I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi relative alla liquidazione dei diritti di uso civico nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, sono distinti in due categorie:

  • terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente

Per essi si osservano le norme stabilite nel capo II° del titolo IV° del R.D. n. 3267 del 30/12/1923. I Comuni e le associazioni non possono, senza l'autorizzazione della Regione, alienarli o mutarne la destinazione. I diritti delle popolazioni su detti terreni sono conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli art. 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 1021 c.c. 1942.

  • terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Essi sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità .

    Se l'estensione lo consente, i terreni destinati a coltura agraria prima della ripartizione possono con gestione unica essere sottoposti a opere di sistemazione e di trasformazione per la razionale costituzione di unità fondiarie. Il tecnico a ciò incaricato, assistito da quattro cittadini del Comune scelti dal Sindaco e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria, ha mandato:

    • di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;
    • di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

    L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l´obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

    Il canone è fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario. Nel caso di ipoteca inscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

    Non è ammessa l'affrancazione fino a quando le migliorie sono state eseguite ed accertate; prima dell'affrancazione le unità non possono essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo. Se l´estensione delle terre da ripartire non è sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio; allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è consentito ai Comuni ed alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni legislative dirette ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

    La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteuci che gravano le terre da ripartire. Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni e per quotizzazione deve essere investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore della Regione, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

    Egualmente è investito in titoli del debito pubblico con identico vincolo il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili.