrispondente dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione utilizza le proprie risultanze e le risultanze dell'organismo di certificazione, e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione svolta a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo.

2.   Qualora, in esito ai documenti di liquidazione annuale presentati dallo Stato membro e in assenza di giustificazioni sufficienti, la Commissione ritenga che le spese non abbiano un output corrispondente, essa comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato, specificando la differenza constatata. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro risponde entro un termine fissato nella comunicazione stessa, che non può essere inferiore a 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

a)

presentare osservazioni e giustificazioni in merito alle differenze constatate;

b)

dimostrare alla Commissione che l'effettiva differenza rilevata o l'importo che non presenta un output corrispondente è inferiore a quanto indicato dalla Commissione;

c)

informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare la corretta rendicontazione degli output o che la spesa abbia un output corrispondente e la data effettiva della loro attuazione.

La comunicazione di cui al primo e al secondo comma può essere effettuata per via elettronica.

3.   La Commissione, dopo aver valutato le giustificazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, adotta, se del caso, una decisione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di ridurre il finanziamento dell'Unione delle spese che non hanno un output corrispondente per l'esercizio finanziario in questione.

4.   Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

5.   Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 37

Procedura di conformità

1.   Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di conformità svolta a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo. Per gli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65 di tale regolamento, la Commissione tiene conto anche delle relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, dell'applicazione geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici.

2.   Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro 5 mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

a)

dimostrare alla Commissione che l'effettiva portata dell'inosservanza o il rischio per i Fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;

b)

informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e della data effettiva della loro attuazione.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di 2 mesi al massimo del suddetto termine di 2 mesi. Il motivo giustificato può essere l'accertamento del calcolo dello Stato membro da parte dell'organismo di certificazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo.

Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione.

3.   Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione.

Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.

Entro i 6 mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e degli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2022/127. La comunicazione fa riferimento all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di 6 mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.

4.   Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all'articolo 43, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre 6 mesi:

a)

dal ricevimento della relazione dell'organo di conciliazione; o

b)

dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo.

5.   Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi termini ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei termini fissati in questi paragrafi:

a)

chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o

b)

informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie.

In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall'ultimo giorno della missione di audit supplementare.

Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e al presente paragrafo sono sospesi durante quel mese.

6.   Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell'Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto:

a)

se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell'Unione; e

b)

se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione da parte della Commissione della decisione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma del paragrafo 3 o 4, del presente articolo, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

8.   Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Tuttavia la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, una decisione di esecuzione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in non più di tre rate, se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale richiesta di rateizzazione è presentata dallo Stato membro alla Commissione entro 5 giorni dalla consultazione del comitato dei Fondi agricoli in merito alla decisione a norma dell'articolo 55 di tale regolamento.

9.   Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/2002 (22) e (UE) n. 407/2010 (23) del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1° maggio 2025 a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 ("decisione di rinvio").

La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02 % del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo.

La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma.

Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base a un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori dei progressi. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi:

a)

lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione;

b)

i progressi delle misure correttive non sono sufficienti secondo gli indicatori dei progressi; o

c)

il risultato di tali misure non è soddisfacente.

10.   Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

11.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i termini fissati ai paragrafi da 2 a 5.

12.   Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate per via elettronica.

13.   I paragrafi da 1 a 11 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 38

Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità

1.   La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza emersa da un'indagine di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.

2.   Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell'articolo 55 di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l'applicazione del presente paragrafo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

Articolo 39

Organo di conciliazione

Ai fini della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, è costituito un organo di conciliazione. L'organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:

a)

esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell'Unione;

b)

cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;

c)

al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.

Articolo 40

Composizione dell'organo di conciliazione

1.   L'organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.

I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

2.   Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di 3 anni, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli.

Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell'organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.

I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.   I membri dell'organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.

4.   Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

5.   Previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l'espletamento dei loro compiti in seno all'organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.

In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

Se viene posta fine al mandato del presidente, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che ne svolge le funzioni per la durata residua del mandato per il quale il presidente era stato nominato.

Articolo 41

Indipendenza dell'organo di conciliazione

1.   I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.

I membri non possono partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.

Articolo 42

Modalità di lavoro

1.   Le riunioni dell'organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

Il segretariato dell'organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti; il quorum è fissato a tre.

Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni. Le deliberazioni sono controfirmate dal segretariato.

Articolo 43

Procedura di conciliazione

1.   Uno Stato membro può presentare ricorso all'organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.

2.   La procedura da seguire e l'indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei Fondi agricoli.

3.   Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l'importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione:

a)

è superiore a 1 milione di EUR;

o

b)

rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all'applicazione del diritto dell'Unione, il presidente dell'organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

4.   L'organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, e su un'audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.

Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l'organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i 2 mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 39, lettera c).

5.   Se, entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, l'organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita.

6.   La relazione di cui all'articolo 39, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l'organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 4, secondo comma.

7.   La relazione è inviata:

a)

allo Stato membro interessato;

b)

alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro;

c)

agli altri Stati membri nell'ambito del comitato dei Fondi agricoli.

8.   Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui al paragrafo 1, al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5 sono sospesi durante quel mese.

CAPO IV

Controlli

Sezione 1

Regole generali

Articolo 44

Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano nelle domande di aiuto e nelle domande di pagamento le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, quale definito all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), a cui partecipano a decorrere da una determinata data stabilita dallo Stato membro. Tali informazioni comprendono come minimo:

a)

il nome dell'entità;

b)

numero di identificazione IVA o fiscale;

c)

nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale;

d)

società capogruppo e numero di identificazione IVA o fiscale;

e)

Società controllate e numeri di identificazione IVA o fiscale.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere usate al momento di costituire il campione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Le informazioni possono essere utilizzate, in particolare, per effettuare controlli sull'elusione di cui all'articolo 62 del suddetto regolamento.

2.   Le informazioni sull'identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 45

Requisiti per lo strumento di estrazione dei dati

1.   Al fine di avvalersi volontariamente dello strumento di estrazione dei dati di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 che la Commissione deve mettere a disposizione per i controlli di cui all'articolo 60 di tale regolamento, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i sistemi di gestione e di controllo, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 possano essere collegati elettronicamente allo strumento e, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e l'intervento manuale, lo scambio dei dati sia automatico e in formato leggibile meccanicamente;

b)

le informazioni e i controlli effettuati con lo strumento di estrazione dei dati possano essere automaticamente ritrasmessi ai sistemi di gestione e di controllo e possano essere registrati e archiviati in tali sistemi.

