Enti beni collettivi e usi civici

Gli enti beni collettivi permettono alla collettività, organizzata e insediata su un territorio, di trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque

Sono enti di gestione beni collettivi:

  • partecipanze;
  • comunelli;
  • comunalie;
  • comunanze;
  • amministrazione separata beni uso civico (Asbuc).

Se sul territorio non è presente un ente di gestione dei beni collettivi, se ne occupa il Comune.

Sui beni di uso civico la Regione:

  • fa le istruttorie per la verifica dei beni;
  • rilascia autorizzazioni;
  • approva statuti e regolamenti degli enti di gestione;
  • gestisce comunioni e promiscuità.

Non sono comprese fra gli usi civici le consuetudini di: cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura, che cessano non appena diventano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Chiunque esercitasse o pretendesse esercitare diritti di uso civico era tenuto a farne dichiarazione al Commissario per la liquidazione degli usi civici entro il 3 aprile 1928 fornendo indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre ritenute gravate ed eventualmente anche indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

In mancanza di prova documentale era ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non fosse cessato anteriormente al 1800.

Se non è stata fatta la dichiarazione entro il 3 aprile 1928 è estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi che allora non si trovavano in esercizio e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Approfondimenti

Contenuti esplicativi e di approfondimento relativi agli enti beni collettivi ed usi civici

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ultima modifica 2024-08-22T14:34:26+02:00
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