La Legge n. 1766 del 1927 indica due diverse tipologie di diritti che possono fare capo ad una popolazione:

- i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata:

sono soggetti a liquidazione, compensati con una porzione del fondo gravato determinata col criterio della sua estensione e con quello del valore. Sono esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti da liquidare, solo i terreni su cui proprietario ha effettuato sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.

- il dominio collettivo su terre proprie:

i domini a destinazione silvo-pastorale sono destinati ad essere valorizzati e sottoposti alla normativa di tutela dell´ambiente e del paesaggio, mentre quelli a vocazione agraria sono destinati alla privatizzazione.


    Il provvedimento regionale di liquidazione ha natura amministrativa ed è quindi impugnabile davanti al giudice amministrativo.

    L´opposizione sospende la procedura amministrativa di liquidazione e trasferisce al Commissario liquidatore la competenza giurisdizionale a decidere su di essa.

    Il procedimento innanzi al Commissario liquidatore ha natura giurisdizionale e le sue decisioni sono reclamabili davanti alla Corte d´Appello di Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, se in merito alla natura, esistenza ed estensione degli usi; sono invece ricorribili per Cassazione, se relativi ai criteri e alla misura della liquidazione