2.   Se lo Stato membro decide di utilizzare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 44 del presente regolamento per la preparazione del campione di controllo cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, le informazioni possono essere verificate mediante tale strumento di estrazione dei dati.

Sezione 2

Controllo delle operazioni

Articolo 46

Controlli ad opera degli Stati membri

1.   Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150 000 EUR per l'esercizio finanziario FEAGA precedente l'inizio del periodo di controllo in questione.

2.   Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, in base a un'analisi del rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'analisi del rischio nell'ambito del piano di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

3.   Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese che percepiscono pagamenti superiori a 350 000 EUR nel sistema di finanziamento del FEAGA e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 durante uno dei due periodi di controllo precedenti.

4.   Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

Articolo 47

Assistenza reciproca

Gli Stati membri inviano una richiesta di assistenza reciproca di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2116 a ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa di cui al menzionato articolo. La richiesta comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 77 di tale regolamento.

Articolo 48

Piani di controllo e relazioni annuali

1.   Il piano di controllo e la relazione di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2116 sono redatti secondo il modello riportato negli allegati VI e VII del presente regolamento.

2.   Le informazioni da presentare a norma del presente articolo sono comunicate in forma elettronica.

3.   La Commissione comunica annualmente agli Stati membri i risultati dei controlli.

CAPO V

Cauzioni

Sezione 1

Portata, tecnologie dell'informazione, forza maggiore

Articolo 49

Portata

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine "cauzione".

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 50

Amministrazione elettronica

Le comunicazioni, i documenti e le cauzioni possono essere prodotti, processati e gestiti utilizzando i sistemi informatici a condizione che i sistemi applicabili siano gestiti secondo protocolli di sicurezza e di qualità ufficialmente riconosciuti idonei per tali sistemi.

Se le autorità competenti non possono accedere ai documenti richiesti per l'esecuzione di verifiche a causa di differenze nei sistemi IT, è necessario che tali documenti siano stampati e autenticati dall'autorità competente della gestione di tali sistemi IT ("l'autorità di emissione") oppure da un'autorità competente delle autenticazioni di documenti.

Le stampe di tali documenti possono essere sostituite da un messaggio elettronico dell'autorità di emissione al beneficiario o all'autorità competente, purché l'autorità di emissione sia in grado di fornire un protocollo di certificazione ufficialmente riconosciuto che garantisce l'autenticità del messaggio.

Articolo 51

Limiti di tempo per la forza maggiore

1.   Il presente articolo si applica ogni volta che un regolamento vi rinvia.

2.   Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente oltre 30 giorni di calendario dopo la data alla quale l'operatore è stato informato dall'autorità competente dell'accertato mancato rispetto del relativo obbligo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, dopo la scadenza del termine per il soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento oppure dopo la scadenza del termine per la presentazione della prova del soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento.

3.   Gli operatori forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, delle circostanze che a loro giudizio costituiscono un caso di forza maggiore entro 181 giorni di calendario dalla scadenza del termine entro il quale l'obbligo doveva essere interamente soddisfatto. Gli operatori possono beneficiare di una proroga se sono nell'incapacità di fornire la prova richiesta entro il termine suddetto sebbene si siano fatti parte diligente.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore che hanno riconosciuto, insieme alle relative informazioni per ciascun caso.

Sezione 2

Forma delle cauzioni

Articolo 52

Forma

1.   La cauzione può essere costituita nelle seguenti forme:

a)

in contanti, a norma dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127; e/o

b)

mediante il ricorso a un fideiussore quale definito all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

2.   L'autorità competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:

a)

deposito bancario;

b)

credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o

c)

collaterali negoziabili nello Stato membro interessato, a condizione che siano emessi o garantiti dallo Stato membro stesso.

3.   Le autorità competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione di cauzioni dei tipi elencati al paragrafo 2.

Articolo 53

Collaterali negoziabili

1.   Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.

2.   L'autorità competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di 3 mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia.

3.   Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.

4.   Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.

5.   Su richiesta dell'autorità competente, la parte che costituisce la garanzia comprova il valore realizzabile della garanzia.

Articolo 54

Sostituzione e destinazione

1.   Ogni forma di garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.

Tuttavia la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente qualora:

a)

la garanzia originaria sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o

b)

la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia elencati all'articolo 52, paragrafo 2.

2.   La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.

3.   Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.

Sezione 3

Svincolo e incameramento

Articolo 55

Svincolo parziale

Ove specifiche norme dell'Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l'autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia e fissare un importo minimo per gli svincoli parziali.

Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo.

Nel caso di garanzie che coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.

Articolo 56

Incameramento

1.   Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine, l'autorità competente:

a)

incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);

b)

chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento;

c)

adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

i)

le garanzie di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettere b) e c), siano convertite in denaro sufficiente per recuperare l'importo dovuto;

ii)

i depositi bancari di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), siano trasferiti sul proprio conto.

L'autorità competente può incassare definitivamente le garanzie del tipo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1,

a)

se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile;

b)

se in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro 30 giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta;

c)

il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e, in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali;

d)

gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del FEAGA o del FEASR, in conformità del regolamento (UE) 2021/2116;

e)

gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

3.   Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato ai Fondi, ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere interamente o parzialmente restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico dei Fondi a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.

Sezione 4

Informazione

Articolo 57

Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori

1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 56, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.

2.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l'elenco:

a)

dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo;

b)

dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.

CAPO VI

Trasparenza

Articolo 58

Forma e modalità di presentazione

1.   Le informazioni di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d), da f) a l), del regolamento (UE) 2021/1060 sono pubblicate in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e contengono le informazioni specificate nell'allegato VIII del presente regolamento, compreso il codice dell'operazione, come descritto nell'allegato IX del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non pubblicare le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115, ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 e alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.

3.   Le informazioni sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca online che consente all'utente di cercare i beneficiari per nome, gruppo di beneficiari, comune, importi ricevuti od operazione, o mediante una combinazione degli stessi, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati.

4.   Le informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse in euro. Uno Stato membro che non ha adottato l'euro esprime gli importi sia in euro che nella valuta nazionale utilizzando due tabelle distinte in formati aperti e leggibili meccanicamente.

