Produzioni agroalimentari

Distretti del biologico

Sistemi produttivi locali, costituiti dai soggetti che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica

Distretti del biologico  foto Dell'Aquila.jpgAl fine di incentivare la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità, la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico”, promuove e favorisce l’aggregazione in distretti del biologico dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2049 del 27 novembre 2023, ha dato attuazione alla legge regionale approvando le disposizioni applicative per il riconoscimento dei distretti del biologico.

Con deliberazione n. 283 del 20 febbraio 2024, è stato integrato il paragrafo 5.6 dell’allegato 1 della sopra richiamata deliberazione n. 2049/2023 prevedendo la possibilità per i distretti del biologico di conseguire la personalità giuridica entro 24 mesi dal riconoscimento ai sensi della L.R. n. 14/2023 e dell’art. 13 della L. n.23/2022. Per i distretti già riconosciuti invece, la personalità giuridica dovrà essere conseguita entro il termine del 31 dicembre 2027. Il mancato conseguimento della personalità giuridica entro i suddetti termini comporta la pronuncia di decadenza del riconoscimento con effetti “ex nunc”.

Caratteristiche principali

Soggetti partecipanti

Devono obbligatoriamente partecipare al distretto:

  • gli imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione che operano sul territorio del distretto;
  • soggetti singoli o associati, compresi i consorzi e le società cooperative che intervengono nella filiera biologica in una qualunque delle sue fasi;
  • le associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio del distretto.

Possono partecipare al distretto anche altri soggetti pubblici e privati come specificato nella citata deliberazione.

Gli imprenditori agricoli devono essere rappresentativi di una SAU biologica pari ad almeno il 20% della SAU biologica totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto del biologico o, in alternativa, essere in numero non inferiore a trenta unità, rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico.

Territorio di operatività

Il territorio minimo di operatività è di cinque comuni contigui ubicati nella Regione Emilia-Romagna. La contiguità dei comuni interessati dal territorio del distretto deve essere garantita anche nel caso in cui il numero dei comuni sia superiore a cinque.

Il territorio del distretto deve rispettare le seguenti condizioni:

  • non essere sovrapponibile, neanche parzialmente, a quello di altri distretti del biologico;
  • comprendere attività agricole biologiche e presentare peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica;
  • avere una incidenza percentuale minima della superficie coltivata con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, pari al 20 % della SAU totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto.

I Distretti riconosciuti verranno iscritti al Registro Nazionale dei Distretti biologici tenuto dal Ministero della sovranità alimentare e delle foreste.

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ultima modifica 2024-03-04T11:05:48+02:00
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