A pesca nelle aree interessate dalla Peste suina africana

Tutti i frequentatori dell’ambiente naturale sono chiamati a collaborare per contenere l’impatto di questa patologia sulle attività antropiche

campagna contro la peste suina africana.jpegLa peste suina africana (Psa) è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali, non si trasmette all’uomo.

Il controllo della malattia è un compito prioritario dei Servizi veterinari delle Aziende Usl, ma ogni cittadino ha un ruolo importante nella prevenzione segnalando la presenza di carcasse di cinghiali o resti di ossa animali ai servizi Veterinari dell’Azienda unità sanitaria locale, al numero unico regionale 051 6092124.

La situazione aggiornata della diffusione della malattia è disponibile sul sito Alimenti&Salute

La collaborazione di tutti è importante!

Di seguito pubblichiamo un estratto dell'Ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana che riporta le norme di biosicurezza da applicare nella pratica della pesca dilettantistica e nell'ambito delle compezioni sportive.

Norme di biosicurezza

  • Pratica della pesca dilettantistica

Nella zona di restrizione II (area individuata a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico ndr) di cui al Regolamento (Ue) 2023/594 e ss. mm. ii.:

  1. è vietato uscire dal tracciato dei sentieri fatto salvo per l'accesso ai corsi d’acqua per le attività di pesca;
  2. è vietato campeggiare o bivaccare se non specificatamente autorizzato in aree specifiche e delimitate;
  3. è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e al rientro dall'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l’attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all’1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all’1%;
  4. gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di pesca devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;
  5. al termine dell’attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
  6. al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate con acqua calda e sapone quindi procedere alla disinfezione come riportato al punto c); provvedere inoltre al lavaggio degli indumenti utilizzati.
  • Competizioni di pesca sportiva

  1. tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio);
  2. in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per il lavaggio degli stivali utilizzati per la pesca;
  3. sarà vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
  4. sarà proibito l’accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-05-27T09:20:11+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?