6.   Alle valute nazionali si applica il tasso di cambio di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

7.   Le informazioni di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 sono pubblicate in un documento separato contenente almeno le informazioni di cui all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 59

Pubblicazione dei beneficiari in caso di importi di modesta entità

1.   Se l'importo dell'aiuto ricevuto da un beneficiario in un anno è pari o inferiore a 1 250 EUR, il beneficiario in questione è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

2.   Qualora, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un determinato comune, le informazioni sui beneficiari di cui al paragrafo 1 consentano di identificare una persona fisica come beneficiario, lo Stato membro interessato pubblica come informazione, ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/1060, l'entità amministrativa immediatamente più ampia di cui fa parte il comune considerato.

Articolo 60

Data di pubblicazione

Le informazioni di cui al presente capo sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Articolo 61

Informazioni dei beneficiari

Le informazioni relative ai beneficiari di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 sono fornite inserendole nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno da parte del FEAGA o del FEASR, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.

Articolo 62

Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri

1.   La Commissione costituisce e gestisce un sito internet dell'Unione a partire dall'indirizzo del proprio sito internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri di cui all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi internet dei propri siti non appena li hanno costituiti e ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull'accessibilità ai medesimi a partire dal sito internet dell'Unione.

3.   Gli Stati membri designano l'organismo incaricato di costituire e gestire il sito internet. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di tale organismo.

CAPO VII

Dati per la notifica all'OMC del sostegno interno

Articolo 63

Dati e trasmissione

1.   Nello stesso giorno in cui presentano i conti annuali alla Commissione, gli Stati membri trasmettono i dati sugli importi versati da fonti nazionali per tutte le spese relative ai Fondi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c).

2.   I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono trasmessi secondo la stessa struttura dei dati da trasmettere a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c). Tali informazioni sono fornite sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 64

Abrogazioni

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia:

a)

gli articoli da 21 a 24 e gli articoli da 27 a 34 di tale regolamento continuano ad applicarsi al FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nell'ambito dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per quanto riguarda il FEAGA in relazione ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

l'articolo 59 di detto regolamento continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;

c)

gli allegati II e III di detto regolamento continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del presente regolamento.

Articolo 65

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia:

a)

gli articoli 9, 10 e 11 si applicano alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2022;

b)

l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), si applica alle entrate con destinazione specifica riscosse a decorrere dal 1o gennaio 2026 per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall'esercizio finanziario 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (Cfr. pag. 131 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(8)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(9)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(10)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(11)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(12)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(13)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

(16)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(17)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(18)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262)

(19)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).

(21)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(24)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(25)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Dichiarazioni di gestione — Organismo pagatore di cui all'articolo 4

Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell'organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx – 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l'altro, le risultanze dell'operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie:

i)

che i pagamenti siano legittimi e regolari per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1144/2014;

ii)

che i sistemi di governance di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 funzionino correttamente e garantiscano che la spesa sia stata effettuata conformemente all'articolo 37 di tale regolamento;

iii)

sulla qualità e l'affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati sugli indicatori per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e sul fatto che la spesa coincida con gli output corrispondenti comunicati e sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili.

Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) 2021/2116.

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma


ALLEGATO II

Dichiarazione di gestione — Organismo di coordinamento di cui all'articolo 4

Il sottoscritto, ..., direttore dell'organismo di coordinamento..., presenta la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per ......... (Stato membro) per l'esercizio finanziario dal 16/10/xx al 15/10/xx + 1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l'altro, le risultanze dell'operato del servizio dell'organismo di certificazione, dichiaro quanto segue:

la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 è stata redatta secondo la procedura e i sistemi riconosciuti in vigore presso l'organismo di coordinamento e sulla base dei dati certificati forniti dagli organismi pagatori (elenco...) in ......... (Stato membro).

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma


ALLEGATO III

Elementi per la pista di controllo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 6

1.   

I documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento ecc.;

2.   

i documenti che identificano gli importi conferiti dal piano strategico della PAC e nell'ambito di ciascun tipo di intervento allo strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito del piano strategico della PAC e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FEASR e dal reimpiego delle risorse imputabili al FEASR in conformità degli articoli 60 e 62 del regolamento (UE) 2021/1060;

3.   

i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e il controllo;

4.   

i documenti relativi al disimpegno dei contributi del piano strategico della PAC e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5.   

i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6.   

i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, quando opportuno, i conti annuali di periodi precedenti;

7.   

le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8.   

le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti de minimis, se applicabile;

9.   

gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

10.   

le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;

11.   

le registrazioni dei flussi finanziari tra l'organismo pagatore e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12.   

le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del piano strategico della PAC versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.


ALLEGATO IV

Modello per la relazione annuale di audit sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 7

1.   Introduzione

1.1.

Identificazione della società di audit esterna che ha partecipato alla preparazione della relazione.

1.2.

Periodo di riferimento (dal 16 ottobre N-1 al 15 ottobre N).

1.3.

Identificazione dello o degli strumenti finanziari/del o dei mandati e piani strategici della PAC cui si riferisce la relazione di audit. Identificazione dell'accordo di finanziamento cui si riferisce la relazione («accordo di finanziamento»).

2.   Audit dei sistemi di controllo interno applicati dalla BEI/dal FEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali

Risultati dell'audit esterno del sistema di controllo interno della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, volto a valutare la configurazione e l'efficacia di tale sistema di controllo interno e che copre gli elementi elencati di seguito.

2.1.

Processo di accettazione del mandato.

2.2.

Processo di valutazione e selezione degli intermediari finanziari: valutazione formale e qualitativa.

2.3.

Processo di approvazione delle operazioni con intermediari finanziari e firma dei pertinenti accordi di finanziamento.

2.4.

Processi di monitoraggio degli intermediari finanziari in materia di:

2.4.1.

rendicontazione da parte degli intermediari finanziari;

2.4.2.

gestione delle registrazioni;

2.4.3.

importi versati ai destinatari finali;

2.4.4.

ammissibilità del sostegno ai destinatari finali;

2.4.5.

commissioni e costi di gestione addebitati dagli intermediari finanziari;

2.4.6.

requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;

2.4.7.

attuazione delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato e al cumulo degli obblighi di aiuto da parte degli intermediari finanziari;

2.4.8.

trattamento differenziato degli investitori, se pertinente;

2.4.9.

conformità al diritto applicabile dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, elusione fiscale, frode o evasione fiscale.

