Il Decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 2023, stabilisce l’obbligo di acquisire, mantenere e sviluppare conoscenze in materia di sanità animale in base al Regolamento 2016/429, Normativa in materia di sanità animale, per tutti gli operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione stabilito dal Decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023 nel Sistema I&R (Identificazione e Registrazione) della Banca dati nazionale Zootecnica.

Obbligo formativo e soggetti interessati

L’assolvimento dell’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio 2026. In particolare, la formazione è obbligatoria per i seguenti soggetti:

  1. gli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o riconosciuti nel Sistema I&R;
  2. gli operatori e i trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R.

Sono esclusi da tale adempimento, gli operatori che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022 a condizione che la suddetta formazione includa i contenuti previsti dal Decreto ministeriale del 6/09/2023 e gli operatori che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia.

Nel caso in cui l’operatore o il trasportatore sia una persona giuridica, l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, il quale può delegare formalmente una o più persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

Nel caso in cui l’operatore o il trasportatore sia una persona fisica, può delegare all’adempimento dell’obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

In merito ai professionisti degli animali non sono considerati i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli animali. A tali figure dovranno essere fornite istruzioni sulle buone prassi da adottare adeguate alle specifiche mansioni svolte.

Durata e contenuto dei corsi

I corsi sono della durata pari ad almeno 18 ore e possono essere svolti in presenza, o da remoto, o in modalità mista. Il contenuto è differenziato per specie o gruppi di specie differenti:

  • ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);
  • pollame e altri volatili in cattività;
  • lagomorfi (conigli e lepri);
  • animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;
  • animali di apicoltura;
  • animali di acquacoltura.

Catalogo corsi

Per consultare il catalogo degli eventi formativi disponibili è possibile consultare la Piattaforma nazionale formazione operatori, trasportatori, professionisti degli animali.

La scadenza per l'assolvimento dell'obbligo formativo è stata prorogata al 31 dicembre 2026 per completare il primo ciclo di aggiornamento; successivamente, gli operatori dovranno effettuare l’aggiornamento della formazione ogni 5 anni e per un tempo definito in 6 ore.

Una pagina di Faq pubblicata sul sito del Ministero della Salute, ha chiarito le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo formativo: in caso di mancato adempimento è applicabile l’istituto della diffida.
La violazione è sanabile rimediando alla mancata frequenza dei programmi formativi.