La riproduzione animale in ambito nazionale
Il regolamento Ue 2016/1012 è stato recepito in Italia con il Decreto legislativo 11 maggio 2018 n° 52, recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154" (vedi, in particolare l'art.3 relativo agli Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici).
Le principali novità riguardano la trasformazione delle precedenti Associazioni nazionali di razza o specie in "Associazioni di primo grado", consentendo in tal modo la partecipazione diretta degli allevatori soci al sistema della selezione.
Inoltre, è prevista la costituzione della Banca dati unica zootecnica dove far confluire tutti i dati raccolti negli allevamenti, che saranno resi disponibili agli Enti selezionatori per l'elaborazione degli indici genetici, dagli operatori del settore per finalità di studio e di ricerca, nonché dagli organismi che effettuano la consulenza nelle aziende zootecniche.
Il decreto, inoltre, opera una riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale (vedi, in particolare l'art. 7 relativo ai requisiti dei riproduttori maschi delle specie di interesse zootecnico (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini) per la riproduzione in monta naturale (comma 1) e per l’inseminazione artificiale (comma 2).
Il decreto inoltre sancisce che:
- Per specifiche esigenze zootecniche locali, può essere autorizzata la monta naturale di cavalli ed asini stalloni (con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri), per i quali non sia stato approvato un programma genetico e l'impiego di asini stalloni per la fecondazione di cavalle nelle zone tipiche di produzione dei muli.
- Il divieto dell'esercizio della fecondazione in forma girovaga per suini e stalloni.