2.5.

Sistemi per il trattamento dei pagamenti ricevuti dall'organismo pagatore.

2.6.

Sistemi per il calcolo e il pagamento degli importi relativi ai costi e alle commissioni di gestione.

2.7.

Sistemi per il trattamento dei pagamenti agli intermediari finanziari.

2.8.

Sistemi per il trattamento degli interessi e delle altre plusvalenze generate dal sostegno dei piani strategici della PAC agli strumenti finanziari.

2.9.

Per la relazione annuale di audit relativa al periodo contabile finale, oltre a quelli di cui ai punti da 2.1. a 2.8., sono coperti i seguenti elementi:

2.9.1.

Ricorso ad un trattamento differenziato degli investitori;

2.9.2.

Coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie;

2.9.3.

Impiego degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno del piano strategico della PAC erogato agli strumenti finanziari in linea con l'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060;

2.9.4.

Impiego delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari, che sono imputabili al sostegno fornito dal FEASR, fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni adottate per l'impiego di tali risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, in conformità dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060.

Per i punti 2.1, 2.2 e 2.3, in seguito la presentazione della prima relazione annuale di audit, occorre fornire soltanto informazioni sugli aggiornamenti o sulle modifiche delle procedure o delle modalità in essere.

3.   Conclusioni dell'audit

3.1.

Conclusioni in merito alla capacità, da parte della società di audit esterna, di fornire una ragionevole garanzia circa la configurazione e l'efficacia del sistema di controllo interno messo in atto dalla BEI o da altre IFI in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, conformemente alle norme applicabili, in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

3.2.

Risultati e raccomandazioni conseguenti all'attività di audit.

I punti 3.1. e 3.2. devono basarsi sui risultati dell'attività di audit di cui al paragrafo 2 e, se del caso, tenere conto dei risultati di altre attività di audit nazionali o dell'Unione svolte in relazione allo stesso organismo che attua strumenti finanziari e/o allo stesso mandato relativo a strumenti finanziari.


ALLEGATO V

Modello di tabella di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera f), concernente irregolarità

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1), lettera f), utilizzando la tabella seguente.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Organismo pagatore

Fondo

Unità monetaria

Saldo al 15 ottobre N-1

Totale «nuovi casi» (esercizio finanziario N)

Totale «rettifiche» (esercizio finanziario N)

Totale «interessi» (esercizio finanziario N)

Totale «importi recuperati» (esercizio finanziario N)

Totale «importi irrecuperabili» (esercizio N)

Importo il cui recupero è in corso (saldo al 15 ottobre N)


ALLEGATO VI

Piano di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 48 del presente regolamento

PIANO DI CONTROLLO PROPOSTO PER IL PERIODO DI CONTROLLO...

Parte 1.   Procedure e analisi del rischio

1.1.   Procedura di selezione

Viene fornita una descrizione della procedura da seguire ai fini della selezione delle imprese da controllare.

Viene fornita inoltre una chiara indicazione sull'uso dell'analisi del rischio, specificando se tale procedura è completata da una selezione casuale e/o manuale.

Viene fornita inoltre una spiegazione delle modalità in cui i diversi settori/le diverse misure e regioni saranno presi in considerazione nella selezione delle imprese.

1.2.   Fattori di rischio, valori di rischio e ponderazione da applicare

In caso di applicazione dell'analisi del rischio vengono fornite informazioni su tutti i fattori di rischio presi in considerazione e i successivi eventuali valori assegnati a tali fattori di rischio. Queste informazioni devono essere inserite nelle tabelle riportate di seguito.

Se necessario, viene fornita una descrizione della procedura da applicare alla ponderazione dei fattori di rischio.

Fattori e valori di rischio applicabili a tutti i settori/tutte le misure oggetto di analisi del rischio

Ponderazione dei fattori di rischio

Fattori di rischio

Valori di rischio

Descrizione

Valori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fattori e valori di rischio specifici applicabili a … (settore/misura)

Ponderazione dei fattori di rischio

Fattori di rischio

Valori di rischio

Descrizione

Valori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se del caso, sono aggiunte caselle supplementari per i fattori di rischio e i valori di rischio per il settore/le misure.

1.3.   Risultati della procedura di selezione

Vengono fornite informazioni sulle modalità in cui i risultati dell'analisi del rischio e le procedure adottate hanno portato alla selezione delle imprese incluse nel piano di controllo finale.

I settori/le misure da escludere vengono identificati con chiarezza e vengono indicati i motivi che giustificano l'esclusione.

Sono indicati i motivi per la selezione delle imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano inferiori a 40 000 EUR.

Parte 2.   Piano di controllo

2.1.   Panoramica della selezione

Calcolo del numero minimo di imprese:

(A)

Numero di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma superavano 150 000  EUR nell'esercizio FEAGA...

 

(B)

Il numero minimo (1/2 di A).

 

Popolazione presso la quale viene effettuata la selezione:

(C)

Numero totale

 

(D)

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano maggiori di 350 000  EUR

 

(E)

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano pari o inferiori a 350 000  EUR, ma non inferiori a 40 000  EUR

 

(F)

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano inferiori a 40 000  EUR

 

Imprese proposte per un controllo:

(G)

Numero totale

 

(H)

Totale in base all'analisi del rischio*

 

(I)

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano maggiori di 350 000  EUR

 

(J)

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano pari o inferiori a 350 000  EUR, ma non inferiori a 40 000  EUR

 

(K)

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano inferiori a 40 000  EUR

 

Nota alla tabella

*

Le imprese di questa categoria comprendono solo quelle selezionate mediante l'analisi del rischio ed escludono quelle aggiunte in modo casuale e/o manuale al piano di controllo non soggette ad analisi del rischio.

2.2.   Selezione di imprese proposte per un controllo

(A)

Voce di bilancio FEAGA n.

(B)

Articolo di bilancio FEAGA

(C)

Spesa totale per linea di bilancio FEAGA (EUR)

(D)

Totale delle spese per linea di bilancio FEAGA relative ad imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, sono stati superiori a 40 000  EUR (EUR)

(E)

Spesa totale, per linea di bilancio FEAGA, relativa ad imprese incluse nel piano di controllo (EUR)

(F)

Numero di imprese per linea di bilancio FEAGA, incluse nel piano di controllo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

Nota alla tabella

Se del caso, aggiungere altre righe.


