Affrancazioni e relative liquidazioni - Usi civici
La Legge n. 1766 del 1927 indica due diverse tipologie di diritti che possono fare capo ad una popolazione:
- i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata:
- il dominio collettivo su terre proprie:
Il provvedimento regionale di liquidazione ha natura amministrativa ed è quindi impugnabile davanti al giudice amministrativo.
L´opposizione sospende la procedura amministrativa di liquidazione e trasferisce al Commissario liquidatore la competenza giurisdizionale a decidere su di essa.
Il procedimento innanzi al Commissario liquidatore ha natura giurisdizionale e le sue decisioni sono reclamabili davanti alla Corte d´Appello di Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, se in merito alla natura, esistenza ed estensione degli usi; sono invece ricorribili per Cassazione, se relativi ai criteri e alla misura della liquidazione