Produzioni agroalimentari

Riproduzione animale: obiettivi del Regolamento europeo

Obiettivi: uniformare il sistema legislativo dei diversi paesi in materia di riproduzione animale, fissare principi comuni per il riconoscimento delle associazioni allevatori, approvare i programmi genetici

Foto di Pete Linforth da Pixabay .jpgL’obiettivo del regolamento è quello di uniformare il sistema legislativo dei diversi paesi in materia di riproduzione animale e fissare principi comuni per il riconoscimento delle associazioni allevatori (intesi come enti selezionatori ed enti ibridatori, solo per i suini ibridi), e l’approvazione dei programmi genetici (che contengono le regole per la selezione dei riproduttori e il loro utilizzo per preservare o migliorare le caratteristiche desiderate della popolazione) .

Vengono disposte regole europee per l’'iscrizione dei riproduttori di razza pura nella sezione principale dei libri genealogici e, laddove esistano, nelle varie classi di merito della sezione principale, per l’esecuzione delle prove di performance e di valutazione genetica, i criteri di ammissione alla riproduzione in monta naturale o in fecondazione artificiale, nonché il contenuto dei certificati zootecnici, che riportano le informazioni sulla qualità genetica e l’ascendenza dell'animale.

Inoltre Il nuovo “Regolamento sulla riproduzione animale” (Reg. UE n. 2016/1012) stabilisce le norme zootecniche e genealogiche per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e il loro ingresso nell'Unione.

L'ingresso nell'Unione europea di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti da Paesi terzi deve avvenire in condizioni analoghe a quelle che regolano per gli scambi commerciali nell'Unione. Pertanto, per iscrivere i riproduttori nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro suini ibridi europeo occorre che gli’ “Organismi di allevamento” della razza riconosciuti nel Paese terzo siano in grado di assicurare che le caratteristiche genealogiche, i risultati della prova di performance e la valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione, e accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dai rispettivi enti selezionatori e dai rispettivi enti ibridatori riconosciuti nell'Unione.

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ultima modifica 2024-02-29T10:00:21+02:00
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