ALLEGATO VII

Relazione di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 48 del presente regolamento

RELAZIONE PER IL PERIODO DI CONTROLLO...

1.   Panoramica dei controlli

(A)

Numero totale di imprese da controllare:

 

(B)

Numero totale di imprese controllate:

 

(C)

Numero totale di imprese in fase di controllo:

 

(D)

Numero totale di imprese non ancora controllate

 

2.   Panoramica dei controlli (per articolo o voce di bilancio)

(A)

Voce di bilancio FEAGA n.

(B)

Articolo di bilancio FEAGA

(C)

Totali della spesa relativa ad imprese selezionate per il controllo …

(EUR) (C=E+F+G)

Imprese controllate

(F)

Imprese in fase di controllo - spesa totale relativa alle imprese in fase di controllo

(in EUR)

(G)

Imprese non controllate - spesa totale relativa alle imprese non controllate

(in EUR)

(D)

Spesa effettivamente controllata

(EUR)*

(E)

Spesa totale relativa alle imprese controllate

(in EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

 

Note alla tabella

*

Si riferisce solo alle spese delle fatture che sono state effettivamente controllate (quelle selezionate per la verifica e/o il controllo incrociato).

Se del caso, aggiungere altre righe.

3.   Potenziali irregolarità individuate

(A)

Articolo di bilancio FEAGA

(B)

Voce di bilancio FEAGA n.

(C)

Numero di riferimento dell'impresa interessata

(D)

Descrizione e natura di ogni potenziale irregolarità individuata

(E)

Numero di potenziali irregolarità individuate

(F)

Stima del valore delle potenziali irregolarità

(G)

Numero/numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)

(H)

Periodo in cui è previsto il controllo*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

 

 

Note alla tabella

*

Per i periodi di controllo precedenti, soltanto quelli non riportati nelle relazioni precedenti.

Ogni impresa con irregolarità dovrebbe essere inserita in una riga diversa.

Se del caso, aggiungere altre righe.

4.   Esecuzione di controlli relativi a piani di controllo precedenti

Esecuzione di controlli relativi a piani di controllo precedenti

(A)

Numero di imprese

(B)

Spesa interessata

(C)

Spesa effettivamente controllata relativa alle imprese*

4.1.

Imprese dichiarate in fase di controllo nella precedente relazione (4.1. = 4.2.+ 4.3.)

 

 

x

4.2.

Imprese in 4.1. per le quali i controlli sono stati completati

 

 

 

4.3.

Imprese in 4.1. per le quali i controlli sono ancora in corso

 

 

x

4.4.

Imprese per le quali i controlli nella precedente relazione sono stati dichiarati non iniziati (4.4. = 4.5.+4.6.+4.7.)

 

 

x

4.5.

Imprese in 4.4. per le quali i controlli sono stati completati

 

 

 

4.6.

Imprese in 4.4. per le quali i controlli sono ancora in corso

 

 

x

4.7.

Imprese in 4.4. per le quali i controlli non sono ancora iniziati

 

 

x

Note alla tabella

*

Si riferisce solo alle spese delle fatture che sono state effettivamente controllate (quelle selezionate per la verifica e/o il controllo incrociato).

5.   Assistenza reciproca

È fornita una sintesi delle richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le informazioni relative alle richieste inviate e alle risposte ricevute sono incluse nelle tabelle seguenti.

(A)

Stato membro a cui la richiesta è stata inviata

(B)

Data della richiesta

(C)

Data della risposta e sintesi dei risultati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota alla tabella

Se del caso, aggiungere altre righe.

6.   Risorse

È indicato il numero di effettivi addetti ai controlli, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se necessario, per regione.

7.   Difficoltà e miglioramenti proposti

Sono fornite informazioni su eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 e sulle misure prese o proposte per superarle.

Se necessario, sono formulate proposte per migliorare l'applicazione del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.


ALLEGATO VIII

Informazioni a fini di trasparenza a norma dell'articolo 58

Nome del beneficiario / persona giuridica / associazione

Cognome del beneficiario

Se appartengono a un gruppo, nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale

Comune

Codice della misura / tipo di intervento /settore di cui all'allegato IX

Obiettivo specifico (1)

Data di inizio (2)

Data di fine (3)

Importo per operazione nell'ambito del FEAGA

Totale dell'importo FEAGA per il beneficiario in questione

Importo per operazione nell'ambito del FEASR

Totale dell'importo FEASR per il beneficiario in questione

Importo per operazione cofinanziato

Importo totale cofinanziato per il beneficiario in questione

Totale FEASR e importi cofinanziati

Totale dell'importo UE per il beneficiario in questione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

70

 

40

110

120

 

 

 

 

Codice A

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice B

 

 

 

 

 

40

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Codice C

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice D

 

 

 

 

 

30

 

15

 

 

 


(1)  L'obiettivo specifico dell'operazione deve corrispondere a uno o più obiettivi stabiliti nella pertinente normativa dell'Unione che disciplina l'operazione in questione, così come descritto nell'allegato IX. In particolare, gli obiettivi specifici di un'operazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 devono corrispondere agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento ed essere coerenti con il piano della PAC dello Stato membro. Inoltre gli obiettivi specifici di un'operazione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono corrispondere agli obiettivi di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (per ulteriori orientamenti gli Stati membri possono fare riferimento al manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014-2020).

(2)  Le informazioni sulle date di inizio e di fine dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, delle tipi di intervento per gli interventi di sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti, in quanto tali misure e tipi di operazioni di intervento sono annuali.

(3)  Le informazioni sulle date di inizio e di fine di tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, delle tipi di intervento per gli interventi di sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti in quanto tali misure e tipi di operazioni di intervento sono annuali.


ALLEGATO IX

Misura/tipo di intervento/settore di cui all'articolo 58

Codice della misura/del tipo di intervento/del settore

Denominazione della misura/del tipo di intervento/del settore

Finalità della misura/del tipo di intervento/del settore

 

Operazioni sotto forma di tipi di intervento per pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115

 

 

1.

Sostegno disaccoppiato al reddito

 

I.1

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Il sostegno di base al reddito è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione. L'obiettivo è sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare.

I.2

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione. L'obiettivo è migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti ridistribuendo il sostegno dalle aziende agricole più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni.

I.3

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che fornisce un sostegno al reddito rafforzato ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta. L'obiettivo è modernizzare il settore agricolo attirando i giovani e migliorando così il loro sviluppo imprenditoriale.

I.4

Regimi per il clima e l'ambiente

I regimi ecologici sono un pagamento disaccoppiato dalla produzione. L'obiettivo è indirizzare il sostegno al reddito verso le pratiche agricole benefiche per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali.

I.5

Pagamenti per i piccoli agricoltori

I pagamenti per i piccoli agricoltori sono disaccoppiati dalla produzione e sostituiscono tutti gli altri pagamenti diretti per i beneficiari interessati. L'obiettivo dei pagamenti a favore dei piccoli agricoltori è promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari di piccoli importi che per le autorità di gestione.

 

2.

Pagamenti diretti accoppiati

 

I.6

Sostegno accoppiato al reddito

Il sostegno accoppiato al reddito copre i pagamenti per ettaro o per capo legati a produzioni specifiche. L'obiettivo è migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità per determinati settori e prodotti che sono particolarmente importanti per ragioni sociali, economiche o ambientali e che incontrano determinate difficoltà.

I.7

Pagamento specifico per il cotone

Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Si tratta di un regime obbligatorio per gli Stati membri produttori di cotone per sostenere la produzione di cotone nelle regioni in cui essa è importante per l'economia agricola.

 

Misure di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013

 

II.1

Regime di pagamento di base (titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5)

Il regime di pagamento di base è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione gestito in base dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori. L'obiettivo è sostenere il reddito degli agricoltori, che è in media notevolmente inferiore al reddito medio del resto dell'economia.

II.2

Regime di pagamento unico per superficie (articolo 36)

Il regime di pagamento unico per superficie è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione concesso per gli ettari ammissibili dichiarati da un agricoltore. L'obiettivo è sostenere il reddito degli agricoltori, che è in media notevolmente inferiore al reddito medio del resto dell'economia.

II.3

Pagamento ridistributivo (titolo III, capo 2)

Il pagamento ridistributivo è un pagamento disaccoppiato per superficie. L'obiettivo è sostenere le aziende agricole più piccole fornendo loro un sostegno supplementare per i primi ettari dichiarati nell'ambito del pagamento di base.

II.4

Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (titolo III, capo 3)

L'inverdimento è un pagamento disaccoppiato per superficie per ettaro pagato. L'obiettivo è quello di osservare tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e presenza di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

II.5

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (titolo III, capo 4)

Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è un pagamento disaccoppiato per superficie, concesso in aggiunta al pagamento di base agli agricoltori. L'obiettivo è sostenere gli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli naturali.

II.6

Pagamento per i giovani agricoltori (titolo III, capo 5)

Il pagamento per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che fornisce un sostegno al reddito rafforzato ai giovani agricoltori recentemente insediati per la prima volta. L'obiettivo è promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo, il che è essenziale per la competitività del settore agricolo nell'Unione.

II.7

Sostegno accoppiato facoltativo (titolo IV, capo 1)

Il sostegno accoppiato facoltativo copre i pagamenti per ettaro o per capo legati a produzioni specifiche. L'obiettivo è migliorare la competitività e la sostenibilità di settori che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali e che si trovano in difficoltà.

II.8

Pagamento specifico per il cotone (titolo IV, capitolo 2)

Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Si tratta di un regime obbligatorio per gli Stati membri produttori di cotone per sostenere la produzione nelle regioni in cui essa è importante per l'economia agricola.

II.9

Regime dei piccoli agricoltori (titolo V)

Il regime dei piccoli agricoltori è disaccoppiato dalla produzione e sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti per i beneficiari interessati. L'obiettivo è promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari di piccoli importi che per le autorità di gestione.

II.10

Misure di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio  (1)

Tali pagamenti diretti sono finalizzati a disaccoppiare il sostegno dalla produzione vegetale e animale al fine di migliorare il sostegno al reddito degli agricoltori.

 

Operazioni sotto forma di interventi settoriali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115

 

III.1

Nel settore ortofrutticolo (articoli da 49 a 53)

L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità del settore ortofrutticolo. Ciò avviene tramite le organizzazioni di produttori (OP) o le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'attuazione programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP e le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

III.2

Nel settore dei prodotti dell'apicoltura (articoli 54, 55 e 56)

L'obiettivo è sostenere gli apicoltori, la qualità e il mercato dei prodotti apicoli.

III.3

Nel settore vitivinicolo (articoli da 57 a 60)

L'obiettivo è sostenere la competitività e la sostenibilità del settore vitivinicolo. I programmi sono gestiti dagli Stati membri a livello nazionale nell'ambito del loro piano strategico e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. I beneficiari sono i viticoltori, gli operatori del settore vitivinicolo e del commercio di vini o le loro associazioni/organizzazioni. Le operazioni che devono essere approvate dagli Stati membri possono essere annuali o pluriennali.

III.4

Nel settore del luppolo (articoli 61 e 62)

L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità del settore del luppolo attraverso le organizzazioni di produttori (OP) o le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP o le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

III.5

Nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (articoli 63, 64 e 65)

L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola attraverso le organizzazioni di produttori (OP) e le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP o le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

III.6

Negli altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori riguardanti i prodotti elencati nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115 (articoli 66, 67 e 68)

L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità dei settori interessati attraverso le organizzazioni di produttori (OP), le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i gruppi di produttori (GP) temporaneamente approvati dagli Stati membri, e l'attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP, le AOP o i GP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

 

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013

 

IV.1

Intervento pubblico

Quando i prezzi di mercato per taluni prodotti agricoli scendono sotto un livello prestabilito, le autorità pubbliche degli Stati membri possono intervenire per stabilizzare i mercati acquistando forniture eccedenti, che possono quindi essere immagazzinate fino a quando il prezzo di mercato non aumenterà. I soggetti da pubblicare sono i beneficiari dell'aiuto, ossia i soggetti dai quali è stato acquistato il prodotto.

IV.2

Aiuto all'ammasso privato

L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere temporaneamente i produttori di taluni prodotti relativamente al costo dell'ammasso privato.

IV.3

Programma per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole

L'obiettivo dell'aiuto è sostenere la distribuzione di prodotti agricoli agli alunni nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie allo scopo di accrescere il loro consumo di frutta, verdura e latte e migliorare le loro abitudini alimentari.

IV.5

Misure eccezionali

Le misure eccezionali concesse a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, dell'articolo 220, paragrafo 1, dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono finalizzate a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

IV.6

Aiuti nel settore ortofrutticolo (capo II, sezione 3)

I coltivatori sono incoraggiati a unirsi alle organizzazioni di produttori (OP). Queste ricevono aiuto per attuare i programmi operativi in base a una strategia nazionale. L'aiuto concesso è finalizzato ad attenuare le fluttuazioni del reddito dovute alle crisi. L'aiuto viene offerto per le misure di prevenzione/gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi, vale a dire: i ritiri dal mercato, la raccolta verde/la mancata raccolta, gli strumenti di promozione/comunicazione, la formazione, le misure di assicurazione del raccolto, l'aiuto per ottenere prestiti dalle banche e coprire i costi amministrativi per la costituzione di fondi di mutualizzazione (fondi di stabilizzazione detenuti dagli agricoltori).

IV.7

Sostegno al settore vitivinicolo (capo II, sezione 4)

I vari aiuti concessi sono finalizzati a garantire l'equilibrio del mercato e ad aumentare la competitività del vino dell'Unione: sostegno alla promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e informazione sul consumo responsabile di vino e sul sistema unionale delle DOP/IGP; cofinanziamento dei costi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per gli investimenti nelle aziende vinicole e nelle strutture di commercializzazione nonché per l'innovazione; sostegno alla vendemmia verde, ai fondi di mutualizzazione, alle misure di assicurazione del raccolto e alla distillazione dei sottoprodotti.

IV.8

Sostegno nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (capo II, sezione 2)

Sostegno concesso ai programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno o più dei seguenti ambiti: il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione; il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

IV.9

Aiuti nel settore dell'apicoltura (capo II, sezione 5)

L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere il settore attraverso programmi dedicati all'apicoltura allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

IV.10

Aiuti nel settore del luppolo (capo II, sezione 6)

Aiuti concessi alle organizzazioni di produttori di luppolo.

 

Operazione sotto forma di tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115

 

V.1

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

L'aiuto è finalizzato a compensare gli agricoltori, i silvicoltori e gli altri gestori di terreni per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a impegni volontari in materia di ambiente, clima e altri impegni in materia di gestione assunti, che vanno oltre i requisiti obbligatori e che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC, in particolare nel settore dell'ambiente, del clima e del benessere degli animali.

V.2

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

L'aiuto concesso è finalizzato a compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici della zona interessata, come le zone montane.

V.3

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

L'aiuto concesso è finalizzato a compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori, i silvicoltori e altri gestori di terreni per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a determinati svantaggi territoriali specifici nella zona interessata che sono imposti dai requisiti derivanti dall'attuazione delle direttive Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE (2) del Consiglio e direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) o, per le zone agricole, della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)).

V.4

Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali, compresi gli investimenti nell'irrigazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC.

V.5

Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori nonché l'avvio di nuove imprese rurali

L'aiuto è finalizzato a sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori, dei nuovi agricoltori e, a determinate condizioni, l'avvio di nuove imprese rurali al fine di contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC.

V.6

Strumenti per la gestione del rischio

L'aiuto concesso è finalizzato a promuovere strumenti di gestione del rischio che aiutino gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo.

V.7

Cooperazione

L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere la cooperazione al fine di contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC, compresa la cooperazione:

(a)

per preparare e attuare operazioni di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

(b)

per preparare e attuare l'iniziativa LEADER;

(c)

per promuovere e sostenere i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e dell'Unione e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;

(d)

per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;

(e)

per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti»;

(f)

per sostenere altre forme di cooperazione.

V.8

Scambio di conoscenze e informazioni

L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere azioni di scambio di conoscenze e di informazione che contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC, puntando specificatamente alla protezione della natura, dell'ambiente e del clima, comprese azioni di educazione e sensibilizzazione in materia ambientale e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali. Tali azioni possono comprendere azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, nonché lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni.

 

Misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013

 

VI.1

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)

Questa misura riguarda la formazione e altri tipi di attività, quali laboratori, orientamento, attività dimostrative, azioni di informazione, programmi di scambio interaziendale di breve durata nel settore agricolo e forestale e di visita di aziende agricole. L'obiettivo è accrescere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori di terreni e delle piccole e medie imprese (PMI) che operanti nelle zone rurali.

VI.2

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)

Questa misura, attraverso l'utilizzo di servizi di consulenza e la creazione di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, è finalizzata a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e forestali, nonché delle PMI insediate nelle zone rurali. Promuove inoltre la formazione dei consulenti.

VI.3

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)

Questa misura è finalizzata a sostenere tutti i nuovi partecipanti ai regimi di qualità dell'Unione, nazionali e facoltativi. Il sostegno può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione al fine di sensibilizzare i consumatori all'esistenza e ai disciplinari di produzione realizzati nell'ambito di tali regimi di qualità dell'Unione e nazionali.

VI.4

Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)

Questa misura è finalizzata ad aiutare a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficiente il settore della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, a realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura, e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali.

VI.5

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Questa misura è finalizzata ad aiutare gli agricoltori a prevenire le calamità naturali e gli eventi catastrofici o a ripristinare il potenziale agricolo danneggiato, subordinatamente al riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, al fine di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali eventi.

VI.6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)

Questa misura è finalizzata a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche redditizie quali nuove aziende gestite dai giovani agricoltori, nuove imprese nelle zone rurali o per lo sviluppo di piccole aziende agricole. Il sostegno viene inoltre concesso alle imprese nuove o esistenti a fini di investimento e per lo sviluppo di attività extra-agricole fondamentali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e di tutti gli agricoltori che diversificano le loro attività agricole. La misura concede pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

VI.7

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)

Questa misura è finalizzata a sostenere interventi di promozione della crescita e della sostenibilità ambientale e socioeconomica delle zone rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (inclusa la banda larga, le energie rinnovabili e le infrastrutture sociali) e dei servizi di base a livello locale, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. La misura sostiene anche la rilocalizzazione di attività e la riconversione di impianti al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

VI.8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21; articoli da 22 a 26)

Questa misura è finalizzata a promuovere gli investimenti nello sviluppo delle superfici boschive, nella protezione delle foreste, nell'innovazione e nelle tecnologie silvicole e nei prodotti delle foreste, onde contribuire al potenziale di crescita delle zone rurali.

VI.9

Forestazione e imboschimento (articolo 22)

Questa sottomisura è finalizzata a fornire sostegno alle operazioni di forestazione e di imboschimento su terreni agricoli e non agricoli.

VI.10

Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali (articolo 23)

Questa sottomisura è finalizzata a sostenere l'allestimento di sistemi e di pratiche agroforestali in cui specie legnose perenni sono intenzionalmente integrate a colture e/o animali nella stessa unità di gestione della superficie.

VI.11

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (articolo 24)

Questa sottomisura intende prevenire i danni e ricostituire (mediante risanamento e rimboschimento) il potenziale forestale in seguito a incendi boschivi, altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e minacce legate ai cambiamenti climatici.

VI.12

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 25)

Questa sottomisura è finalizzata a sostenere le azioni che migliorano il valore ambientale delle foreste, promuovono l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi, offrono servizi ecosistemici e valorizzano le aree forestali in termini di pubblica utilità. L'obiettivo è accrescere il valore ambientale delle aree forestali.

VI.13

Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 26)

Questa sottomisura è finalizzata a fornire sostegno agli investimenti nei macchinari e/o nelle attrezzature connessa alla raccolta, al taglio, alla mobilitazione e alla lavorazione del legname prima della segatura industriale. L'obiettivo principale di questa sottomisura è accrescere il valore economico delle foreste.

VI.14

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)

Questa misura è finalizzata a sostenere la costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori, specialmente nei primi anni, quando vengono sostenute spese aggiuntive, per affrontare insieme le sfide del mercato e per rafforzare il potere negoziale in relazione alla produzione e allo smercio dei prodotti, anche sui mercati locali.

VI.15

Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)

Questa misura è finalizzata a incoraggiare i gestori di terreni ad applicare pratiche agricole che contribuiscano alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Questa misura può riguardare non solo il miglioramento delle pratiche agricole a beneficio dell'ambiente ma anche il mantenimento di pratiche benefiche esistenti.

VI.16

Agricoltura biologica (articolo 29)

Questa misura è finalizzata a sostenere l'adozione e/o il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali programmi, rispondendo in tal modo alle esigenze della società in termini di uso di pratiche agricole rispettose dell'ambiente.

VI.17

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30)

Questa misura è finalizzata a concedere un sostegno compensativo ai beneficiari che subiscono, nelle zone interessate, particolari svantaggi a causa di specifici requisiti obbligatori derivanti dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE rispetto ad altri agricoltori e silvicoltori in altre zone non interessate da tali svantaggi.

VI.18

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31)

Questa misura è finalizzata a offrire sostegno ai beneficiari che devono sottostare a particolari vincoli a causa della loro ubicazione in zone montane o in altre zone soggette a vincoli naturali significativi o ad altri vincoli specifici.

VI.19

Benessere degli animali (articolo 33)

Questa misura è finalizzata a concedere pagamenti agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali.

VI.20

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste (articolo 34)

Questa misura è finalizzata a rispondere all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boschive, compreso il mantenimento e il miglioramento della biodiversità, delle risorse idriche e del suolo, nonché alla necessità di contrastare i cambiamenti climatici e di conservare le risorse genetiche forestali, comprese attività quali lo sviluppo di diverse varietà di specie da foresta per favorire l'adattamento a specifiche condizioni locali.

VI.21

Cooperazione (articolo 35)

Questa misura è finalizzata a promuovere ogni forma di cooperazione, tra almeno due soggetti, diretta a sviluppare, tra le altre cose: progetti pilota; nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; servizi turistici; filiere corte e mercati locali; pratiche/progetti congiunti riguardanti l'ambiente/i cambiamenti climatici; progetti per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse; strategie di sviluppo locale non LEADER; piani di gestione forestale; e diversificazione in attività di «agricoltura sociale».

VI.22

Gestione del rischio (articolo 36)

Questa misura rappresenta un nuovo insieme di strumenti di gestione del rischio e porta avanti le possibilità esistenti di sostenere le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione attraverso le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti degli Stati membri onde aiutare gli agricoltori esposti a crescenti rischi economici e ambientali. La misura introduce inoltre uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo del reddito.

VI.22bis

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

L'obiettivo di questa misura è offrire agli agricoltori un sostegno temporaneo a causa della crisi COVID-19

VI.23

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)

Questa misura è finalizzata a offrire un pagamento complementare nell'ambito del secondo pilastro agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia.

VI.24

Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5))

Questa misura è finalizzata a mantenere LEADER quale strumento di sviluppo territoriale integrato a livello subregionale («locale»), che contribuirà direttamente a uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, il che costituisce uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale.

VI.25

Assistenza tecnica (articoli da 51 a 54)

Questa misura è finalizzata a offrire agli Stati membri la capacità di fornire assistenza tecnica per le azioni di sostegno volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa alla gestione dei fondi SIE. Tali azioni possono riguardare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi di sviluppo rurale.

VII.1

Misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013

Le misure POSEI sono regimi agricoli specifici volti a tenere conto dei vincoli delle regioni ultraperiferiche, come previsto dall'articolo 349 del TFUE. Si compone di due elementi principali: i regimi specifici di approvvigionamento e le misure di sostegno alla produzione locale. Il primo mira a ridurre i costi aggiuntivi per l'approvvigionamento di prodotti essenziali dovuti alla lontananza di queste regioni (mediante aiuti per i prodotti dell'Unione e l'esenzione dal dazio all'importazione per i prodotti provenienti da paesi terzi) e il secondo a contribuire allo sviluppo del settore agricolo locale (pagamenti diretti e misure di mercato). POSEI consente inoltre il finanziamento di programmi fitosanitari.

VIII.1

Misure di cui al regolamento (UE) n. 229/2013

Il regime per le isole minori dell'Egeo è simile al POSEI, ma non ha la stessa base giuridica nel TFUE e opera su scala ridotta rispetto al POSEI. Esso comprende sia il regime specifico di approvvigionamento (limitato tuttavia agli aiuti per i prodotti provenienti dall'Unione) sia le misure di sostegno alle attività agricole locali consistenti in pagamenti integrativi per prodotti locali specificamente definiti.

IX.1

Azioni di informazione e di promozione di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014

Le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi e figuranti nel regolamento (UE) n. 1144/2014, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione alle condizioni previste dal suddetto regolamento. Tali azioni assumono la forma di programmi di informazione e di promozione.


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(4)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


Top